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PRES. Prestipino G. REL. Mammone G.
PM. Mele F. (Diff.)
RIC. Italia di navigazione SpA
RES. Godeas
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - Controversie di lavoro nautico - Individuazione del giudice territorialmente competente - Criteri ex art. 603 cod.nav. - Applicabilita'.
COD.NAV. ART. 603
COD.PROC.CIV. ART. 409
L. DEL 11/8/1973 NUM. 533
Con
riguardo alle controversie individuali
di lavoro nautico, la individuazione del
giudice territorialmente
competente va effettuata in base ai criteri di
collegamento
fissati dall'art. 603 cod. nav., in quanto, anche
dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n. 29
del 1976, dichiarativa
della illegittimita' costituzionale di detta norma nella
parte relativa
alla giurisdizione del comandante di
porto, essa conserva
vigore per quanto attiene ai criteri di determinazione della
competenza
territoriale, non essendo stata abrogata, ne' esplicitamente,
ne'
implicitamente, dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, sulla disciplina
delle
controversie di lavoro.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO - Regime di continuita' - Sua generalizzazione - Esclusione - Limitazione alle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva - Configurabilita' - Rapporto di arruolamento del marittimo iscritto al turno particolare in assenza del regime di continuita' - Illegittima cancellazione dal turno particolare - Effetti.
COD.NAV. ART. 325
L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 18
In tema di
rapporto di lavoro nautico,
il regime di continuita', che garantisce la
protrazione a tempo
indeterminato del contratto di arruolamento e la
permanenza
del rapporto anche nei periodi di inoperosita' tra ciascuno
sbarco
e l'imbarco successivo del marittimo, non e'
generalizzato,
essendo riscontrabile solo nelle ipotesi
previste dalla
contrattazione collettiva, sicche', in
assenza di essa,
l'attivita' del lavoratore marittimo, seppure alle
dipendenze
dello stesso imprenditore, e' costituita solamente
da una sequenza
non continua di imbarchi con distinti
contratti di arruolamento,
secondo il regime generale previsto dall'art. 325 cod. nav.
Ne consegue
che, ove il marittimo, in regime di continuita',
sia stato
illegittimamente cancellato dal turno
particolare costituito
presso l'armatore - turno che assicura ai
lavoratori nautici
che vi sono iscritti, provenendo dal turno generale,
la precedenza
nelle chiamate per imbarco da parte di quell'armatore -
, egli
gode della tutela reale, e puo', quindi, ottenere la
reintegrazione
nel posto di lavoro; mentre, nel caso di rapporto di
arruolamento
di marittimo iscritto al turno
particolare che
non sia connotato dal regime di continuita', la
cancellazione
da tale turno incide solo sulla disciplina
dell'avviamento,
inibendo al marittimo l'avviamento con diritto di preferenza
sulle
navi di quell'armatore, e, pertanto, la
illegittimita'
di detta cancellazione comporta solo
l'insorgenza in
capo al lavoratore del diritto al conseguimento
della
particolare indennita' per siffatta evenienza dalla
contrattazione
collettiva.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI
PREVIDENZA
- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER
TERRITORIO
- IN GENERE - Rapporto di lavoro marittimo in regime di
continuita'
- Foro del luogo di cessazione del rapporto - Individuazione - Criteri.
COD.NAV. ART. 603
Ai fini della
determinazione della competenza
territoriale in ordine alle controversie relative al rapporto
di
lavoro nautico in regime di continuita' (di cui
sia pacifica
l'esistenza o del quale si chieda l'accertamento), il foro
del
luogo di cessazione del rapporto si individua con
riferimento
al luogo in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto,
avrebbe
dovuto trovarsi nel momento della verificazione
dell'effetto
estintivo, con la conseguenza che detto
luogo, nei periodi
intercorrenti fra lo sbarco ed il successivo reimpiego, coincide con il
domicilio del lavoratore, nel quale questi deve attendere le
successive
comunicazioni dell'armatore in ordine alla prosecuzione del rapporto.