SEZ. L     SENT.  02464  DEL 04/03/2000
PRES. Santojanni M.D.       REL. Mazzarella G.
PM. Buonajuto A  (Conf.)
RIC. Toremar S.p.A.
RES. Trambusti

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA'  IN  ALTRI  GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - Giudizio sulla  legittimita'  del  licenziamento per fatto costituente reato - Proscioglimento  del lavoratore in sede di udienza preliminare - Efficacia  del  giudicato  penale  in sede civile - Esclusione ex art. 654 cod.  proc.  pen. - Fattispecie relativa a proscioglimento per difetto di  dolo  dal  reato  di inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio e di offesa in danno del comandante.

 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO  INDIVIDUALE  -  PER GIUSTA CAUSA - Giudizio sulla legittimita' del licenziamento  per fatto costituente reato - Proscioglimento del lavoratore  in  sede di udienza preliminare - Efficacia del giudicato penale in  sede civile - Esclusione ex art. 654 cod. proc. pen. - Fattispecie relativa  a  proscioglimento per difetto di dolo dal reato di inosservanza  di ordine da parte di componente dell'equipaggio e di offesa in danno del comandante.

 COD.CIV. ART. 2119
 COD.NAV. ART. 1094 
 COD.NAV. ART. 1104
 NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 652
 NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 654

      Nel  giudizio  relativo  alla  legittimita'  del  licenziamento  intimato  ad  un  lavoratore  sulla  base  di  un addebito che, per il fatto di integrare  astrattamente  un  ipotesi  di reato, abbia dato inizio ad un procedimento  penale,  il  giudice  non  e'  vincolato  dal  giudicato  penale  di proscioglimento  (con  sentenza  del  giudice delle indagini preliminari) del lavoratore  dall'imputazione ed e' quindi abilitato a procedere autonomamente  alla  ricostruzione  e  valutazione  dei  fatti, nel caso di mancata partecipazione  al  giudizio  penale  del  datore  di  lavoro,  in quanto l'art. 654 cod.  proc.  pen.,  diversamente  dall'art. 652 relativo ai giudizi civili di risarcimento   del  danno  (quale  non  e'  il  giudizio  avente  ad  oggetto l'impugnazione del licenziamento),  esclude  che  possa  avere  efficacia in  un  successivo  giudizio  civile  la  sentenza  penale  di  condanna o di assoluzione  pronunciata  a seguito di dibattimento, con riferimento  ai soggetti  che  non  abbiano  partecipato  al giudizio penale, e quindi a maggior   ragione   non   ha   alcuna   efficacia   preclusiva  la  sentenza  di proscioglimento  dell'imputato  all'esito  dell'udienza  preliminare.  (Nella specie il lavoratore  era stato prosciolto dai reati di inosservanza di ordine  da  parte  di  un componente dell'equipaggio, di cui all'art. 1094 cod. nav.,  e di offesa in danno del comandante, di cui all'art. 1104 dello stesso codice,  per  mancanza  di  dolo,  e  quindi anche in relazione a questa circostanza  la S.C. ha rilevato che i fatti avrebbero dovuto essere globalmente ed  integralmente  valutati nel giudizio di impugnativa del licenziamento per giusta causa).