SEZ. L  SENT.  03869  DEL 17/03/2001
PRES. Trezza V.  REL. Coletti De Cesare G
PM. Nardi V.  (Diff.)
RIC. Caremar Campania Regionale Marittima SpA
RES. Ferrantino

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO  -  MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO  - Contratto di arruolamento a viaggi - Atto pubblico - Efficacia probatoria  dell'estrinseco - Sussistenza dei requisiti di cui all'art.  325  Contratto Nazionale - Potere - dovere di controllo del giudice - Sussistenza - Fondamento.

 COD.NAV. ART. 332
 COD.NAV. ART. 325
 COD.NAV. ART. 328

     L'efficacia  probatoria  privilegiata propria dell'atto pubblico previsto dall'art.  328 cod. nav. per la stipulazione dei contratti di lavoro marittimo,  ha  riguardo  soltanto al contenuto estrinseco delle dichiarazioni delle parti  e  non  fa  venir meno il potere - dovere del giudice di verificare se tale  contenuto  corrisponda a quello prescritto dall'art. 332 cod. nav. come requisito  di  validita'  del  contratto di arruolamento a viaggio o per piu' viaggi  o a tempo determinato; infatti, tale norma prescrive che il contratto deve  contenere,  oltre la data di inizio della prestazione, anche il viaggio o  i  viaggi da compiere o la durata del rapporto e, in difetto, di applicano le norme sul contratto a tempo indeterminato.
 


LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO  - IN GENERE - Personale marittimo navigante delle imprese  di  navigazione  -  Licenziamento  -  Forma scritta - Necessita' - Richiamo a Corte Cost. n. 96 del 1987 - Fattispecie.

 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE  - IN GENERE - Personale marittimo navigante delle imprese di  navigazione - Licenziamento - Forma scritta - Necessita' - Richiamo a Corte Cost. n. 96 del 1987 - Fattispecie.

 L. DEL 15/7/1966 NUM. 604 ART. 10                       *COST.

     Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966, applicabile anche al personale  marittimo  navigante  delle imprese di navigazione a seguito della declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  10  legge citata (sentenza  della  Corte costituzionale n. 96 del 1987), il licenziamento deve rivestire  la forma scritta; pur non essendo necessarie formule sacramentali, trattandosi  di  negozio  giuridico unilaterale recettizio, la relativa manifestazione  di  volonta'  deve risultare chiara e univoca, in modo da rendere conoscibile  al  destinatario,  senza  dubbi  e  incertezze, l'intenzione del dichiarante di estinguere il rapporto (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione  di  merito  che  aveva  escluso integrare il requisito della forma scritta  del licenziamento l'annotazione della risoluzione di singoli rapporti  di  arruolamento  sul libretto di navigazione unita alla contestuale consegna  al  lavoratore di un foglio di liquidazione delle spettanze contenente la voce "t.f.r.").