
PRES. Sommella F. REL. Sciarelli G.
PM. Buonajuto A (Conf.)
RIC. Sechi Salvatore
RES. INPS
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - Retribuzione pensionabile - Compenso per lavoro straordinario fisso e continuativo - Esclusione.
L. DEL 29/10/1971 NUM. 889 ART. 17
L. DEL 29/10/1971 NUM. 889 ART. 5
Ai sensi degli art. 5
e 17, legge 29 ottobre
1971, n. 889, la retribuzione pensionabile degli addetti ai
pubblici
servizi di trasporto non comprende il compenso per lavoro
straordinario
(definito secondo il criterio della delimitazione
del lavoro
normale operata dalla contrattazione collettiva)
ancorchè
la relativa prestazione e il corrispondente compenso abbiano
carattere fisso e continuativo.