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PRES. De Musis R. REL. Sciarelli G.
PM. Iannelli D. (Conf.)
RIC. Stargas Holding SpA
RES. Fondo Nazionale Marittimi
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - Fondo Nazionale Marittimi - Costituzione mediante contratto collettivo con successiva adesione dei lavoratori - Recesso degli armatori senza il consenso dei lavoratori aderenti - Inammissibilita' - Preventiva modifica dello statuto del Fondo con introduzione della libera recedibilita' - Inefficacia - Approvazione della modifica statutaria mediante d.P.R. - Irrilevanza.
COD.CIV. ART. 12
COD.CIV. ART. 16
COD.CIV. ART. 23
COD.CIV. ART. 24
CONTR. COLL. DEL 3/7/1981
La
costituzione, mediante contratto collettivo
(C.C.N.L. 3 luglio 1981), del Fondo Nazionale Marittimi,
avente lo
scopo di tutelare i lavoratori contro il rischio della
disoccupazione
tramite l'istituzione di un'associazione a patrimonio
vincolato,
e la successiva adesione dei lavoratori interessati, mediante
apposito
accordo collettivo espressamente richiamante lo statuto ed il
regolamento
del Fondo cosi' costituito, rendono inammissibile il recesso
degli
armatori aderenti ove manchi il
consenso dei lavoratori,
senza che possa rilevare la circostanza
che il recesso
sia avvenuto dopo la modifica dello statuto
del Fondo
e l'introduzione della libera recedibilita', trattandosi
di
una delibera proveniente da una sola
delle parti essenziali
e dunque priva di efficacia modificativa, sebbene approvata
mediante
d.P.R. ex art. 16 cod. civ..