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PRES. Favara U. REL. Durante B.
PM. Cesqui E (Conf.)
RIC. MESSINA IGNAZIO & C
RES. SIAD SPA
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - Cose oggetto di contratto di trasporto - Sottrazione del carico - Azione risarcitoria contro il vettore - Legittimazione in surrogazione dell'assicuratore - Richiesta di riconsegna delle cose al vettore da parte del destinatario - assicurato - Necessita' - Esclusione.
COD.CIV. ART. 1689
COD.CIV. ART.
1916
*COST.
In
tema di assicurazione contro
i danni relativa a cose oggetto di contratto di
trasporto,
la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato
(art.
1916 cod. civ.) realizza una successione particolare nel
credito,
trasferendo all'assicuratore stesso tutti i diritti nascenti
dal
contratto di trasporto in capo al
destinatario - assicurato
nei confronti del vettore, compresi quelli non ancora
esercitati
dal predetto destinatario all'atto della surrogazione, con la
conseguenza
che l'assicuratore e' legittimato ad
agire in surrogazione
contro il vettore, per il risarcimento del danno dovuto a
sottrazione
del carico, anche qualora il destinatario - assicurato
non
abbia richiesto la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo
anche
tale facolta' - per la quale l'art. 1689, comma
primo, cod.
civ. non prevede un termine finale - essere esercitata
dall'assicuratore
medesimo.