SEZ. L  SENT.  05254  DEL 09/04/2001
 PRES. De Musis R.   REL. De Matteis A.
 PM. Mele F.  (Conf.)
 RIC. Tortora
 RES. Soc. Siciliana Salvataggi SpA

 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA  - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO  - IN GENERE - Controversie di lavoro relative a rapporto nautico  -  Individuazione del giudice competente - Criteri ex art 603 cod.nav. - Fondamento.

 COD.NAV. ART. 603
 COD.CIV. ART. 2118
 COD.PROC.CIV. ART. 409
 COD.PROC.CIV. ART. 413
 L. DEL 11/8/1973 NUM. 533
 COD.CIV. ART. 1334

     Con  riguardo  alle controversie individuali tra lavoratore marittimo arruolato  in  regime  di  continuita' ed armatore della nave, l'individuazione del  giudice  di  prima istanza territorialmente competente va effettuata, in base  ai  criteri  di  collegamento  fissati dall'art. 603 cod. nav., tenendo conto  del luogo di cessazione del rapporto di lavoro che, nel caso di dimissioni  rassegnate  durante il periodo di riposo compensativo a terra ai sensi dell'art.  39  del ccnl 24 luglio 1991, va individuato nel luogo in cui l'armatore  ne  ha avuto notizia. La dichiarazione di recesso del lavoratore, infatti,  conformemente  alla sua natura recettizia, determinativa della cessazione  del rapporto di lavoro, produce effetto risolutivo ai sensi degli art. 1373  -  2118 cod. civ. e non necessita per il suo perfezionamento della cancellazione  dal ruolo di continuita' retribuita, poiche', rappresentando detto  ruolo  istituto  di  creazione  contrattuale e come tale privo di valenza pubblicistica,  essa assolve funzione ricognitiva di mera presa d'atto conseguenziale alla manifestazione della  volonta' di recedere.