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PRES. Carbone V. REL. Graziadei G.
PM. Pivetti M. (Conf.)
RIC. Min. Finanze
RES. Autorita' Portuale di Genova
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE - Consorzio autonomo del Porto di Genova - Natura giuridica - Ente pubblico economico - Attivita' di gestione dei beni del demanio - Caratteri - Rapporti tra il Consorzio e gli utilizzatori del demanio portuale - Concessione pubblicistica di diritto di uso esclusivo su immobili demaniali - Configurabilita' - Esclusione - Fondamento.
R. D. DEL 16/1/1936 NUM. 801
L. DEL 20/12/1967 NUM. 1251 ART. 3 COMMA 2
Il Consorzio autonomo del porto di Genova, in relazione allo svolgimento prevalente di attribuzioni di carattere imprenditoriale, comprese quelle di gestione della "stazione marittima e portuale" e' un ente pubblico economico. Il Consorzio medesimo, secondo la disciplina del R.D. 16 gennaio 1936, n.801 e successive modificazioni, opera, rispetto alla gestione dei beni del demanio di cui si rende consegnatario, non in nome e per conto dello Stato (che rimane titolare della proprieta'), ma in proprio, in quanto amministra tali beni con autonome valutazioni e decisioni, individuando i soggetti ai quali sia opportuno trasmetterne il godimento, fissando i compensi, riscuotendoli ed impiegandoli in finalita' istituzionali. Ne deriva che i rapporti tra il Consorzio e gli utilizzatori del demanio portuale, pur non toccando l'appartenenza dei beni stessi allo Stato, non sono riconducibili nello schema della concessione pubblicistica di diritto di uso esclusivo su immobili demaniali, perche' si collegano ad atti che sono di pertinenza soltanto del Consorzio, in veste di consegnatario e gestore, e che esprimono un momento tipico delle sue incombenze imprenditoriali.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - INGENERE - Rapporti fra Consorzio autonomo del porto di Genova (ora Autorita' del porto di Genova) ed operatori portuali - Cessione dall'uno agli altri, dietro pagamento di un canone, del diritto di utilizzazione dei beni del demanio marittimo - Assoggettabilita' ad IVA - Fondamento - Conflitto con la Direttiva del Consiglio della Comunita' n. 388 del 1977- Configurabilita' - Esclusione- Art. 1 D.Lgs.n. 263 del 1992 - Portata.
D. P. R. DEL 26/10/1972 NUM. 633 ART. 3
COMMA 2
D. P. R. DEL 26/10/1972 NUM. 633 ART. 4 COMMA 2 N.
2
D. LG. DEL 28/2/1992 NUM. 263 ART. 1
DIRETTIVA CONSIGLIO DEL 17/5/1977 NUM. 388
In
tema di IVA, gli
artt. 3 secondo comma e 4 secondo comma n. 2 del d.P.R. 26
ottobre
1972 n. 633 assoggettano all'IVA le prestazioni di servizi
dietro
corrispettivo effettuate nell'esercizio dell'impresa, in esse
includendo
le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili, anche
se poste in essere da enti
pubblici nell'esercizio
esclusivo o principale d'attivita' commerciale.
I rapporti
che si costituiscono fra il Consorzio autonomo del
porto di
Genova (ora Autorita' del porto di Genova) e gli operatori
portuali,
e che hanno ad oggetto la cessione
dall'uno agli altri,
dietro pagamento di un canone, del diritto di utilizzazione
dei beni
del demanio marittimo di cui
il Consorzio
medesimo e' "consegnatario" ai sensi dell'art. 3
secondo
comma della legge 20 dicembre 1967 n. 1251,
ricadono nelle
citate disposizioni del decreto istitutivo
dell'IVA, essendo
il passaggio del godimento dell'area, dell'edificio
o dell'impianto
portuale atto inerente all'esercizio
d'impresa, equiparabile
alla locazione, come tale soggetto all'IVA
(correlata all'entita'
del corrispettivo). La soluzione non si pone
in conflitto
con le regole dell'ordinamento comunitario, tenendosi conto
che
l'art. 4 della Direttiva del Consiglio della Comunita' n. 388 del
1977
sottrae all'applicazione dell'IVA solo le operazioni effettuate da
soggetti
pubblici nell'esercizio di funzioni di tipo autoritativo, non
imprenditoriale,
e trova poi indiretta conferma nell'art. 1 del D.Lgs. 28 febbraio
1992
n. 263, il quale istituendo dal 1 gennaio 1993, a carico del
concessionario
di bene demaniale, un'imposta del cinque per cento
sull'ammontare
dei canoni annuali, si riferisce ai canoni dovuti allo Stato,
alle
aziende autonome statali, alle
regioni, alle
province ed ai Comuni, e, quindi lascia fuori dal proprio
ambito
di applicazione i rapporti con enti pubblici economici
implicanti
prestazioni di servizi a titolo oneroso (sia pure inerenti a beni
demaniali).