SEZ. L  SENT.  03241  DEL 06/03/2001
PRES. Santojanni M.D.     REL. Balletti B.
PM. Mele F.  (Parz. Diff.)
RIC. INPS
RES. Salvi

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - Giudizio  per  l'accertamento  di obblighi contributivi - Marittimi imbarcati  su natanti - Ruolo di equipaggio e contratto di arruolamento  -  Rispettiva efficacia probatoria - Valutazione da parte del giudice ai fini dell'esistenza di rapporti subordinati - Obbligatorieta'.

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO  -  MARITTIMO ED AEREO - FORMA E PROVA - Contratto di arruolamento  e  ruolo di equipaggio - Rispettiva efficacia probatoria - Valutazione  ai  fini dell'esistenza di rapporti subordinati - Obbligo del giudice.

 COD.NAV. ART. 178
 COD.NAV. ART. 328
 COD.CIV. ART. 2700
 R. D. L. DEL 23/9/1937 NUM. 1918 ART. 3
 R. D. L. DEL 23/9/1937 NUM. 1918 ART. 5
 R. D. L. DEL 23/9/1937 NUM. 1918 ART. 9
 L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 4

     Nel giudizio instaurato dall'ente previdenziale per ottenere dal proprietario  di  un natante il pagamento di contributi assicurativi in relazione ai marittimi  imbarcati, le annotazioni del ruolo di equipaggio possono rivestire  efficacia  probatoria  ex art. 178 cod. nav., cosi' come il contenuto del contratto  di  arruolamento,  stipulato  per atto pubblico ai sensi dell'art. 328  cod.  nav.,  puo' fare piena prova ex art. 2700 cod. civ., con la conse guenza che il giudice non puo' omettere la valutazione delle risultanze e del contenuto  di tali documenti al fine di stabilire l'esistenza di rapporti subordinati e la fondatezza delle relative pretese contributive.