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PRES. Trezza V. REL. Coletti De Cesare G
PM. Nardi V. (Diff.)
RIC. Caremar Campania Regionale Marittima SpA
RES. Ferrantino
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO - Contratto di arruolamento a viaggi - Atto pubblico - Efficacia probatoria dell'estrinseco - Sussistenza dei requisiti di cui all'art. 325 Contratto Nazionale - Potere - dovere di controllo del giudice - Sussistenza - Fondamento.
COD.NAV. ART. 332
COD.NAV. ART. 325
COD.NAV. ART. 328
L'efficacia
probatoria privilegiata
propria dell'atto pubblico previsto dall'art. 328 cod. nav.
per la
stipulazione dei contratti di lavoro marittimo, ha
riguardo
soltanto al contenuto estrinseco delle dichiarazioni delle
parti
e non fa venir meno il potere - dovere
del giudice di
verificare se tale contenuto corrisponda a quello
prescritto
dall'art. 332 cod. nav. come requisito di
validita' del
contratto di arruolamento a viaggio o per piu' viaggi o a
tempo determinato;
infatti, tale norma prescrive che il contratto deve
contenere,
oltre la data di inizio della prestazione, anche il viaggio o
i
viaggi da compiere o la durata del rapporto e, in difetto, di applicano
le norme sul contratto a tempo indeterminato.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - IN GENERE - Personale marittimo navigante delle imprese di navigazione - Licenziamento - Forma scritta - Necessita' - Richiamo a Corte Cost. n. 96 del 1987 - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - Personale marittimo navigante delle imprese di navigazione - Licenziamento - Forma scritta - Necessita' - Richiamo a Corte Cost. n. 96 del 1987 - Fattispecie.
L. DEL 15/7/1966 NUM. 604 ART. 10 *COST.
Ai sensi dell'art. 2
della legge n. 604 del
1966, applicabile anche al personale marittimo
navigante
delle imprese di navigazione a seguito della declaratoria
di
illegittimita' costituzionale dell'art.
10 legge
citata (sentenza della Corte costituzionale n. 96
del 1987),
il licenziamento deve rivestire la forma scritta; pur non
essendo
necessarie formule sacramentali, trattandosi di
negozio
giuridico unilaterale recettizio, la relativa manifestazione
di
volonta' deve risultare chiara e univoca, in modo da rendere
conoscibile
al destinatario, senza dubbi
e incertezze,
l'intenzione del dichiarante di estinguere il rapporto (nella specie,
la
S.C. ha confermato la decisione di merito
che aveva
escluso integrare il requisito della forma scritta del
licenziamento
l'annotazione della risoluzione di singoli rapporti
di arruolamento
sul libretto di navigazione unita alla contestuale consegna
al
lavoratore di un foglio di liquidazione delle spettanze contenente la
voce
"t.f.r.").