SEZ. L  SENT.  13834  DEL 08/11/2001
 PRES. Amirante F.   REL. Toffoli S.
 PM. Buonajuto A.  (Conf.)
 RIC. Toremar - Toscana Regionale Marittima SpA
 RES. Ponzali ed altri

 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO  - Rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Principio di infrazionabilita'  - Applicabilita' - Fondamento - Accordi novativi - Limiti  -  Fattispecie  relativa  a frazionamento attuato nei confronti di ufficiali  di  stato  maggiore  e di macchina da parte di compagnia di navigazione  regionale  all'atto della loro ammissione al "ruolo organico".

 COD.NAV. ART. 1
 COD.NAV. ART. 351
 COD.NAV. ART. 352 
 COD.NAV. ART. 326
 COD.CIV. ART. 2120 
 L. DEL 29/5/1982 NUM. 297 ART. 4

     Anche  nel lavoro nautico e' applicabile il principio della infrazionabilita'  del  rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che fa considerare unitario  il  rapporto  di  fatto proseguito senza soluzioni di continuita', pur in  presenza  di  atti  di risoluzione e di riassunzione, se non risulta l'esistenza  di  un  accordo novativo che sia fondato su concreti e qualificanti elementi  di diversita' del rapporto su aspetti oggettivi non secondari e accessori,  correlati ad esigenze radicalmente nuove, con conseguente esclusione  di un intento fraudolento in danno del lavoratore, poiche' anche nei contratti  di  arruolamento  a tempo indeterminato era prevista un'indennita' di cessazione  o  di  risoluzione del contratto, proporzionale all'anzianita' di servizio  (artt.  351  e  352  cod.  nav.), fin quando la stessa non e' stata sostituita  dal trattamento di fine rapporto di cui al vigente art. 2120 cod. civ.,  nei  termini  precisati  dall'art. 4 legge 29 maggio 1982 n. 297, e il codice  della  navigazione  ha anticipato lo stesso diritto comune nell'ispirarsi  al  principio del favore per il contratto a tempo indeterminato. D'altra  parte,  nonostante  i  limiti  formalmente  posti  dall'art. 1 cod. nav. all'operativita'  del  diritto  comune,  e'  configurabile  un ampio corpo di principi  applicabili  senza  distinzione  al  lavoro  subordinato,  compreso quello  prestato in base a un contratto di arruolamento, per l'operare di una molteplicita'  di  fattori,  tra cui innanzitutto l'omogenea operativita' dei principi  di  tutela dettati in materia dalla Costituzione. (Nella specie, la S.C.,  nel  confermare  la  sentenza impugnata, che aveva escluso l'efficacia del  frazionamento  dei  rapporti  di lavoro di ufficiali marittimi, di stato maggiore e di macchina, dipendenti della compagnia di navigazione "regionale" Toremar,  al  momento  della loro ammissione al "ruolo organico" e al trattamento  di cui al relativo regolamento, integrativo della disciplina di cui al contratto  collettivo nazionale, ha rilevato che non puo' giustificare la deroga  al  principio di infrazionabilita' neanche il miglioramento incisivo di alcuni  aspetti  della  regolamentazione del rapporto, ivi compresa la stessa garanzia  contrattuale della stabilita' medesimo, garanzia la cui importanza, peraltro,  era  stata incisa da Corte Cost. 3 aprile 1987 n. 96, dichiarativa dell'illegittimita'  delle  norme  ostative dell'estensione al lavoro nautico del  regime  di stabilita' di cui alla legge 15 luglio 1966 n. 604 e all'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300).