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GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Art. 17 della Convenzione di Lugano del 16/9/1988 - Clausola di deroga convenzionale alla giurisdizione - Forma necessaria - Emissione di polizza di carico sottoscritta da una sola parte - Sufficienza - Condizioni.
TRATT. INTERNAZ. DEL 16/9/1988 ART. 17
TRATT. INTERNAZ. DEL 27/9/1968 ART. 17
TRATT. INTERNAZ. DEL 29/11/1996
L. DEL 10/2/1992 NUM. 198
In
tema di trasporto
marittimo internazionale, la clausola di proroga
convenzionale della
giurisdizione contenuta in una polizza di carico, ancorche'
non
sottoscritta dal caricatore, deve ritenersi valida ed
efficace, a
norma dell'art. 17 della Convenzione di Lugano del
16 settembre
1988 (ratificata e resa esecutiva con legge 10 febbraio 1992,
n.
198, entrata in vigore in Italia il I
dicembre 1992),
tutte le volte in cui l'emissione di polizze di
carico
sottoscritte da una sola parte rientri nell'ambito di
abituali rapporti
commerciali tra vettore e caricatore che risultino
sistematicamente
regolati, nel loro insieme, dalle
condizioni generali
predisposte dall'autore della clausola in deroga, condizioni
redatte
(come nella specie) su moduli prestampati contenenti sistematicamente
detta
clausola senza che il caricatore abbia,
in proposito,
mai formulato obiezioni, senza che rilevi, in
contrario, l'eventuale
assenza di un qualsivoglia accordo verbale precedentemente
intercorso
tra le parti. Deve, in tal caso, ritenersi contrario a buona
fede,
difatti, l'eventuale opposizione formulata alla clausola di
proroga
dal caricatore che, in precedenza, non aveva mai formulato alcuna
obiezione
in proposito, atteso che l'esistenza di rapporti commerciali
correnti
tra le parti e disciplinati, nel loro complesso, da
condizioni generali
predisposte da una sola di esse, rendono
significativo
il silenzio (ovvero la mancata formulazione di obiezioni) da
parte
del caricatore che materialmente prenda in
consegna le
polizze contenenti le dette condizioni generali, ed
all'interno delle
quali sia contenuta una clausola di
proroga della giurisdizione
sottoscritta solo dalla controparte, atteso che la ricezione e la
mancata
formulazione di obiezioni possono, del tutto legittimamente,
costituire
la prova dell'esistenza di un accordo di proroga.