SEZ. 3  SENT.  02155  DEL 14/02/2001
 PRES. Giuliano A.    REL. Lucentini G.
 PM. Uccella F  (Conf.)
 RIC. Brendani
 RES. Magazzini Generali Silos e Frigoriferi

 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE  - PERDITE E AVARIE DELLE COSE: CONSTATAZIONE - Vettore - Responsabilita'  -  Constatazione  con riserva scritta del destinatario o in contraddittorio  - Omissione - Conseguente onere probatorio del destinatario medesimo - Oggetto.

 COD.NAV. ART. 422
 COD.NAV. ART. 435

     In tema di trasporto marittimo di cose, e con riguardo alla responsabilita'  del  vettore  per  perdite  od avarie verificatesi dal momento in cui abbia  ricevuto  in  consegna  le  merci  fino  a quello in cui le abbia riconsegnate  al  destinatario,  quest'ultimo,  qualora non abbia provveduto a far tempestivamente  constatare le dedotte perdite  od  avarie (all'atto della riconsegna,  ovvero  nei  tre giorni successivi in caso di danni non apparenti), mediante riserva  scritta, od in contraddittorio del comandante della nave  o  del  raccomandatario del vettore, assume l'onere di fornire la relativa  prova, contro la  presunzione  "iuris  tantum", operante in favore del vettore,  di conformita'  delle cose  riconsegnate  alle indicazioni contenute nel documento di  trasporto.
 


TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE  - VETTORE - RESPONSABILITA' - Convenzione di Amburgo del 31 marzo  1978  - Inoperativita' in Italia - Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 - Applicabilita'.
 
 L. DEL 25/1/1983 NUM. 40
 L. DEL 29/7/1929 NUM. 1683
 L. DEL 12/6/1984 NUM. 244

     In  tema di trasporto marittimo e di responsabilita' del vettore per perdite  o avarie trova applicazione, non la Convenzione di Amburgo sul trasporto  di  merci via mare del 31 marzo 1978, che non e' in vigore nel nostro ordinamento  per  non  essere stato depositato lo strumento di ratifica, pur avendo  il  Parlamento  autorizzato la ratifica con legge del 25 gennaio 1983, n.  40,  ma  la convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 recante "unificazione  di  alcune  regole  in materia di polizze di carico", con le modifiche del  protocollo  di  Visby del 23 febbraio 1968 e del protocollo di Bruxelles del  21  dicembre 1979, in vigore dal 22 novembre 1985 (nel caso di specie la Corte  ha ritenuto applicabile la Convenzione di Bruxelles ricorrendo la condizione  prevista dall'art. 10, ovvero l'emissione della polizza in uno Stato contraente).