SEZ. L.    SENT.  15811  DEL 15/12/2000
 PRES. Mileo V.   REL. D'Agostino G.
 PM. Fedeli M  (Conf.)
 RIC. INPS
 RES. Farinelli

 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI  -  PREVIDENZA  MARINARA - Legge n. 413 del 1984 recante il riordinamento  pensionistico  dei  lavoratori  marittimi  -  Normativa transitoria  relativa  alle pensioni liquidate tra il giorno 1 gennaio 1980  e  la  data  di  entrata in vigore della stessa legge n. 413 del 1984  -  Contenuto precettivo - Riliquidazione delle suddette pensioni secondo  la  nuova  normativa  prescindendo dal possesso dei requisiti contributivi  e  di  anzianita'  necessari per ottenere la pensione di anzianita'  o  di  vecchiaia  secondo  le norme generali dell'a.g.o. - Conseguenze  - Benefici previsti dagli artt. 24 e 25 della citata legge  n. 413 del 1984 in materia di calcolo della pensione - Attribuibilita' alla suddetta categoria di pensionati.

 L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 24
 L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 25                       *COST.
 L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 58

     In base alla normativa transitoria dettata dall'art.58 della legge n. 413 del  1984 -che ha disposto la soppressione della Cassa di previdenza marinara e  il  trasferimento  all'INPS  delle posizioni assicurative presso la stessa costituite  e dei relativi obblighi- tutte le pensioni liquidate ai marittimi tra  il  giorno  1 gennaio 1980 e la data di entrata in vigore della legge n. 413  del 1984 devono essere "riliquidate" con effetto dalla decorrenza originaria  "secondo le norme contenute nella legge" stessa; inoltre alle pensioni liquidate  tra  il  giorno  1  gennaio 1980 e il luglio 1989 si applicano, se piu'  favorevoli,  le  norme  vigenti  nella soppressa Cassa anteriormente al 1980.  Ne  consegue  che ai marittimi la cui pensione sia stata liquidata tra il  giorno  1  gennaio 1980 e il luglio 1984 competono, in sede di riliquidazione,  sia  il  beneficio  di cui all'art. 25, comma primo, della menzionata legge  n.  413  del 1984, sia quelli generali previsti dal precedente art. 24 della  stessa  legge  (consistenti,  rispettivamente, nella maggiorazione dei periodi contributivi e nell'assunzione della retribuzione effettiva -anziche' di  quella tabellare-, come base di calcolo per la liquidazione della pensione),  ferma  restando  l'applicabilita'  delle  norme piu' favorevoli vigenti nella  soppressa  Cassa. Ne' assume alcun rilievo in contrario la circostanza che  al momento del pensionamento i suddetti marittimi non fossero in possesso  dei  requisiti  contributivi  e di anzianita' per ottenere la pensione di anzianita'  o la pensione di vecchiaia secondo le norme generali sull'a.g.o., atteso  che  tale condizione assume rilievo esclusivamente per i marittimi le cui  pensioni  siano  state  liquidate  successivamente all'entrata in vigore della legge n. 413 del 1984.