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PRES. Ianniruberto G. REL. Balletti B.
PM. Giacalone G. (Conf.)
RIC. I.P.SE.MA.
RES. Matta
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - Sgravi contributivi ex art. 1 D.L. n. 787 del 1985 (convertito in legge n. 45 del 1986) - Inapplicabilita' per i lavoratori non denunciati agli istituti previdenziali ovvero denunciati con indicazione infedele delle giornate e degli orari di lavoro - Denuncia preventiva dei dipendenti - Sufficienza - Esclusione - Denunzia mensile delle retribuzioni effettivamente corrisposte - Necessita' - Fattispecie relativa alla denuncia dei marittimi imbarcati su natante.
D. L. DEL 30/12/1985 NUM. 787 ART. 1
L. DEL 28/2/1986 NUM. 45
I
benefici contributivi previsti
in favore delle imprese dall'art. 1 decreto legge
30 dicembre
1985 n. 787, convertito in legge 28 febbraio 1986 n.
45, non
si applicano, secondo quanto previsto dal comma
sesto di tale
disposizione, per i lavoratori
non denunciati agli
istituti previdenziali ovvero denunciati con indicazione di
giornate
ed orari di lavoro inferiori a quelli effettivi; deve
escludersi,
a tali fini, che alla eventuale omissione possa
supplire una
denuncia meramente "preventiva" dei dipendenti, cui sia
seguito il
versamento mensile dei relativi contributi, essendo invece
necessaria
- anche in base all'esigenza sostanziale di rendere possibile
un'idonea
verifica dell'assolvimento degli obblighi contributivi - la
presentazione,
da parte delle imprese, delle denunzie mensili delle retribuzioni
effettivamente
corrisposte (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di
merito
che aveva ritenuto sufficiente - ai fini del conseguimento dei benefici
in questione da parte dell'armatore di un natante - la sola
denuncia
preventiva contenente l'identificazione
del natante e
la composizione dell'equipaggio).