SEZ. L.  SENT.  02321 del 18/02/2002  
         PRES. Ianniruberto G. REL. Lupi F.
PM. Fedeli M.  (Conf.)
RIC. INPS
RES. Vicinanza

 

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - Giudizio  per  l'accertamento  di obblighi contributivi - Marittimi  imbarcati  su  natanti - Ruolo di equipaggio - Efficacia probatoria di prova  legale - Sussistenza - Disconoscimento della sottoscrizione apposta  sulla domanda di imbarco - Rilevanza - Esclusione - Impugnazione dell'atto - Proposizione di querela di falso - Necessita'.

 LAVORO  - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI  ARRUOLAMENTO  -  MARITTIMO  ED  AEREO  -  FORMA E PROVA - Giudizio per  l'accertamento  di  obblighi contributivi - Marittimi imbarcati su natanti  -  Ruolo di equipaggio - Efficacia probatoria di prova legale -  Sussistenza  -  Disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla domanda  di  imbarco - Rilevanza - Esclusione - Impugnazione dell'atto - Proposizione di querela di falso - Necessita'.

 COD.NAV. ART. 178
 COD.CIV. ART. 2700
 R. D. L. DEL 23/9/1937 NUM. 1918 ART. 3
 R. D. L. DEL 23/9/1937 NUM. 1918 ART. 5
 R. D. L. DEL 23/9/1937 NUM. 1918 ART. 9

Nel  giudizio  relativo all'accertamento dell'obbligo del proprietario di un natante di pagare all'ente previdenziale i contributi assicurativi in relazione  ai  marittimi  imbarcati, le iscrizioni contenute nel ruolo di equipaggio  hanno  efficacia  probatoria  di prova legale, ex art. 178 cod. nav., non  infirmabile  con il disconoscimento della sottoscrizione apposta dal marittimo  sul  ruolo  di  imbarco e con la prospettazione di dubbi di falsita'  materiale,  essendo  necessaria,  per  l'impugnazione dell'atto, ex art. 2700 cod. civ., la proposizione della querela di falso.