SEZ. 3  SENT.  08328  DEL 19/06/2001
 PRES. Lupo E.    REL. Preden R.
 PM. Raimondi G.  (Conf.)
 RIC. Empresa Consolidada Cubana de Aviacion
 RES. Toscano

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - IN GENERE - Danni alle  cose trasportate causati da condotta temeraria del vettore - Limitazione  alla  responsabilita' di quest'ultimo ex art. 22 della Convenzione  di Varsavia 12 ottobre 1929 - Concetto di condotta temeraria - Riferibilita' alla fattispecie della colpa cosciente.

 L. DEL 19/5/1932 NUM. 841
 L. DEL 3/12/1962 NUM. 1832
 TRATT. INTERNAZ. DEL 12/10/1929
 TRATT. INTERNAZ. DEL 28/9/1955

     La temerarieta' della condotta del vettore e la consapevolezza della possibilita'  di un danno derivante dai suoi atti od omissioni - che, in tema di trasporto  aereo,  escludono, ai sensi dell'art. 25 della Convenzione di Varsavia  del  12  ottobre  1929,  nel  testo  di  cui al Protocollo di modifica dell'Aja  del 28 settembre 1955 (recepiti nell'ordinamento giuridico italiano rispettivamente  con  la  legge  19  maggio 1932 n. 841 e la legge 3 dicembre 1962  n.  1832)  le limitazioni di responsabilita' per i danni cagionati alle cose  trasportate  previste dall'art. 22 - integrano la fattispecie della cosiddetta  "colpa  con previsione", caratterizzata dal fatto che l'agente prevede come probabile l'evento dannoso, ma non modifica la propria condotta, nella  sicura  consapevolezza di poterlo evitare, e non anche quella del dolo eventuale,  per  effetto del quale l'agente, oltre a rappresentarsi l'evento, agisce accettando il rischio che questo, comunque, si verifichi.