SEZ. 3  SENT. 05346 DEL 26/04/2000
PRES. Fiduccia G  REL. Sabatini F
PM. Uccella F (Conf.)
RIC. Sarti S.r.l. ed altro
RES. Mercafir S.p.A.

DEMANIO - FACOLTA' DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI - IN GENERE (CONCESSIONI) - Concessionario di pubblico servizio - Utilizzo di beni demaniali - Cessione in uso a terzi di immobili complementari od interni a beni demaniali - Qualificazione del rapporto fra concessionario e terzi - Locazione - Configurabilita' - Presupposti - Fattispecie in tema di concessione di posteggio nel mercato comunale.

COMUNE - DEMANIO COMUNALE - MERCATI - Concessionario di pubblico servizio - Utilizzo di beni demaniali - Cessione in uso a terzi di immobili complementari od interni a beni demaniali - Qualificazione del rapporto fra concessionario e terzi - Locazione - Configurabilita' - Presupposti - Fattispecie in tema di concessione di posteggio nel mercato comunale.

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE - Concessionario di pubblico servizio - Utilizzo di beni demaniali - Cessione in uso a terzi di immobili complementari od interni a beni demaniali - Qualificazione del rapporto fra concessionario e terzi - Locazione - Configurabilita' - Presupposti - Fattispecie in tema di concessione di posteggio nel mercato comunale. 

COD.CIV. ART. 822
COD.CIV. ART. 823
COD.CIV. ART. 1145
COD.NAV. ART. 46
L. DEL 27/7/1978 NUM. 392 ART. 35

La disponibilita' dei beni demaniali (e similmente quella dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni), attesa la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, puo' essere legittimamente attribuita ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilita' - solo mediante concessione amministrativa. Il concessionario, invece, se autorizzato dall'amministrazione concedente, puo' dare in uso a terzi, a titolo oneroso e dietro corrispettivo, terreni demaniali, ovvero anche locali facenti parte del demanio, mediante sia locazione che subconcessione. L'astratta compatibilita' tra natura demaniale del bene e locazione discende infatti dalla espressa previsione normativa contenuta nell'art. 35 ultima parte della legge 27 luglio 1978 n. 392, richiamato anche dal successivo art. 41 cpv.: norme che per le locazioni aventi ad oggetto immobili complementari od interni a beni demaniali quali, tra gli altri, i porti, (art. 822 cod. civ.), escludono l'indennita' per la perdita dell'avviamento ed il diritto di prelazione e riscatto, e, dunque, "a contrario", consentono tale strumento negoziale pur con tali limitazioni. Analogamente dispongono gli artt. 46 cod. nav. e 1145 secondo e terzo comma cod. civ.. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, valutando anche il contenuto delle clausole contrattuali, ha qualificato come subconcessione i contratti di "concessione di posteggio" stipulati con i terzi dalla societa' concessionaria dal Comune di Firenze della gestione del complesso denominato "Centro alimentare polivalente di Novoli", comprendente i mercati comunali ed il pubblico macello).