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PRES. Amirante F. REL. Toffoli S.
PM. Buonajuto A. (Conf.)
RIC. Toremar - Toscana Regionale Marittima SpA
RES. Ponzali ed altri
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO - Rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Principio di infrazionabilita' - Applicabilita' - Fondamento - Accordi novativi - Limiti - Fattispecie relativa a frazionamento attuato nei confronti di ufficiali di stato maggiore e di macchina da parte di compagnia di navigazione regionale all'atto della loro ammissione al "ruolo organico".
COD.NAV. ART. 1
COD.NAV. ART. 351
COD.NAV. ART. 352
COD.NAV. ART. 326
COD.CIV. ART. 2120
L. DEL 29/5/1982 NUM. 297 ART. 4
Anche nel lavoro nautico e' applicabile il principio della infrazionabilita' del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che fa considerare unitario il rapporto di fatto proseguito senza soluzioni di continuita', pur in presenza di atti di risoluzione e di riassunzione, se non risulta l'esistenza di un accordo novativo che sia fondato su concreti e qualificanti elementi di diversita' del rapporto su aspetti oggettivi non secondari e accessori, correlati ad esigenze radicalmente nuove, con conseguente esclusione di un intento fraudolento in danno del lavoratore, poiche' anche nei contratti di arruolamento a tempo indeterminato era prevista un'indennita' di cessazione o di risoluzione del contratto, proporzionale all'anzianita' di servizio (artt. 351 e 352 cod. nav.), fin quando la stessa non e' stata sostituita dal trattamento di fine rapporto di cui al vigente art. 2120 cod. civ., nei termini precisati dall'art. 4 legge 29 maggio 1982 n. 297, e il codice della navigazione ha anticipato lo stesso diritto comune nell'ispirarsi al principio del favore per il contratto a tempo indeterminato. D'altra parte, nonostante i limiti formalmente posti dall'art. 1 cod. nav. all'operativita' del diritto comune, e' configurabile un ampio corpo di principi applicabili senza distinzione al lavoro subordinato, compreso quello prestato in base a un contratto di arruolamento, per l'operare di una molteplicita' di fattori, tra cui innanzitutto l'omogenea operativita' dei principi di tutela dettati in materia dalla Costituzione. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, che aveva escluso l'efficacia del frazionamento dei rapporti di lavoro di ufficiali marittimi, di stato maggiore e di macchina, dipendenti della compagnia di navigazione "regionale" Toremar, al momento della loro ammissione al "ruolo organico" e al trattamento di cui al relativo regolamento, integrativo della disciplina di cui al contratto collettivo nazionale, ha rilevato che non puo' giustificare la deroga al principio di infrazionabilita' neanche il miglioramento incisivo di alcuni aspetti della regolamentazione del rapporto, ivi compresa la stessa garanzia contrattuale della stabilita' medesimo, garanzia la cui importanza, peraltro, era stata incisa da Corte Cost. 3 aprile 1987 n. 96, dichiarativa dell'illegittimita' delle norme ostative dell'estensione al lavoro nautico del regime di stabilita' di cui alla legge 15 luglio 1966 n. 604 e all'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300).