SEZ. L SENT.  07823  DEL 08/06/2001
 PRES. Prestipino G. REL. Mammone G.
 PM. Mele F.  (Diff.)
 RIC. Italia di navigazione SpA
 RES. Godeas

 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO  -  IN  GENERE - Controversie di lavoro nautico - Individuazione del   giudice  territorialmente  competente  -  Criteri  ex  art.  603 cod.nav. - Applicabilita'.

 COD.NAV. ART. 603
 COD.PROC.CIV. ART. 409
 L. DEL 11/8/1973 NUM. 533

     Con  riguardo alle controversie individuali di lavoro nautico, la individuazione  del  giudice  territorialmente  competente va effettuata in base ai criteri  di  collegamento  fissati  dall'art. 603 cod. nav., in quanto, anche dopo  la  sentenza  della  Corte  Costituzionale n. 29 del 1976, dichiarativa della  illegittimita' costituzionale di detta norma nella parte relativa alla giurisdizione  del  comandante  di porto, essa conserva vigore per quanto attiene  ai criteri di determinazione della competenza territoriale, non essendo  stata abrogata, ne' esplicitamente, ne' implicitamente, dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, sulla disciplina delle controversie di lavoro.
  


LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO  -  Regime  di  continuita' - Sua generalizzazione - Esclusione - Limitazione alle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva - Configurabilita' - Rapporto di arruolamento del marittimo iscritto al turno  particolare  in assenza del regime di continuita' - Illegittima cancellazione dal turno particolare - Effetti.

 COD.NAV. ART. 325
 L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 18

     In  tema di rapporto di lavoro nautico, il regime di continuita', che garantisce  la  protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e  la  permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosita' tra ciascuno sbarco  e  l'imbarco  successivo del marittimo, non e' generalizzato, essendo riscontrabile  solo  nelle  ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, sicche',  in  assenza  di essa, l'attivita' del lavoratore marittimo, seppure alle  dipendenze  dello  stesso  imprenditore, e' costituita solamente da una sequenza  non  continua  di  imbarchi con distinti contratti di arruolamento, secondo  il regime generale previsto dall'art. 325 cod. nav. Ne consegue che, ove  il  marittimo, in regime di continuita', sia stato illegittimamente cancellato  dal  turno  particolare costituito presso l'armatore - turno che assicura  ai  lavoratori nautici che vi sono iscritti, provenendo dal turno generale,  la  precedenza nelle chiamate per imbarco da parte di quell'armatore -  ,  egli gode della tutela reale, e puo', quindi, ottenere la reintegrazione  nel  posto di lavoro; mentre, nel caso di rapporto di arruolamento di marittimo  iscritto  al  turno  particolare che non sia connotato dal regime di continuita',  la  cancellazione  da  tale  turno incide solo sulla disciplina dell'avviamento,  inibendo al marittimo l'avviamento con diritto di preferenza  sulle  navi  di  quell'armatore,  e, pertanto, la illegittimita' di detta cancellazione  comporta  solo  l'insorgenza in capo al lavoratore del diritto al  conseguimento  della  particolare indennita' per siffatta evenienza dalla contrattazione  collettiva.
 


PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA  - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO  -  IN GENERE - Rapporto di lavoro marittimo in regime di continuita'  - Foro del luogo di cessazione del rapporto - Individuazione - Criteri.
 
COD.NAV. ART. 603

     Ai fini della determinazione della competenza territoriale in ordine alle controversie  relative al rapporto di lavoro nautico in regime di continuita' (di  cui  sia  pacifica l'esistenza o del quale si chieda l'accertamento), il foro  del  luogo  di  cessazione del rapporto si individua con riferimento al luogo  in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, avrebbe dovuto trovarsi  nel  momento della verificazione dell'effetto estintivo, con la conseguenza  che  detto  luogo, nei periodi intercorrenti fra lo sbarco ed il successivo reimpiego, coincide con il domicilio del lavoratore, nel quale questi deve  attendere le successive comunicazioni dell'armatore in ordine alla prosecuzione del rapporto.