SEZ. 1   SENT.  06555  DEL 11/05/2001
 PRES. Senofonte P   REL. Forte F
 PM. Gambardella V  (Conf.)
 RIC. Zennaro ed altri
 RES. Prov. Venezia

 PESCA  - MARITTIMA - IN GENERE - Nozione di pesca vietata - Flagranza nel  compimento dell'attivita' di cattura degli esemplari marini - Necessita'  -  Esclusione - Atti o fatti indirettamente idonei a comprovarla  -  Estensione  -  Fattispecie in tema di pesca di molluschi con strumenti vietati.

 R. D. DEL 22/11/1914 NUM. 1486 ART. 7
 L. DEL 24/11/1981 NUM. 689                              *COST.
 L. R. VENETO DEL 9/12/1986 NUM. 50

     La  pesca vietata puo' dirsi realizzata non soltanto allorche' taluno sia stato  colto  nel compimento dell'azione materiale di cattura degli esemplari marini,  ma  anche  in presenza di atti o fatti idonei a comprovarla, purche' connotati  dai requisiti della idoneita', della univocita' e della concordanza.  (Nella  specie,  la  S.C.,  in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato  la  sentenza  di merito che aveva respinto l'opposizione proposta da  taluni  interessati  avverso  l'ordinanza con la quale era stato loro ingiunto  il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del divieto  di pesca di molluschi con strumenti vietati - "ex" art. 7 del R.D. 22 novembre  1914, n. 1486 e legge reg. Veneto 9 dicembre 1986, n. 50 - per essere stati  sorpresi a bordo di natanti con apparecchiature turbosoffianti in zona della  laguna dove la pesca con detti apparecchi e' vietata e con una notevole  quantita' di molluschi, incompatibile con una pesca a mano in ore notturne e con temperature rigide).