SEZ. 1  SENT.  15301  DEL 29/11/2000
 PRES. Olla G.   REL. Luccioli M.G.
 PM. Maccarone V  (Conf.)
 RIC. Min. Finanze
 RES. Garofalo (Avv. Frataccia)

 LOCAZIONE  - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE  - Disposizione dell'art. 1591 cod.civ. - Portata generale per qualsiasi  contratto  di  concessione  di utilizzo di bene dietro corrispettivo  -  Configurabilita'  - Fattispecie relativa ad occupazione di  area  demaniale  in periodo successivo alla scadenza della concessione.

 COD.CIV. ART. 1591

     La  disposizione sancita dall'art.  1591  cod.civ. (danni per ritardata restituzione) costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi  di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione del bene dietro corrispettivo,  per l'ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il  bene  oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne piu' il  titolo.  In queste ipotesi, infatti, al vantaggio che consegue il concessionario  da  tale  utilizzazione consegue un danno per il concedente, che ha come  misura  certa  il  corrispettivo  periodico che era stato stabilito nel contratto,  salva  la prova del maggior danno (nella specie, un privato aveva continuato  ad  occupare  un'area demaniale marittima per molti anni dopo che era  scaduta  la  concessione.  L'Amministrazione delle Finanze pretendeva il risarcimento  del  danno  nella misura del vantaggio ricevuto dall'occupante. La  S.C.  ha  confermato  la  sentenza  di  merito che, invece, ha attribuito all'Amministrazione  il risarcimento determinato nella misura del danno subito  dalla stessa e liquidato con riferimento al canone pagato dal privato durante il periodo della legittima occupazione dell'area).