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PM. Lo Cascio G. (Conf.)
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GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - Art. 6 Convenzione di Bruxelles del 1968 - Domanda alternativa di risarcimento del danno - Domicilio nello Stato di un solo convenuto - Connessione - Sussistenza - Conseguenze - Giurisdizione del giudice italiano.
COMUNITA' EUROPEA - TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA (CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE - RATIFICATA CON LEGGE 21 GIUGNO 1971 N. 804) - COMPETENZA - PER CONNESSIONE - Domanda alternativa di risarcimento del danno - Domicilio nello Stato di un solo convenuto - Connessione - Sussistenza - Giurisdizione del giudice italiano.
COD.PROC.CIV. ART. 37
TRATT. INTERNAZ. DEL 27/9/1968 ART. 6
Ricorre
la giurisdizione
del giudice italiano a decidere sulla domanda risarcitoria
proposta
in via alternativa nei confronti di piu' soggetti, alcuni
dei
quali aventi domicilio in
diversi Stati membri
quando sussista un'ipotesi di connessione
ai sensi dell'art.
6.1 della convenzione di Bruxelles. (Nella specie,
domanda
di risarcimento dei danni occorsi durante un trasporto
marittimo
proposta in via alternativa nei confronti dell'armatore e
dell'assicuratore).