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PRES. Iannotta A REL. Lupo E
PM. Cinque A (Conf.)
RIC. Istituto Previdenza Settore Marittimo
RES. Min. Sanita'
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - Immobili appartenenti alla gestione sanitaria della soppressa Cassa Marittima (oggi IPSEMA) - Trasferimento al patrimonio dello Stato con vincolo di destinazione ex art. 12 d.P.R. n. 620/1980) - Configurabilita' - Immobili appartenenti alla gestione previdenziale della Cassa Marittima - Permanenza del diritto di proprieta' dell'ente con trasferimento d'uso al Ministero della Sanita' ex art. 1 D.L. n. 632/1981 - Configurabilita' - Controversie in tema di giurisdizione - A.G. competente - AGO - Competenza giurisdizionale - Sussistenza - Fondamento.
D. P. R. DEL 31/7/1980 NUM. 620 ART. 12
L. DEL 7/11/1981 NUM. 632 ART. 1 COMMA
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COST.
Le controversie
insorte tra la ex Cassa Marittima
(oggi IPSEMA) ed il Ministero della
Sanita' ed aventi
ad oggetto gli immobili originariamente di proprieta'
della
detta Cassa e successivamente gestiti dal Ministero
rientrano
nella competenza giurisdizionale
del giudice ordinario,
atteso che l'accertamento in ordine all'esistenza o
meno di
un effettivo trasferimento in proprieta'
dei beni oggetto
della controversia dalla Cassa Marittima al Ministero
concerne
il merito della causa - dovendo, in concreto, stabilirsi se
l'immobile
in uso al Ministero rientri tra quelli effettivamente
trasferiti
al patrimonio dello Stato, trattandosi di beni
appartenenti
alla soppressa gestione sanitaria della Cassa, ex art. 12
d.P.R.
n. 620/1980, ovvero tra quelli conservati in proprieta' dalla
Cassa
stessa, trattandosi di immobili appartenenti
alla soppressa
gestione previdenziale dell'ente stesso, con introduzione di
un mero
vincolo d'uso a carico del Ministero della sanita' - e non
involge,
in via principale e diretta, una questione di giurisdizione.