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PRES. Senofonte P. REL. Forte F.
PM. Maccarone V. (Conf.)
RIC. Capitaneria Porto Trieste
RES. Freno
PESCA - MARITTIMA - IN GENERE - Nozione di pesca marittima - Attivita' diretta in modo univoco alla pesca - Estensione - Fattispecie intema di pesca notturna con fonte luminosa.
COD.PEN ART. 56
L. DEL 14/7/1965 NUM. 963 ART. 1
L'ambito
della condotta vietata dall'art.
1 della legge 963 del 1965 - a norma del
quale e' da
considerare pesca marittima ogni attivita' diretta a
catturare esemplari
di specie il cui ambiente abituale o naturale di
vita siano
le acque, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine
perseguito
- comprende non soltanto l'azione materiale attraverso la quale si
compie
la cattura degli esemplari marittimi, ma anche
quella preordinata
a questo risultato, purche' connotata dai
requisiti dell'idoneita'
e dell'univocita', secondo quanto dispone l'art 56
cod. pen.
in tema di delitto tentato (nella specie la
S.C. in
applicazione del principio sopra indicato ha cassato la
sentenza
di merito che aveva accolto l'opposizione proposta
da un soggetto
avverso l'ordinanza con la quale era
ingiunto il pagamento
di una sanzione amministrativa per essere stato
sorpreso in
zona vietata con le lampare accese, ossia in un atteggiamento
preordinato
all'apprensione di pesci dopo averli attirati verso la barca mediante
una
sorgente luminosa).