SEZ. L   SENT.  08197  DEL 16/06/2000
 PRES. Lanni S.      REL. Maiorano F.A.
 PM. Fedeli M.  (Conf.)
 RIC. Scuderi ed altri
 RES. COECLERICI ARMATORI SpA e altri

 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - Contrattazione  collettiva  riguardante i marittimi - Criteri ermeneutici  -  Criterio ex art. 1363 cod. civ. - Rilievo preminente - Lavoro festivo  -  Corrispettivo - Valutazione del trattamento economico complessivo  in relazione alla specificita' del lavoro nautico - Necessita'.
 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - Lavoro  festivo - Corrispettivo - Valutazione del trattamento economico  complessivo  in  relazione  alla specificita' del lavoro nautico -  Necessita'.

 COD.CIV. ART. 1363

     Nella  materia  della contrattazione collettiva dei marittimi (nella specie,  c.c.n.l. 3 luglio 1981), e' indispensabile una utilizzazione dei criteri  ermeneutici che tenga conto della particolarita' di detta contrattazione, che  si  articola  su  diversi  livelli (nazionale, provinciale, aziendale) e che,  trattando  una  materia  vasta  e complessa, ricorre spesso a strumenti sconosciuti  alla negoziazione privata, come preamboli, premesse, note a verbale,  con  la conseguenza che deve essere assegnato un preminente rilievo al canone  interpretativo  dettato dall'art. 1363 cod. civ. rispetto al significato  proprio  delle  parole  ed alla interpretazione letterale della singola clausola.  Pertanto,  con  riguardo  al  lavoro festivo, non va ricercata una specifica  norma che preveda un determinato corrispettivo per la maggiore penosita'  del  lavoro  svolto nei giorni festivi dai marittimi in navigazione, ma  -  in  considerazione  della peculiarita' del lavoro nautico, che per sua natura  non  puo'  non importare nei periodi di imbarco la prestazione in via normale  dell'attivita'  lavorativa  anche nei giorni festivi - e' necessario valutare  se  nel  suo  complesso il trattamento economico contrattuale abbia tenuto  conto  della  suddetta specificita' e, insieme con questa, della maggiore penosita' scaturente dal lavoro festivo.