![](../immagini/tag/cass.jpg)
PRES. Lupo E. REL. Preden R.
PM. Raimondi G. (Conf.)
RIC. Empresa Consolidada Cubana de Aviacion
RES. Toscano
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - IN GENERE - Danni alle cose trasportate causati da condotta temeraria del vettore - Limitazione alla responsabilita' di quest'ultimo ex art. 22 della Convenzione di Varsavia 12 ottobre 1929 - Concetto di condotta temeraria - Riferibilita' alla fattispecie della colpa cosciente.
L. DEL 19/5/1932 NUM. 841
L. DEL 3/12/1962 NUM. 1832
TRATT. INTERNAZ. DEL 12/10/1929
TRATT. INTERNAZ. DEL 28/9/1955
La temerarieta' della
condotta del vettore
e la consapevolezza della possibilita' di un danno derivante
dai
suoi atti od omissioni - che, in tema di trasporto
aereo, escludono,
ai sensi dell'art. 25 della Convenzione di Varsavia
del 12
ottobre 1929, nel testo
di cui al Protocollo
di modifica dell'Aja del 28 settembre 1955 (recepiti
nell'ordinamento
giuridico italiano rispettivamente con la
legge
19 maggio 1932 n. 841 e la legge 3 dicembre 1962
n. 1832)
le limitazioni di responsabilita' per i danni cagionati alle
cose
trasportate previste dall'art. 22 - integrano la fattispecie
della
cosiddetta "colpa con previsione",
caratterizzata dal
fatto che l'agente prevede come probabile l'evento dannoso, ma non
modifica
la propria condotta, nella sicura consapevolezza di
poterlo
evitare, e non anche quella del dolo eventuale, per
effetto
del quale l'agente, oltre a rappresentarsi l'evento, agisce accettando
il rischio che questo, comunque, si verifichi.