SEZ. 1  SENT.  03445  DEL 09/03/2001
 PRES. Senofonte P.   REL. Forte F.
 PM. Maccarone V.  (Conf.)
 RIC. Capitaneria Porto Trieste
 RES. Freno

 PESCA  - MARITTIMA - IN GENERE - Nozione di pesca marittima - Attivita'  diretta  in modo univoco alla pesca - Estensione - Fattispecie intema di pesca notturna con fonte luminosa.

 COD.PEN ART. 56
 L. DEL 14/7/1965 NUM. 963 ART. 1

     L'ambito  della condotta vietata dall'art. 1 della legge 963 del 1965 - a norma  del  quale  e' da considerare pesca marittima ogni attivita' diretta a catturare  esemplari  di  specie  il cui ambiente abituale o naturale di vita siano  le  acque, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito - comprende non soltanto l'azione materiale attraverso la quale si compie la cattura  degli  esemplari marittimi, ma anche quella preordinata a questo risultato,  purche'  connotata  dai requisiti dell'idoneita' e dell'univocita', secondo  quanto  dispone l'art 56 cod. pen. in tema di delitto tentato (nella specie  la  S.C.  in  applicazione del principio sopra indicato ha cassato la sentenza  di  merito  che aveva accolto l'opposizione proposta da un soggetto avverso  l'ordinanza  con  la quale era ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa  per  essere stato sorpreso in zona vietata con le lampare accese,  ossia in un atteggiamento preordinato all'apprensione di pesci dopo averli attirati verso la barca mediante una sorgente luminosa).