SEZ. 5    SENT.  10097  DEL 25/07/2001
 PRES. Carbone V.      REL. Graziadei G.
 PM. Pivetti M.  (Conf.)
 RIC. Min. Finanze
 RES. Autorita' Portuale di Genova

 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE - Consorzio autonomo del Porto di Genova - Natura  giuridica -  Ente  pubblico economico - Attivita' di gestione  dei beni del demanio - Caratteri - Rapporti tra il Consorzio e  gli  utilizzatori  del demanio portuale - Concessione pubblicistica di  diritto  di uso esclusivo su immobili demaniali - Configurabilita' - Esclusione - Fondamento.

 R. D. DEL 16/1/1936 NUM. 801
 L. DEL 20/12/1967 NUM. 1251 ART. 3  COMMA 2

     Il  Consorzio autonomo del porto di Genova, in relazione allo svolgimento prevalente  di  attribuzioni di carattere imprenditoriale, comprese quelle di gestione  della  "stazione marittima e portuale" e' un ente pubblico economico.  Il  Consorzio  medesimo, secondo la disciplina del R.D. 16 gennaio 1936, n.801  e successive modificazioni, opera, rispetto alla gestione dei beni del demanio  di  cui  si rende consegnatario, non in nome e per conto dello Stato (che  rimane  titolare della proprieta'), ma in proprio, in quanto amministra tali  beni  con  autonome valutazioni e decisioni, individuando i soggetti ai quali  sia  opportuno trasmetterne il godimento, fissando i compensi, riscuotendoli  ed impiegandoli in finalita' istituzionali. Ne deriva che i rapporti tra  il  Consorzio  e gli utilizzatori del demanio portuale, pur non toccando l'appartenenza  dei  beni  stessi  allo  Stato,  non sono riconducibili nello schema  della  concessione pubblicistica di diritto di uso esclusivo su immobili  demaniali, perche' si collegano ad atti che sono di pertinenza soltanto del  Consorzio,  in  veste di consegnatario e gestore, e che esprimono un momento tipico delle sue incombenze imprenditoriali.


TRIBUTI  ERARIALI  INDIRETTI  (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL  VALORE  AGGIUNTO  (I.V.A.)  - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - INGENERE  - Rapporti fra Consorzio autonomo del porto di Genova (ora Autorita'  del  porto  di  Genova)  ed  operatori  portuali  -  Cessione dall'uno  agli altri, dietro pagamento di un canone, del diritto di utilizzazione  dei beni del demanio marittimo - Assoggettabilita' ad IVA  -  Fondamento - Conflitto con la Direttiva del Consiglio della Comunita'  n. 388 del 1977- Configurabilita' - Esclusione- Art. 1 D.Lgs.n. 263 del 1992 - Portata.

 D. P. R. DEL 26/10/1972 NUM. 633 ART. 3  COMMA 2
 D. P. R. DEL 26/10/1972 NUM. 633 ART. 4  COMMA 2 N. 2
 D. LG. DEL 28/2/1992 NUM. 263 ART. 1
 DIRETTIVA CONSIGLIO DEL 17/5/1977 NUM. 388

     In  tema  di  IVA,  gli  artt. 3 secondo comma e 4 secondo comma n. 2 del d.P.R.  26 ottobre 1972 n. 633 assoggettano all'IVA le prestazioni di servizi dietro  corrispettivo  effettuate nell'esercizio dell'impresa, in esse includendo  le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili, anche se  poste  in  essere  da enti pubblici nell'esercizio esclusivo o principale d'attivita'  commerciale.  I  rapporti  che si costituiscono fra il Consorzio autonomo  del  porto di Genova (ora Autorita' del porto di Genova) e gli operatori  portuali,  e  che  hanno  ad oggetto la cessione dall'uno agli altri, dietro  pagamento di un canone, del diritto di utilizzazione dei beni del demanio  marittimo  di  cui  il  Consorzio medesimo e' "consegnatario" ai sensi dell'art.  3  secondo  comma  della  legge 20 dicembre 1967 n. 1251, ricadono nelle  citate  disposizioni  del decreto istitutivo dell'IVA, essendo il passaggio  del  godimento dell'area, dell'edificio o dell'impianto portuale atto inerente  all'esercizio  d'impresa,  equiparabile  alla  locazione, come tale soggetto  all'IVA (correlata all'entita' del corrispettivo). La soluzione non si  pone  in  conflitto con le regole dell'ordinamento comunitario, tenendosi conto  che  l'art. 4 della Direttiva del Consiglio della Comunita' n. 388 del 1977  sottrae all'applicazione dell'IVA solo le operazioni effettuate da soggetti  pubblici  nell'esercizio di funzioni di tipo autoritativo, non imprenditoriale,  e trova poi indiretta conferma nell'art. 1 del D.Lgs. 28 febbraio 1992  n. 263, il quale istituendo dal 1 gennaio 1993, a carico del concessionario  di  bene demaniale, un'imposta del cinque per cento sull'ammontare dei canoni  annuali, si riferisce ai canoni dovuti allo Stato, alle aziende autonome  statali,  alle  regioni,  alle  province ed ai Comuni, e, quindi lascia fuori  dal proprio ambito di applicazione i rapporti con enti pubblici economici  implicanti prestazioni di servizi a titolo oneroso (sia pure inerenti a beni demaniali).