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PRES. Santojanni MD REL. Roselli F
PM. Fedeli M (Conf.)
RIC. Petralia
RES. INPS
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - Lavoratori marittimi - Diritto alla pensione privilegiata di inabilita' - Condizioni - Malattia manifestatasi prima del servizio - Copertura assicurativa - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 34
Ai fini del
riconoscimento del diritto alla
pensione privilegiata di inabilita' in
favore dei lavoratori
marittimi (di cui all'art. 34 della legge n. 413 del 1984)
non importa
che l'inabilita' derivi da infortunio oppure da malattia
ne'
che quest'ultima si sia manifestata durante il servizio o
prima,
ma e' necessario che vi sia un nesso causale
diretto tra il
servizio e l'inabilita'. Ne consegue che
nell'ipotesi
di malattia manifestatasi prima del servizio
e' necessario
- a prescindere dalla gravita' della malattia - che il
servizio abbia
aggravato in misura tale il quadro patologico da porsi come
causa
da sola sufficiente a produrre l'inabilita' permanente alla
navigazione.
(In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di
merito
che aveva escluso il diritto del ricorrente alla provvidenza in
argomento
sul rilievo che la
grave affezione
psichiatrica del lavoratore - disturbo affettivo
bipolare -
era congenita e si era manifestata gia' prima dell'infortunio
che
aveva determinato il trauma cranio evocato nell'atto in
troduttivo
del giudizio - dando luogo a due sbarchi per nevrosi e cagionando
la
fine anticipata del servizio
militare del ricorrente
- sicche' era da escludere che l'inabilita' alla navigazione
trovasse
la sua causa nel servizio a bordo).