SEZ. 3   SENT.  04110  DEL 22/03/2001
 PRES. Duva V.      REL. Trifone F.
 PM. Ceniccola R.  (Conf.)
 RIC. API
 RES. Tirreno

CONTRATTI  IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI  - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE  AL CONTROINTERESSATO - Contratto sottoposto a condizione sospensiva   del   rilascio  di  autorizzazione  amministrativa  -  Necessita' dell'autorizzazione  per  la  realizzazione  della finalita' economica del contratto - Dovere del contraente - Contenuto - Fattispecie.

 COD.CIV. ART. 1358
 COD.CIV. ART. 1359
 COD.CIV. ART. 1375

     Colui che si e' obbligato sotto la condizione sospensiva del rilascio di una  determinata autorizzazione amministrativa, necessaria perche' si realizzi  la  finalita'  economica del contratto, ha il dovere di compiere tutte le attivita'  che da lui dipendono perche' la P.A. sia posta in grado di provvedere  positivamente sul rilascio dell'autorizzazione stessa (nella specie, una  compagnia  petrolifera  aveva  concesso  ad una societa' distributrice di carburante  il comodato di un'area di servizio, sottoponendo il contratto alla  condizione  che fosse rinnovata la concessione demaniale marittima per il mantenimento  dell'impianto  di  distribuzione del carburante. La S.C., sulla base  dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza che aveva dichiarato  risolto  il  contratto  in  oggetto  sul  presupposto  che l'efficacia di quest'ultimo  non  s'era verificata per colpa della compagnia petrolifera, in dipendenza  della sua imputabile inerzia nel curare gli adempimenti necessari al compimento del procedimento amministrativo).