SEZ. L       SENT.  10912  DEL 17/08/2000
 PRES. Grieco A.    REL. Coletti De Cesare G.
 PM. Velardi M.  (Conf.)
 RIC. Adriatica Navigazione SpA
 RES. Brattoli

 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO  - Rapporto nautico in regime di continuita' - Tutela reale e obbligatoria  -  Applicabilita',  a  seguito  delle sentenze della Corte costituzionale n. 96 del 1987 e n. 41 del 1991.

 COD.NAV. ART. 345                                       *COST.
 L. DEL 15/7/1966 NUM. 604 ART. 10                       *COST.
 L. DEL 20/5/1970 NUM. 300 ART. 35                       *COST.

     A  seguito  delle  sentenze della Corte costituzionale n. 96 del 1987 con cui  e' stata dichiarata l'illegittimita' dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966  e dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, nelle parti in cui escludevano  la  diretta applicabilita' delle norme relative ai licenziamenti contenute  nelle  leggi  stesse al personale navigante e n. 41 del 1991 con cui e' stata  sancita l'illegittimita' dell'art. 345 cod. nav., che prevedeva il recesso  "ad  nutum" dell'armatore dal contratto di arruolamento ai rapporti di lavoro  nautico in regime di continuita' deve ritenersi applicabile la tutela obbligatoria  e reale in caso di licenziamento, restando sottratti a tale tutela  i  soli  rapporti a tempo determinato, riferiti a distinti contratti di arruolamento.