SEZ. L    SENT.  05435  DEL 11/04/2001
 PRES. Ianniruberto G.    REL. Balletti B.
 PM. Giacalone G.  (Conf.)
 RIC. I.P.SE.MA.
 RES. Matta

 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI,  ESENZIONI,  AGEVOLAZIONI)  - Sgravi contributivi ex art. 1 D.L.  n.  787 del 1985 (convertito in legge n. 45 del 1986) - Inapplicabilita'  per i lavoratori non denunciati agli istituti previdenziali ovvero  denunciati  con indicazione infedele delle giornate e degli orari  di  lavoro  - Denuncia preventiva dei dipendenti - Sufficienza - Esclusione  -  Denunzia mensile delle retribuzioni effettivamente corrisposte  - Necessita' - Fattispecie relativa alla denuncia dei marittimi imbarcati su natante.

 D. L. DEL 30/12/1985 NUM. 787 ART. 1
 L. DEL 28/2/1986 NUM. 45

     I  benefici  contributivi  previsti  in  favore delle imprese dall'art. 1 decreto  legge 30 dicembre 1985 n. 787, convertito in legge 28 febbraio 1986 n.  45,  non  si  applicano,  secondo quanto previsto dal comma sesto di tale disposizione,  per  i  lavoratori  non denunciati agli istituti previdenziali ovvero  denunciati con indicazione di giornate ed orari di lavoro inferiori a quelli  effettivi; deve escludersi, a tali fini, che alla eventuale omissione possa  supplire  una  denuncia meramente "preventiva" dei dipendenti, cui sia seguito  il versamento mensile dei relativi contributi, essendo invece necessaria  -  anche in base all'esigenza sostanziale di rendere possibile un'idonea  verifica dell'assolvimento degli obblighi contributivi - la presentazione,  da parte delle imprese, delle denunzie mensili delle retribuzioni effettivamente  corrisposte (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito  che aveva ritenuto sufficiente - ai fini del conseguimento dei benefici in  questione da parte dell'armatore di un natante - la sola denuncia preventiva  contenente  l'identificazione  del natante e la composizione dell'equipaggio).