PRES. Santojanni M.D. REL. Balletti B.
PM. Mele F. (Parz. Diff.)
RIC. INPS
RES. Salvi
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - Giudizio per l'accertamento di obblighi contributivi - Marittimi imbarcati su natanti - Ruolo di equipaggio e contratto di arruolamento - Rispettiva efficacia probatoria - Valutazione da parte del giudice ai fini dell'esistenza di rapporti subordinati - Obbligatorieta'.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - FORMA E PROVA - Contratto di arruolamento e ruolo di equipaggio - Rispettiva efficacia probatoria - Valutazione ai fini dell'esistenza di rapporti subordinati - Obbligo del giudice.
COD.NAV. ART. 178
COD.NAV. ART. 328
COD.CIV. ART. 2700
R. D. L. DEL 23/9/1937 NUM. 1918 ART. 3
R. D. L. DEL 23/9/1937 NUM. 1918 ART. 5
R. D. L. DEL 23/9/1937 NUM. 1918 ART. 9
L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 4
Nel giudizio
instaurato dall'ente previdenziale
per ottenere dal proprietario di un natante il
pagamento di
contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati,
le annotazioni
del ruolo di equipaggio possono rivestire efficacia
probatoria
ex art. 178 cod. nav., cosi' come il contenuto del contratto
di
arruolamento, stipulato per atto pubblico ai sensi
dell'art.
328 cod. nav., puo' fare piena prova ex
art. 2700 cod.
civ., con la conse guenza che il giudice non puo' omettere la
valutazione
delle risultanze e del contenuto di tali documenti al fine di
stabilire
l'esistenza di rapporti subordinati e la fondatezza delle relative
pretese
contributive.