SEZ. L       SENT.  01202  DEL 03/02/2000
PRES. Lanni S.        REL. Dell'Anno P.
PM. Martone A  (Conf.)
RIC. Petruzzelli
RES. Ferrovie Stato

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO  -  Lavori discontinui - Lavoro straordinario - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie relativa ad autista delle ferrovie dello Stato.

 COD.CIV. ART. 2107
 COD.CIV. ART. 2108
 R. D. DEL 6/12/1923 NUM. 2657

     In  tema di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese non lavorate durante  le  quali  il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie  psico-fisiche  consumate,  è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario  solo  allorquando,  malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente  prefissato  un  preciso  orario  di lavoro ed il relativo limite risulti  in  concreto  superato  - occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova  relativamente  a  modalità  e  tempi  del servizio prestato nell'arco di  tempo  compreso  fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa,  in  modo  da  consentire di tener conto delle pause di inattività -,  oppure  l'attività  lavorativa  prestata  dal  dipendente  oltre  il limite  dell'orario  massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua  del  concreto  svolgimento  del  rapporto  di  lavoro, irrazionale e  pregiudizievole  del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso. (Nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva rigettato la domanda  proposta  da autista delle Ferrovie dello Stato addetto al trasporto di  operai  svolgenti  lavori sulle linee, nonostante fosse pacifico l'orario iniziale  e  finale  del  servizio, mancando la prova che il lavoratore fosse stato  impiegato  in  prestazioni  di servizio durante tutto il relativo arco temporale).