SEZ. U  SENT.  07854  DEL 11/06/2001
 PRES. Iannotta A.   REL. Salme' G.
 PM. Cinque A.  (Conf.)
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GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Art.  17 della Convenzione di Lugano del 16/9/1988 - Clausola di deroga  convenzionale alla giurisdizione - Forma necessaria - Emissione di polizza  di carico sottoscritta da una sola parte - Sufficienza - Condizioni.

 TRATT. INTERNAZ. DEL 16/9/1988 ART. 17
 TRATT. INTERNAZ. DEL 27/9/1968 ART. 17
 TRATT. INTERNAZ. DEL 29/11/1996
 L. DEL 10/2/1992 NUM. 198

     In  tema  di  trasporto  marittimo internazionale, la clausola di proroga convenzionale  della giurisdizione contenuta in una polizza di carico, ancorche'  non  sottoscritta  dal caricatore, deve ritenersi valida ed efficace, a norma  dell'art.  17 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (ratificata  e resa esecutiva con legge 10 febbraio 1992, n. 198, entrata in vigore  in  Italia  il I dicembre 1992), tutte le volte in cui l'emissione di polizze  di  carico  sottoscritte da una sola parte rientri nell'ambito di abituali  rapporti commerciali tra vettore e caricatore che risultino sistematicamente  regolati,  nel  loro  insieme, dalle condizioni generali predisposte dall'autore  della clausola in deroga, condizioni redatte (come nella specie) su moduli prestampati contenenti sistematicamente detta clausola senza che il caricatore  abbia,  in  proposito, mai formulato obiezioni, senza che rilevi, in  contrario,  l'eventuale assenza di un qualsivoglia accordo verbale precedentemente  intercorso tra le parti. Deve, in tal caso, ritenersi contrario a buona  fede, difatti, l'eventuale opposizione formulata alla clausola di proroga  dal caricatore che, in precedenza, non aveva mai formulato alcuna obiezione  in  proposito, atteso che l'esistenza di rapporti commerciali correnti tra  le parti e disciplinati, nel loro complesso, da condizioni generali predisposte  da  una  sola di esse, rendono significativo il silenzio (ovvero la mancata  formulazione di obiezioni) da parte del caricatore che materialmente prenda  in  consegna  le  polizze contenenti le dette condizioni generali, ed all'interno  delle  quali  sia  contenuta  una clausola di proroga della giurisdizione  sottoscritta solo dalla controparte, atteso che la ricezione e la mancata  formulazione  di obiezioni possono, del tutto legittimamente, costituire la prova dell'esistenza di un accordo di proroga.