SEZ. 3  SENT.  15536  DEL 07/12/2000
 PRES. Duva V.     REL. Amatucci A.
 PM. Golia A.  (Parz. Diff.)
 RIC. Ciavarella (Avv. Ciccarelli) 
 RES. Viaggi & Turismo Marozzi Srl

 TRASPORTI - CONTRATTO  DI  TRASPORTO (DIRITTO  CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL  VETTORE - IN GENERE - Bagaglio a seguito del viaggiatore.

 L. DEL 22/3/1985 NUM. 450 ART. 2
 L. DEL 16/4/1954 NUM. 202
 COD.NAV. ART. 412
 COD.NAV. ART. 944
 COD.NAV. ART. 412

     In caso di perdita del bagaglio, cioè delle cose che viaggiano a seguito del  viaggiatore, trasportato su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico e  dagli  autobus  destinati  ad uso privato, il limite della responsabilità del  vettore  in virtù del rinvio operato dall'art. 2 della legge n. 450 del 1985,  a  quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge n. 202  del  1954 è dunque costituito: in caso di bagaglio consegnato, e sempre che  non risulti una maggiore cifra dalla dichiarazione di valore del passeggero,  dalla  somma  di  lire 12.000 al chilogrammo, secondo quanto stabilito dall'art.  412,  comma  primo,  del  codice della navigazione; in caso di bagaglio  non  consegnato dalla somma di lire 1.995.000 per ciascun passeggero, purchè  in  tale secondo caso, il danno non derivi da dolo o colpa grave del vettore  o  dei  suoi dipendenti e preposti, giusta quanto previsto dall'art. 944, comma secondo, del codice della navigazione.