Diritto di Internet e dell'informatica
 TRIBUNALE DI ROMA, ORDINANZA 2 AGOSTO 1997

SEGE s.r.l.  c. Starnet s.r.l..


NOME A DOMINIO -  testata giornalistica - corrispondenza - registrazione da parte di società non titolare della testata - illegittimità.

ART. 700 C.P.C.

      Sussiste il fumus boni juris per la concessione della tutela cautelare allorchè venga registrato come dominio un nome corrispondente ad una testata giornalistica da parte di chi non ne sia titolare. 

        La natura diffusa ed istantanea del mezzo informativo costituito dalla rete Internet comporta una evidente situazione di pericolo che concretizza la sussistenza del periculum in mora necessario per la concessione di un  provvedimento cautelare.

        La circostanza che la Naming Authority [rectius: Registration Authority] abbia registrato un nome a dominio 'non ne comporta di per se la liceità.

        La Naming Authority [rectius: Registraton Authority] è priva di legittimazione passiva nelle azioni cautelari in cui si discuta dell'illegittima registrazione ed utilizzo di un nome a dominio.