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PRES. Santojanni M.D. REL. Balletti B.
PM. Mele F. (Conf.)
RIC. INPS
RES. Scotto ed altri
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - Marittimi imbarcati su navi cosiddette minori - Regime previdenziale ex legge n. 413 del 1984 - Applicabilita' a seguito della iscrizione della nave presso la capitaneria di porto - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - Regime previdenziale ex legge n. 413 del 1984 - Marittimi imbarcati su navi cosiddette minori - Applicabilita' a seguito della iscrizione della nave presso la capitaneria di porto - Limiti.
COD.NAV. ART. 1287
L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 4
L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 5
L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 6
Nei confronti dei
marittimi imbarcati su navi
cosiddette minori, l'applicabilita' del regime
previdenziale,
con l'obbligo della contribuzione a carico
dell'armatore, consegue,
ex art. 4 legge 26
luglio 1984 n. 413,
all'iscrizione della nave presso la capitaneria di
porto, purche'
si tratti di "navi aventi una stazza lorda
superiore alle dieci
tonnellate o un apparato superiore ai venticinque o trenta
cavalli
indicati anche se costituisca mezzo di
propulsione ausiliario"
(art. 1287 cod. nav.), atteso che per le navi aventi tali
caratteristiche
la licenza e' equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori o
alturiere.