SEZ. U   SENT.  13627  DEL 05/11/2001
 PRES. Vessia A.        REL. Altieri E.
 PM. Lo Cascio G.  (Conf.)
 RIC. Partredeeriet Elisabeth Clipper VII, Juhl & Ehrohorn
 RES. Sigma International Trading Corporation ed altro

 GIURISDIZIONE  CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON  DOMANDA  PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - Art. 6 Convenzione di  Bruxelles del 1968 - Domanda alternativa di risarcimento del danno -  Domicilio  nello  Stato  di  un solo convenuto - Connessione - Sussistenza - Conseguenze - Giurisdizione del giudice italiano.

 COMUNITA' EUROPEA - TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO  DELLA  COMUNITA'  ECONOMICA EUROPEA (CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL  27  SETTEMBRE  1968  CONCERNENTE  LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE  DELLE  DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE - RATIFICATA  CON LEGGE 21 GIUGNO 1971 N. 804) - COMPETENZA - PER CONNESSIONE  -  Domanda alternativa di risarcimento del danno - Domicilio nello Stato  di un solo convenuto - Connessione - Sussistenza - Giurisdizione del giudice italiano.

 COD.PROC.CIV. ART. 37
 TRATT. INTERNAZ. DEL 27/9/1968 ART. 6

     Ricorre  la  giurisdizione  del giudice italiano a decidere sulla domanda risarcitoria  proposta in via alternativa nei confronti di piu' soggetti, alcuni  dei  quali  aventi  domicilio  in  diversi Stati membri quando sussista un'ipotesi  di  connessione  ai sensi dell'art. 6.1 della convenzione di Bruxelles.  (Nella  specie, domanda di risarcimento dei danni occorsi durante un trasporto  marittimo  proposta in via alternativa nei confronti dell'armatore e dell'assicuratore).