SEZ. 1    SENT.  09691  DEL 17/07/2001
 PRES. Carnevale C.     REL. Salvago S.
 PM. Palmieri R.  (Conf.)
 RIC. Prov. La Spezia
 RES. Barberis

 TURISMO - IN GENERE - Regione Liguria - Attivita' di organizzazione ed  intermediazione  di  soggiorno, viaggi e crociere, svolta in forma continuativa  od  occasionale, con scopo di lucro - Autorizzazione regionale  -  Necessita'  ex legge regionale n. 15 del 1986 - Natura accessoria  e  complementare di detta attivita' rispetto ad altra, principale  attivita' dell'imprenditore - Irrilevanza - Art. 8 D.M. n. 731 del  1994  -  Deroga  alla  predetta  disciplina  - Configurabilita' - Esclusione.

 L. DEL 17/5/1983 NUM. 217 ART. 9
 L. R. LIGURIA DEL 21/7/1986 NUM. 15 ART. 2              *COST.
 L. R. LIGURIA DEL 21/7/1986 NUM. 15 ART. 4              *COST.
 L. R. LIGURIA DEL 21/7/1986 NUM. 15 ART. 21             *COST.

     La  legge regionale della Liguria 21 Luglio 1986, n. 15, nel disciplinare le  attivita'  delle agenzie di viaggio e turismo, ricomprendendovi quella di organizzazione  ed  intermediazione  di soggiorno, viaggi e crociere (art. 2, primo  comma,  lett. A), ha disposto che l'esercizio delle stesse e' soggetto ad  autorizzazione  (art.  4,  primo  comma), prevedendo una sanzione amministrativa  a  carico  di  chi intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale  con  scopo di lucro, le predette attivita' (art. 21 quale risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 1988, che ne  ha  dichiarato la illegittimita' costituzionale nella parte in cui assoggettava  a  sanzione amministrativa  anche l'attivita' di organizzazione ed intermediazione  svolta  occasionalmente  senza  fini di lucro),a prescindere dalla  circostanza  che  esse  rivestano carattere principale ed autonomo per l'impresa  che  le svolge ovvero accessorio e complementare rispetto ad altre attivita'  principali  dell'imprenditore.  Ne'  siffatta disciplina ha subito deroghe  - che, del resto, non si sarebbero potute apportare con una fonte di rango  inferiore  - per effetto dell'art. 8 del D.M. n. 731 del 1994, che non si  riferisce  all'attivita' di intermediazione commerciale relativa a futuri viaggi  marittimi,  ma al momento, logicamente e cronologicamente successivo, della  stipulazione  del  singolo  contratto  di  noleggio. (Nella specie, la S.C.,  nell'affermare il principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza  pretorile  che aveva annullato la ordinanza - ingiunzione relativa al pagamento  della sanzione prevista dall'art. 21 della legge regionale ligure n. 15  del  1986  a carico di un esercente attivita' di noleggio di imbarcazioni da  diporto,  che  aveva  diffuso, senza essere in possesso di autorizzazione per  l'esercizio  di  attivita' di intermediazione di viaggio, pieghevoli illustrativi  con i quali venivano fornite proposte di itinerari, attivita' ritenuta  dal pretore quale servizio ausiliario rispetto a quella principale di noleggio, e, percio', non soggetta ad autorizzazione).