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PRES. Giuliano A. REL. Lucentini G.
PM. Uccella F (Conf.)
RIC. Brendani
RES. Magazzini Generali Silos e Frigoriferi
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - PERDITE E AVARIE DELLE COSE: CONSTATAZIONE - Vettore - Responsabilita' - Constatazione con riserva scritta del destinatario o in contraddittorio - Omissione - Conseguente onere probatorio del destinatario medesimo - Oggetto.
COD.NAV. ART. 422
COD.NAV. ART. 435
In tema di trasporto
marittimo di cose, e con
riguardo alla responsabilita' del vettore
per perdite
od avarie verificatesi dal momento in cui abbia
ricevuto in
consegna le merci fino a quello
in cui le abbia
riconsegnate al destinatario,
quest'ultimo, qualora
non abbia provveduto a far tempestivamente constatare le
dedotte
perdite od avarie (all'atto della
riconsegna, ovvero
nei tre giorni successivi in caso di danni non apparenti),
mediante
riserva scritta, od in contraddittorio del comandante della
nave
o del raccomandatario del vettore, assume l'onere
di fornire
la relativa prova, contro la presunzione "iuris
tantum", operante in favore del vettore, di
conformita'
delle cose riconsegnate alle indicazioni contenute
nel documento
di trasporto.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE
IN GENERALE
- VETTORE - RESPONSABILITA' - Convenzione di Amburgo del 31
marzo
1978 - Inoperativita' in Italia - Convenzione di Bruxelles
del 25
agosto 1924 - Applicabilita'.
L. DEL 25/1/1983 NUM. 40
L. DEL 29/7/1929 NUM. 1683
L. DEL 12/6/1984 NUM. 244
In tema di
trasporto marittimo e di responsabilita'
del vettore per perdite o avarie trova applicazione, non la
Convenzione
di Amburgo sul trasporto di merci via mare del 31
marzo 1978,
che non e' in vigore nel nostro ordinamento per
non essere
stato depositato lo strumento di ratifica, pur avendo
il Parlamento
autorizzato la ratifica con legge del 25 gennaio 1983, n.
40,
ma la convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 recante
"unificazione
di alcune regole in materia di polizze di
carico", con
le modifiche del protocollo di Visby del
23 febbraio
1968 e del protocollo di Bruxelles del 21 dicembre
1979, in
vigore dal 22 novembre 1985 (nel caso di specie la Corte ha
ritenuto
applicabile la Convenzione di Bruxelles ricorrendo la
condizione
prevista dall'art. 10, ovvero l'emissione della polizza in uno Stato
contraente).