SEZ. U       ORD.  03029  DEL 01/03/2002  
 PRES. Marvulli N.        REL. Morelli M.R.
 PM. Maccarone V  (Conf.)
 RIC. UMS GENERALI MARINE SpA
RES. CLERICI AGENTI Srl

 TRASPORTI  -  MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E  POLIZZA  DI  CARICO - IN GENERE - Firma del caricatore - Accettazione  implicita  della clausola compromissoria per arbitrato estero - Ammissibilita' - Condizioni e limiti - Fattispecie.

 TRATT. INTERNAZ. 10/6/1958 ART. 2
 L. 19/1/1968 NUM. 62
 COD.PROC.CIV. ART. 806
 COD.PROC.CIV. ART. 807
 COD.PROC.CIV. ART. 808

     In  tema  di trasporti marittimi ed aerei, il principio della inidoneita' della  firma  del caricatore a fungere da accettazione della clausola compromissoria  per  arbitrato  estero contenuta nella convenzione di trasporto non si  applica  tutte  le  volte  in cui tale clausola sia stata espressamente e specificamente  richiamata dalle parti (nella specie, attraverso l'apposizione  di un timbro operante un rinvio "per relationem perfectam" all'originario "charter  party"  sottoscritto  dagli  originari  contraenti  e contenente la clausola "de qua").
 


 TRASPORTI  -  MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E  POLIZZA  DI  CARICO  - IN GENERE - Trasporti internazionali - Clausola derogativa  della  giurisdizione  del  giudice  italiano  - Successivi prenditori del titolo - Operativita' - Sussistenza.

 TRATT. INTERNAZ. 10/6/1958 ART. 2
 L. 19/1/1968 NUM. 62
 COD.PROC.CIV. ART. 806
 COD.PROC.CIV. ART. 807
 COD.PROC.CIV. ART. 808

     In tema di trasporto marittimo, la clausola derogativa della giurisdizione  del  giudice  italiano  che le parti contraenti, nel concorso dei presupposti  e  dei requisiti fissati dal diritto comune o dal diritto speciale internazionale  applicabile  al rapporto, abbiano validamente inserito nel contratto  e riportato nell'originale negoziabile della polizza di carico, e' operante  anche  nei confronti dei successivi prenditori del titolo secondo la relativa  legge  di circolazione, senza che si renda, all'uopo, necessaria la ripetizione,  ad  ogni  suo trasferimento, degli adempimenti formali (presupposti  della  sua  validita')  fra  detti contraenti, in considerazione della stretta  connessione  fra  esecuzione  del  trasporto e diritto alla consegna della  merce  che  scaturisce  dalla polizza in favore del portatore, nonche' del subingresso del giratario nei diritti e negli obblighi del caricatore.