SEZ. L   SENT.  07377  DEL 30/05/2001
 PRES. De Musis R.     REL. Sciarelli G.
 PM. Iannelli D.  (Conf.)
 RIC. Stargas Holding SpA
 RES. Fondo Nazionale Marittimi

 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI  - PREVIDENZA MARINARA - Fondo Nazionale Marittimi - Costituzione  mediante contratto collettivo con successiva adesione dei lavoratori  - Recesso degli armatori senza il consenso dei lavoratori aderenti  -  Inammissibilita'  -  Preventiva modifica dello statuto del Fondo  con introduzione della libera recedibilita' - Inefficacia - Approvazione della modifica statutaria mediante d.P.R. - Irrilevanza.

 COD.CIV. ART. 12
 COD.CIV. ART. 16
 COD.CIV. ART. 23
 COD.CIV. ART. 24
 CONTR. COLL. DEL 3/7/1981

     La  costituzione, mediante contratto collettivo (C.C.N.L. 3 luglio 1981), del  Fondo Nazionale Marittimi, avente lo scopo di tutelare i lavoratori contro  il rischio della disoccupazione tramite l'istituzione di un'associazione a  patrimonio vincolato, e la successiva adesione dei lavoratori interessati, mediante  apposito accordo collettivo espressamente richiamante lo statuto ed il  regolamento  del Fondo cosi' costituito, rendono inammissibile il recesso degli  armatori  aderenti  ove  manchi  il consenso dei lavoratori, senza che possa  rilevare  la  circostanza che il recesso sia avvenuto dopo la modifica dello  statuto  del  Fondo e l'introduzione della libera recedibilita', trattandosi  di  una  delibera  proveniente  da una sola delle parti essenziali e dunque  priva di efficacia modificativa, sebbene approvata mediante d.P.R. ex art. 16 cod. civ..