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PRES. De Musis R. REL. De Matteis A.
PM. Mele F. (Conf.)
RIC. Tortora
RES. Soc. Siciliana Salvataggi SpA
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - Controversie di lavoro relative a rapporto nautico - Individuazione del giudice competente - Criteri ex art 603 cod.nav. - Fondamento.
COD.NAV. ART. 603
COD.CIV. ART. 2118
COD.PROC.CIV. ART. 409
COD.PROC.CIV. ART. 413
L. DEL 11/8/1973 NUM. 533
COD.CIV. ART. 1334
Con
riguardo alle controversie
individuali tra lavoratore marittimo arruolato in
regime
di continuita' ed armatore della nave, l'individuazione
del
giudice di prima istanza territorialmente
competente va effettuata,
in base ai criteri di
collegamento fissati
dall'art. 603 cod. nav., tenendo conto del luogo di
cessazione del
rapporto di lavoro che, nel caso di dimissioni
rassegnate durante
il periodo di riposo compensativo a terra ai sensi dell'art.
39
del ccnl 24 luglio 1991, va individuato nel luogo in cui
l'armatore
ne ha avuto notizia. La dichiarazione di recesso del
lavoratore,
infatti, conformemente alla sua natura recettizia,
determinativa
della cessazione del rapporto di lavoro, produce effetto
risolutivo
ai sensi degli art. 1373 - 2118 cod. civ. e non
necessita per
il suo perfezionamento della cancellazione dal ruolo di
continuita'
retribuita, poiche', rappresentando detto ruolo
istituto
di creazione contrattuale e come tale privo di
valenza pubblicistica,
essa assolve funzione ricognitiva di mera presa d'atto conseguenziale
alla
manifestazione della volonta' di recedere.