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PRES. Amirante F. REL. Giannantonio E.R.
PM. Raimondi G. (Conf.)
RIC. Battistuzzi
RES. Alitalia Linee Aeree Italiane SpA
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED
AEREA - IN GENERE
- Attivita' di primo o secondo pilota - Compimento del sessantesimo
anno
di eta' - Prosecuzione del rapporto di lavoro dopo tale data -
Limiti
- Questione di legittimita' costituzionale, in riferimento
agli artt.
3 e 38 Cost. - Manifesta infondatezza.
COSTITUZIONE ART. 3
COSTITUZIONE ART. 38
COD.NAV. ART. 731
D. P. R. DEL 18/11/1988 NUM. 566 ART. 9
L. DEL 29/12/1990 NUM. 407 ART.
6
D. P. R. DEL 27/3/1992 NUM. 279 ART. 1
D. LG. DEL 30/12/1992 NUM. 503 ART.
1
L. DEL 13/5/1983 NUM. 213 ART. 3
E'
manifestamente infondata, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di
legittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 731 cod.
nav. (come
sostituito dall'art. 3 della legge n. 213
del 1983
e succ. modif.), e 6 della legge n. 407 del 1990 (e succ.
modif.),
nella parte in cui non riconoscono al primo e al secondo
pilota il
diritto di proseguire l'attivita' lavorativa fino al
sessantacinquesimo
anno di eta', dovendosi
escludere la denunciata
violazione del principio di eguaglianza posto che, a differenza degli
altri
lavoratori che possono esercitare tale facolta',
diversa e'
la posizione del primo e del secondo pilota, i quali, al
compimento
del sessantesimo anno di eta', perdono l'abilitazione
a svolgere
l'attivita' di volo precedentemente svolta, ne'
essendo configurabile
il contrasto con la tutela previdenziale assicurata dall'art.
38
Cost., atteso che la disciplina operante per il primo ed il secondo
pilota
si limita a disconoscere il diritto, privo di
copertura costituzionale,
all'opzione per il raggiungimento della
massima anzianita'
contributiva, restando comunque salva per
costoro - ove,
al compimento del sessantesimo anno di eta', non abbiano
ancora compiuto
i requisiti pensionistici - la garanzia del
proseguimento
del rapporto con lo stesso regime di stabilita',
reale o
obbligatoria, in precedenza applicabile (ed essendo in tal
caso il
datore di lavoro onerato di rinvenire nell'organizzazione aziendale
mansioni
compatibili con la ridotta abilitazione).