PRES. Ianniruberto G. REL. Lupi F.
PM. Fedeli M. (Conf.)
RIC. INPS
RES. Vicinanza
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - Giudizio per l'accertamento di obblighi contributivi - Marittimi imbarcati su natanti - Ruolo di equipaggio - Efficacia probatoria di prova legale - Sussistenza - Disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla domanda di imbarco - Rilevanza - Esclusione - Impugnazione dell'atto - Proposizione di querela di falso - Necessita'.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - FORMA E PROVA - Giudizio per l'accertamento di obblighi contributivi - Marittimi imbarcati su natanti - Ruolo di equipaggio - Efficacia probatoria di prova legale - Sussistenza - Disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla domanda di imbarco - Rilevanza - Esclusione - Impugnazione dell'atto - Proposizione di querela di falso - Necessita'.
COD.NAV. ART. 178
COD.CIV. ART. 2700
R. D. L. DEL 23/9/1937 NUM. 1918 ART. 3
R. D. L. DEL 23/9/1937 NUM. 1918 ART. 5
R. D. L. DEL 23/9/1937 NUM. 1918 ART. 9
Nel giudizio relativo all'accertamento
dell'obbligo del
proprietario di un natante di pagare all'ente previdenziale i
contributi
assicurativi in relazione ai marittimi
imbarcati, le
iscrizioni contenute nel ruolo di equipaggio hanno
efficacia
probatoria di prova legale, ex art. 178 cod. nav.,
non infirmabile
con il disconoscimento della sottoscrizione apposta dal
marittimo
sul ruolo di imbarco e con la
prospettazione di dubbi
di falsita' materiale, essendo
necessaria, per
l'impugnazione dell'atto, ex art. 2700 cod. civ., la proposizione della
querela di falso.