SEZ. 3     SENT.  04211  del  25/03/2002
 PRES. Favara U.       REL. Durante B. 
 PM. Cesqui E  (Conf.)
 RIC. MESSINA IGNAZIO & C
 RES. SIAD SPA

 ASSICURAZIONE  - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO  ASSICURATO)  -  SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - Cose oggetto  di  contratto  di trasporto - Sottrazione del carico - Azione risarcitoria  contro  il  vettore  -  Legittimazione  in  surrogazione dell'assicuratore  -  Richiesta di riconsegna delle cose al vettore da parte del destinatario - assicurato - Necessita' - Esclusione.

 COD.CIV. ART. 1689
 COD.CIV. ART. 1916                                      *COST.

     In  tema  di assicurazione contro i danni relativa a cose oggetto di contratto  di  trasporto, la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato  (art. 1916 cod. civ.) realizza una successione particolare nel credito,  trasferendo  all'assicuratore stesso tutti i diritti nascenti dal contratto  di  trasporto  in capo al destinatario - assicurato nei confronti del vettore,  compresi quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all'atto  della surrogazione, con la conseguenza che l'assicuratore e' legittimato  ad  agire  in  surrogazione  contro il vettore, per il risarcimento del danno  dovuto a sottrazione del carico, anche qualora il destinatario - assicurato  non  abbia richiesto la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo anche  tale  facolta'  - per la quale l'art. 1689, comma primo, cod. civ. non prevede un termine finale - essere esercitata dall'assicuratore medesimo.