SEZ. L  SENT.  06546  DEL 19/05/2000
 PRES. Trezza V.     REL. Cellerino G.
 PM. Nardi D.  (Conf.)
 RIC. Inps
 RES. Ciavarra

 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI  - PREVIDENZA MARINARA - Soppressione della Cassa di previdenza  marinara  - Passaggio all'assicurazione generale obbligatoria - Periodi  di  contribuzione - Maggiorazione convenzionale ex artt. 25 e 26  legge  n.  413/1984  -  Riconoscimento  a favore di lavoratore poi transitato  al sistema pensionistico per i dipendenti statali - Esclusione  - Questione di legittimita' costituzionale - Manifesta infondatezza.

 L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 1
 L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 6
 L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 25                       *COST.
 L. DEL 26/7/1984 NUM. 413 ART. 26
 COSTITUZIONE ART. 3

     Il  beneficio, previsto dagli artt. 25 e 26 della legge n. 413 del 1984 a favore  dei  marittimi  gia'  iscritti  alla soppressa Cassa nazionale per la previdenza  marinara,  o  alla sua gestione speciale, del prolungamento della maggiorazione  convenzionale  dei  periodi  di copertura assicurativa ai fini della  concessione  delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione  generale  obbligatoria, non e' applicabile - stante il campo di applicazione  della  legge citata quale definito dagli artt. 1 e 6 e le chiare delimitazioni poste dagli stessi artt. 25 e 26 - a favore di un lavoratore che, essendo  passato  alle  dipendenze  di un'amministrazione statale, intenda usufruire  di detto beneficio, a seguito di ricongiunzione delle posizioni assicurative,  ai fini del trattamento di quiescenza, sostitutivo ed esonerativo  di quello generale, spettante al personale statale. D'altra parte, e' manifestamente  infondata  la  questione di costituzionalita' di tale delimitazione  del  beneficio, in rapporto all'art. 3 Cost., stante la non omologabilita'  della posizione assicurativa dei marittimi transitati nel sistema previdenziale  statale rispetto a quella dei lavoratori rimasti soggetti all'assicurazione generale obbligatoria.