PRES. Olla G. REL. Luccioli M.G.
PM. Maccarone V (Conf.)
RIC. Min. Finanze
RES. Garofalo (Avv. Frataccia)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - Disposizione dell'art. 1591 cod.civ. - Portata generale per qualsiasi contratto di concessione di utilizzo di bene dietro corrispettivo - Configurabilita' - Fattispecie relativa ad occupazione di area demaniale in periodo successivo alla scadenza della concessione.
COD.CIV. ART. 1591
La
disposizione sancita dall'art.
1591 cod.civ. (danni per ritardata restituzione) costituisce
espressione
di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i
quali
viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo,
per
l'ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il
bene
oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne piu'
il
titolo. In queste ipotesi, infatti, al vantaggio che consegue
il
concessionario da tale utilizzazione
consegue un danno
per il concedente, che ha come misura
certa il
corrispettivo periodico che era stato stabilito nel
contratto,
salva la prova del maggior danno (nella specie, un privato
aveva
continuato ad occupare un'area demaniale
marittima per
molti anni dopo che era scaduta la
concessione.
L'Amministrazione delle Finanze pretendeva il risarcimento
del
danno nella misura del vantaggio ricevuto dall'occupante.
La
S.C. ha confermato la
sentenza di merito
che, invece, ha attribuito all'Amministrazione il
risarcimento determinato
nella misura del danno subito dalla stessa e liquidato con
riferimento
al canone pagato dal privato durante il periodo della legittima
occupazione
dell'area).