SEZ. L  SENT.  03239  DEL 06/03/2001
PRES. Santojanni M.D.     REL. Balletti B.
PM. Mele F.  (Conf.)
RIC. INPS
RES. Scotto ed altri

PREVIDENZA  (ASSICURAZIONI  SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI  OBBLIGATI  - IN GENERE - Marittimi imbarcati su navi cosiddette minori  - Regime previdenziale ex legge n. 413 del 1984 - Applicabilita'  a  seguito  della  iscrizione della nave presso la capitaneria di porto - Limiti.

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI  -  PREVIDENZA  MARINARA - Regime previdenziale ex legge n. 413  del 1984 - Marittimi imbarcati su navi cosiddette minori - Applicabilita'  a seguito della iscrizione della nave presso la capitaneria di porto - Limiti. 

 COD.NAV. ART. 1287
 L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 4
 L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 5
 L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 6

     Nei confronti dei marittimi imbarcati su navi cosiddette minori, l'applicabilita'  del  regime previdenziale, con l'obbligo della contribuzione a carico  dell'armatore,  consegue,  ex  art.  4  legge  26  luglio  1984 n. 413, all'iscrizione  della  nave presso la capitaneria di porto, purche' si tratti di  "navi  aventi una stazza lorda superiore alle dieci tonnellate o un apparato  superiore ai venticinque o trenta cavalli indicati anche se costituisca mezzo  di  propulsione  ausiliario"  (art. 1287 cod. nav.), atteso che per le navi  aventi tali caratteristiche la licenza e' equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori o alturiere.