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PRES. Nicastro G. REL. Chiarini M.
PM. Uccella F. (Diff.)
RIC. Ricci
RES. Toro Ass.ni SpA
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE - Sinistro al passeggero durante il viaggio - Presunzione di colpa a carico del vettore - Presupposti - Nesso di causalita' tra l'esecuzione del trasporto e il sinistro - Accertamento della mancanza di tale nesso - Conseguenze - Superamento della presunzione di colpa a carico del vettore.
COD.CIV. ART. 1681
COD.CIV. ART. 2697
COD.CIV. ART. 2727
COD.PEN ART. 41
La presunzione di
colpa stabilita dall'art.
1681 cod. civ. a carico del vettore per il sinistro che colpisca
il
passeggero durante il viaggio, (comprese le operazioni
accessorie,
tra cui la salita o la discesa dal
mezzo di
trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di
causalita'
tra l'evento e l'esecuzione del trasporto ed e'
percio' superata
se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente,
che
tale nesso non sussiste, come nel caso in
cui il comportamento
imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro.