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PRES. Senofonte P REL. Forte F
PM. Gambardella V (Conf.)
RIC. Zennaro ed altri
RES. Prov. Venezia
PESCA - MARITTIMA - IN GENERE - Nozione di pesca vietata - Flagranza nel compimento dell'attivita' di cattura degli esemplari marini - Necessita' - Esclusione - Atti o fatti indirettamente idonei a comprovarla - Estensione - Fattispecie in tema di pesca di molluschi con strumenti vietati.
R. D. DEL 22/11/1914 NUM. 1486 ART. 7
L. DEL 24/11/1981 NUM.
689
*COST.
L. R. VENETO DEL 9/12/1986 NUM. 50
La pesca
vietata puo' dirsi realizzata
non soltanto allorche' taluno sia stato colto nel
compimento
dell'azione materiale di cattura degli esemplari marini,
ma
anche in presenza di atti o fatti idonei a comprovarla,
purche' connotati
dai requisiti della idoneita', della univocita' e della
concordanza.
(Nella specie, la S.C., in
applicazione dell'enunciato
principio, ha confermato la sentenza di
merito che aveva
respinto l'opposizione proposta da taluni
interessati
avverso l'ordinanza con la quale era stato loro
ingiunto il
pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del
divieto
di pesca di molluschi con strumenti vietati - "ex" art. 7 del R.D. 22
novembre
1914, n. 1486 e legge reg. Veneto 9 dicembre 1986, n. 50 - per essere
stati
sorpresi a bordo di natanti con apparecchiature turbosoffianti in zona
della laguna dove la pesca con detti apparecchi e' vietata e
con
una notevole quantita' di molluschi, incompatibile con una
pesca
a mano in ore notturne e con temperature rigide).