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PRES. Cantillo M. REL. Altieri E.
PM. Apice U. (Conf.)
RIC. Nuovi Cantieri Apuania SpA
RES. Min. Finanze
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI - Regime di sospensione di imposta - Cessioni all'esportazione - Cessione di navi destinate all'esercizio di attivita' commerciali - Nozione - Nave destinata, per le sue caratteristiche strutturali, al trasporto di persone - Assimilabilita' - Esclusione.
D. P. R. DEL 26/10/1972 NUM. 633 ART. 8
D. P. R. DEL 26/10/1972 NUM. 633 ART. 8 BIS
In materia di IVA,
nell'ambito della cessione
di navi destinate all'esercizio di
attivita' commerciali,
che l'art. 8 - bis del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633
assimila alle cessioni all'esportazione ai fini
dell'applicazione
del peculiare regime di
non imponibilita'
di cui all'art. 8 dello stesso d.P.R., non rientra quella di
una
nave destinata, per le sue caratteristiche
strutturali, al
trasporto di passeggeri, che puo' avvenire anche per scopi
diversi
dall'esercizio di un'impresa commerciale.