PRES. Grossi M. REL. Criscuolo A.
PM. Lo Cascio G. (Conf.)
RIC. Reg. Sicilia
RES. Barreca
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - Canoni - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo - Ripartizione - Criteri - Concessione di demanio marittimo - Canone - Controversie - Giurisdizione dell'AGA.
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - DEMANIO MARITTIMO - CONCESSIONI DI USO - CONCESSIONARIO - IN GENERE - Canoni - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo - Ripartizione - Criteri - Concessione di demanio marittimo - Canone - Controversie - Giurisdizione dell'AGA.
L. DEL 6/12/1971 NUM. 1034 ART.
5
*COST.
D. P. R. DEL 15/2/1952 NUM. 328 ART. 16
L. DEL 21/12/1961 NUM. 1501 ART. 2 COMMA 3
L. DEL 1/12/1981 NUM. 692
Le controversie
concernenti indennita', canoni
o altri corrispettivi, riservate, in
materia di
concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice
ordinario
sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale,
senza che
assuma rilievo un potere d'intervento della P.A. a tutela di
interessi
generali; quando, invece, la
controversia
coinvolge la verifica dell'azione
autoritativa
della P.A. sull'intera economia del rapporto
concessorio, la
medesima e' attratta nella sfera di competenza giurisdizionale
del
giudice amministrativo; ricorre pertanto
la giurisdizione
del giudice amministrativo a conoscere della
legittimita' del
provvedimento di determinazione del
canone di concessione
di beni del demanio marittimo (ai sensi dell'art. 2
della legge
n. 1501 del 1961, 16, comma terzo d.P.R. n. 328 del 1952,
art.
5, comma primo D.L. n. 546 del 1981), in relazione
al quale
e' ravvisabile un potere discrezionale della P.A. concedente,
come
risulta dalla previsione di un
canone minimo e
di aumenti calcolati in rapporto alle caratteristiche
oggettive ed
alle capacita' reddituali dei beni, nonche' alle effettive
utilizzazioni
consentite.