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PRES. Carnevale C. REL. Salvago S.
PM. Palmieri R. (Conf.)
RIC. Prov. La Spezia
RES. Barberis
TURISMO - IN GENERE - Regione Liguria - Attivita' di organizzazione ed intermediazione di soggiorno, viaggi e crociere, svolta in forma continuativa od occasionale, con scopo di lucro - Autorizzazione regionale - Necessita' ex legge regionale n. 15 del 1986 - Natura accessoria e complementare di detta attivita' rispetto ad altra, principale attivita' dell'imprenditore - Irrilevanza - Art. 8 D.M. n. 731 del 1994 - Deroga alla predetta disciplina - Configurabilita' - Esclusione.
L. DEL 17/5/1983 NUM. 217 ART. 9
L. R. LIGURIA DEL 21/7/1986 NUM. 15 ART.
2
*COST.
L. R. LIGURIA DEL 21/7/1986 NUM. 15 ART.
4
*COST.
L. R. LIGURIA DEL 21/7/1986 NUM. 15 ART.
21
*COST.
La legge
regionale della Liguria 21 Luglio
1986, n. 15, nel disciplinare le attivita' delle
agenzie di
viaggio e turismo, ricomprendendovi quella di organizzazione
ed
intermediazione di soggiorno, viaggi e crociere (art. 2,
primo
comma, lett. A), ha disposto che l'esercizio delle stesse e'
soggetto
ad autorizzazione (art. 4,
primo comma),
prevedendo una sanzione amministrativa a
carico di
chi intraprenda o svolga, in forma continuativa od
occasionale con
scopo di lucro, le predette attivita' (art. 21 quale risultante a
seguito
della sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 1988, che
ne
ha dichiarato la illegittimita' costituzionale nella parte in
cui
assoggettava a sanzione amministrativa
anche l'attivita'
di organizzazione ed intermediazione svolta
occasionalmente
senza fini di lucro),a prescindere dalla
circostanza
che esse rivestano carattere principale ed autonomo
per l'impresa
che le svolge ovvero accessorio e complementare rispetto ad
altre
attivita' principali dell'imprenditore.
Ne' siffatta
disciplina ha subito deroghe - che, del resto, non si
sarebbero potute
apportare con una fonte di rango inferiore - per
effetto dell'art.
8 del D.M. n. 731 del 1994, che non si riferisce
all'attivita'
di intermediazione commerciale relativa a futuri viaggi
marittimi,
ma al momento, logicamente e cronologicamente successivo,
della stipulazione
del singolo contratto di
noleggio. (Nella specie,
la S.C., nell'affermare il principio di cui alla massima, ha
cassato
la sentenza pretorile che aveva annullato la
ordinanza - ingiunzione
relativa al pagamento della sanzione prevista dall'art. 21
della
legge regionale ligure n. 15 del 1986 a
carico di un
esercente attivita' di noleggio di imbarcazioni da
diporto,
che aveva diffuso, senza essere in possesso di
autorizzazione
per l'esercizio di attivita' di
intermediazione di viaggio,
pieghevoli illustrativi con i quali venivano fornite proposte
di
itinerari, attivita' ritenuta dal pretore quale servizio
ausiliario
rispetto a quella principale di noleggio, e, percio', non soggetta ad
autorizzazione).