SEZ. 3  SENT.  12015  DEL 25/09/2001
 PRES. Duva V.   REL. Vittoria P.
 PM. Golia A.  (Conf.)
 RIC. Canzan ed altro
 RES. SEA Esercizi Aeroportuali SpA

 TRASPORTI  - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - RESPONSABILITA'  DEL  VETTORE - IN GENERE - Servizi aeroportuali - Gestore - Preposto  del  vettore  aereo - Configurabilita' - Esclusione - Fondamento  - Trasferimento dall'aeromobile all'aereo con mezzi e personale del gestore - Danni - Responsabilita' del vettore - Esclusione.
 TRASPORTI  -  MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI  -  RESPONSABILITA'  DEL  VETTORE - DANNO ALLE PERSONE - Servizi aeroportuali  -  Gestore - Preposto del vettore aereo - Configurabilita'  - Esclusione - Fondamento - Trasferimento dall'aeromobile all'aereo  con  mezzi  e personale del gestore - Danni - Responsabilita' del vettore - Esclusione.

 COD.CIV. ART. 1681

     La responsabilita' del vettore aereo cessa dal momento in cui, in ragione dell'organizzazione  amministrativa  del  traffico nell'aeroporto, operazioni accessorie  a quella oggetto del contratto di trasporto risultano organizzate in  modo  da essere sottratte alla sua sfera di ingerenza, poiche' il reddito servizio e' reso da un soggetto diverso dal vettore, che non e' da lui scelto ed e' sottratto alla sua ingerenza. Piu' in particolare, tale soggetto non puo'  considerarsi  come  un  preposto  del  vettore;  pertanto, il trasporto dall'aerostazione all'aereo con mezzi  e personale del gestore dei servizi aeroportuali  non  puo' essere considerata un'operazione di imbarco, inerente al  trasporto  aereo  cui  attende  il vettore, e quindi questi non risponde, quindi, dei danni verificatisi in tale fase.