SEZ. L  SENT. 04886 DEL 14/04/2000       
PRES. Prestipino G    REL. De Matteis A   
PM. Buonajuto A (Conf.)
RIC. Autotrasporti Frezza Srl
RES. Achilli

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - Personale addetto al trasporto di persone e di merci - Mansioni discontinue per legge - Diritto al compenso per lavoro straordinario - Condizioni.
 
COD.CIV. ART. 2108
R. D. L. DEL 15/3/1923 NUM. 692
R. D. DEL 10/9/1923 NUM. 1955
R. D. DEL 6/12/1923 NUM. 2657

La disciplina di carattere inderogabile in tema di lavoro straordinario, prevista dall'art. 2108 cod. civ., la quale si riferisce esclusivamente alle prestazioni di lavoro regolate dal R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1955, non e' di per se' estensibile - in mancanza di diverse previsioni contrattuali - al lavoro del personale addetto ai trasporti di persone e di merci, che da detta regolamentazione e' espressamente escluso a norma del n. 8 della tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo; per tali attivita' lavorative l'espletamento di lavoro straordinario risulta configurabile solo allorquando, malgrado la discontinuita', sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato ovvero l'attivita' dei lavoratori prestata oltre il limite massimo legale, non operante nei loro confronti, sia - alla stregua del concreto svolgimento del rapporto - irrazionale e pregiudizievole dell'integrità fisica dei lavoratori stessi ovvero, infine, venga superato l'orario normale o legale, calcolato pero' non sulla base dell'orario iniziale e di quello finale dell'attivita' lavorativa, ma depauperandolo delle pause di inattivita' (ove il lavoratore provi la precisa scansione temporale delle attivita' e delle pause).