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PRES. Duva V. REL. Trifone F.
PM. Ceniccola R. (Conf.)
RIC. API
RES. Tirreno
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - Contratto sottoposto a condizione sospensiva del rilascio di autorizzazione amministrativa - Necessita' dell'autorizzazione per la realizzazione della finalita' economica del contratto - Dovere del contraente - Contenuto - Fattispecie.
COD.CIV. ART. 1358
COD.CIV. ART. 1359
COD.CIV. ART. 1375
Colui che si e'
obbligato sotto la condizione
sospensiva del rilascio di una determinata autorizzazione
amministrativa,
necessaria perche' si realizzi la
finalita' economica
del contratto, ha il dovere di compiere tutte le attivita'
che da
lui dipendono perche' la P.A. sia posta in grado di
provvedere positivamente
sul rilascio dell'autorizzazione stessa (nella specie, una
compagnia
petrolifera aveva concesso ad una
societa' distributrice
di carburante il comodato di un'area di servizio,
sottoponendo il
contratto alla condizione che fosse rinnovata la
concessione
demaniale marittima per il mantenimento
dell'impianto di
distribuzione del carburante. La S.C., sulla base
dell'enunciato
principio, ha confermato la sentenza che aveva dichiarato
risolto
il contratto in oggetto
sul presupposto
che l'efficacia di quest'ultimo non s'era
verificata per colpa
della compagnia petrolifera, in dipendenza della sua
imputabile inerzia
nel curare gli adempimenti necessari al compimento del procedimento
amministrativo).