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PRES. Carbone V. REL. Proto V.
PM. Nardi V. (Parz. Diff.)
RIC. Soc. coop. Gilimar a rl ed altri
RES. Sindaco Com. Termoli
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE - IN GENERE - Prodotti della pesca - Commercializzazione - Ambito - Consegna del pescato al vettore per essere condotto a destinazione - Sussistenza della nozione D.Lgs. 531 del 1992) - Conseguenze - Necessita', prima di tale operazione, del controllo sanitario di idoneita' del prodotto al consumo umano.
D. LG. DEL 30/12/1992 NUM. 531 ART. 2
D. LG. DEL 30/12/1992 NUM. 531 ART. 9
COD.CIV. ART. 1378
COD.CIV. ART. 1510
Ai sensi dell'art. 2,
comma primo, lett. p),
del D.Lgs. n. 531 del 1992, per commercializzazione
dei prodotti
della pesca si intende non solo la detenzione o
l'esposizione
per la vendita o la messa in vendita, ma anche la consegna
o
qualsiasi altra forma di immissione sul mercato;
essa pertanto
comprende, ove si tratti di trasporto del
pescato da
un luogo ad un altro, anche la rimessione del bene
al vettore
("ex" artt. 1378 e 1510 cod. civ.). Ne consegue
che,
prima dell'operazione di carico dei prodotti ittici su un
autofrigo
per essere condotti a destinazione, occorre
ottenere il rilascio
del certificato attestante
l'avvenuto controllo
sanitario - prescritto dall'art.
9, comma
quinto, del citato D.Lgs. anteriormente alla
commercializzazione
di detti prodotti e demandato al servizio veterinario dell'unita'
sanitaria
competente al fine di stabilire se i prodotti sono idonei al
consumo
umano -, certificato la cui mancanza e' sanzionata a titolo
di illecito
amministrativo.