SEZ. L       SENT.  00174  DEL 10/01/2000
PRES. Prestipino G.  REL. Prestipino G.
PM. Nardi D  (Conf.)
RIC. Inps (avv. Antonio Todara, Luigi  Cantarini  e Patrizia Tadris) 
RES. Vargari (Avv. Costanza Acciai, Umberto Cerrai)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED  AGENTI)  - PENSIONE E PREVIDENZA - Retribuzione imponibile ai fini contributivi  e  base  pensionabile  -  Differenze  retributive  per l'espletamento  di mansioni superiori maturate prima del biennio antecedente  l'estinzione  del  rapporto - Inclusione - Riconoscimento del  relativo diritto con sentenza dichiarativa intervenuta nel corso del  biennio suddetto - Irrilevanza ai fini suddetti.

 R. D. DEL 8/1/1931 NUM. 148 ALL. A ART. 18              *COST.
 L. DEL 29/10/1971 NUM. 889 ART. 5
 L. DEL 29/10/1971 NUM. 889 ART. 17

     In  tema di trattamento pensionistico erogato dal fondo per la previdenza degli  addetti ai pubblici servizi di trasporto, rientrano nella retribuzione  imponibile  ai fini contributivi e vanno, di conseguenza, calcolate nella base  pensionabile  le  differenze  retributive  cui  ha  diritto  l'agente per  l'espletamento  di  mansioni  corrispondenti  a qualifica superiore di quella  rivestita  purchè  maturate  prima del biennio antecedente il collocamento a  riposo, anche se il diritto sia stato riconosciuto con sentenza (di carattere dichiarativo)  intervenuta  nel  corso  del  biennio  stesso. Tali differenze rientrano,  infatti,  nella  nozione  di  "paga di tabella" di cui all'art. 5 della  legge  n. 889 del 1971, non ancorata rigidamente all'attribuzione formale  della  qualifica prevista nella tabella, non rilevando in senso contrario  le previsioni dell'art. 17, comma quarto, della citata legge (che stabilisce  la decorrenza dell'esclusione dal computo della base pensionabile delle  variazioni  retributive  dovute  a  promozioni deliberate a seguito della reggenza  conferita ai sensi dell'art. 18 all. A del R.D. n. 148 del 1931 nel biennio  precedente la data di cessazione del servizio) e dell'art. 18, comma secondo,  all.  A  del citato R.D. n. 148 del 1931 (che definisce come indennità  la  differenza tra la paga corrispondente alla qualifica dell'agente e  la  paga propria della qualifica relativa alle mansioni superiori) atteso che l'indennità  dovuta  durante la reggenza deve essere considerata come componente  essenziale  della  retribuzione ordinaria, da questa non distinguibile quanto a disciplina ed effetti.



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