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PRES. Marvulli N. REL. Morelli M.R.
PM. Maccarone V (Conf.)
RIC. UMS GENERALI MARINE SpA
RES. CLERICI AGENTI Srl
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE - Firma del caricatore - Accettazione implicita della clausola compromissoria per arbitrato estero - Ammissibilita' - Condizioni e limiti - Fattispecie.
TRATT. INTERNAZ. 10/6/1958 ART. 2
L. 19/1/1968 NUM. 62
COD.PROC.CIV. ART. 806
COD.PROC.CIV. ART. 807
COD.PROC.CIV. ART. 808
In
tema di trasporti marittimi
ed aerei, il principio della inidoneita' della
firma del caricatore
a fungere da accettazione della clausola compromissoria
per
arbitrato estero contenuta nella convenzione di trasporto non
si
applica tutte le volte in cui
tale clausola sia
stata espressamente e specificamente richiamata dalle parti
(nella
specie, attraverso l'apposizione di un timbro operante un
rinvio
"per relationem perfectam" all'originario "charter
party"
sottoscritto dagli originari
contraenti e contenente
la clausola "de qua").
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE - Trasporti internazionali - Clausola derogativa della giurisdizione del giudice italiano - Successivi prenditori del titolo - Operativita' - Sussistenza.
TRATT. INTERNAZ. 10/6/1958 ART. 2
L. 19/1/1968 NUM. 62
COD.PROC.CIV. ART. 806
COD.PROC.CIV. ART. 807
COD.PROC.CIV. ART. 808
In tema di trasporto
marittimo, la clausola
derogativa della giurisdizione del
giudice italiano
che le parti contraenti, nel concorso dei presupposti
e dei
requisiti fissati dal diritto comune o dal diritto speciale
internazionale
applicabile al rapporto, abbiano validamente inserito nel
contratto
e riportato nell'originale negoziabile della polizza di carico, e'
operante
anche nei confronti dei successivi prenditori del titolo
secondo
la relativa legge di circolazione, senza che si
renda, all'uopo,
necessaria la ripetizione, ad ogni suo
trasferimento,
degli adempimenti formali (presupposti della
sua validita')
fra detti contraenti, in considerazione della
stretta connessione
fra esecuzione del trasporto e diritto
alla consegna
della merce che scaturisce
dalla polizza in favore
del portatore, nonche' del subingresso del giratario nei diritti e
negli
obblighi del caricatore.