SEZ. L.  SENT.  01261 del 30/01/2002 
         PRES. Saggio A.  REL. Dell'Anno P. 
 PM. De Augustinis U  (Conf.)
RIC. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
RES. Fogliati

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI  -  FONDI  SPECIALI DI PREVIDENZA - Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione e di costruzioni  aeronautiche - Dipendenti di imprese di riparazioni e manutenzioni aeronautiche - Iscrivibilita' - Condizioni. 

L. DEL 31/10/1988 NUM. 480 ART. 1
L. DEL 13/7/1965 NUM. 859 ART. 4
COD.NAV. ART. 732

I  dipendenti  delle  imprese  di riparazioni e manutenzioni aeronautiche hanno diritto all'iscrizione al fondo di previdenza per il personale di volo  dipendente  da  aziende  di navigazione e di costruzioni aeronautiche, in via di interpretazione estensiva della nozione di costruzione - consentita
 anche  per  le  leggi  previdenziali e, nella fattispecie, basata sul principio  di  diritto  stabilito  da  questa  Corte  con  la  sentenza n. 4960 del
 1984, successivamente esplicitato dall'art. 1 della legge  n. 480 del 1988  -  interpretazione cui,  pero', si puo' accedere soltanto ove  ricorrano  le  condizioni  previste  dall'art.  4  della legge n. 859 del 1965 e dall'art. 732 cod. nav. e, in particolare, la prevalenza dell'attivita' di volo a bordo dell'aeromobile.