SEZ. 5 SENT.  07142  DEL 25/05/2001
 PRES. Cantillo M.      REL. Altieri E.
 PM. Apice U.  (Conf.)
 RIC. Nuovi Cantieri Apuania SpA
 RES. Min. Finanze

 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI - Regime di sospensione di imposta - Cessioni all'esportazione - Cessione  di  navi destinate all'esercizio di attivita' commerciali - Nozione  -  Nave  destinata,  per le sue caratteristiche strutturali, al trasporto di persone - Assimilabilita' - Esclusione.

 D. P. R. DEL 26/10/1972 NUM. 633 ART. 8
 D. P. R. DEL 26/10/1972 NUM. 633 ART. 8 BIS

     In materia di IVA, nell'ambito della cessione di navi destinate all'esercizio  di  attivita'  commerciali,  che  l'art. 8 - bis del d.P.R. 26 ottobre 1972,  n.  633  assimila alle cessioni all'esportazione ai fini dell'applicazione  del  peculiare  regime  di  non  imponibilita' di cui all'art. 8 dello stesso  d.P.R., non rientra quella di una nave destinata, per le sue caratteristiche  strutturali,  al  trasporto  di passeggeri, che puo' avvenire anche per scopi diversi dall'esercizio di un'impresa commerciale.