Diritto di Internet e dell'informatica

  TRIBUNALE DI MODENA
ORDINANZA 20 DICEMBRE 2001 
dott. Michele Cifarelli

 Poste Italiane s.p.a. (avv.  A. Molè,  R. Pini, A. Sandulli e V. Tavormina,) c. Daniele Malavasi, (avv. G. Borelli e L. Gazzetti) - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Registration Authority Italiana (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna), Naming Authority Italiana (avv. E. Fogliani, P. Menchetti, M. Riguzzi, P. Sammarco).


TRIBUNALE DI MODENA
Causa n. 3156/00 R.G.
Il G.I.

Decidendo sull'istanza proposta da Poste Italiane s.p.a. con ricorso depositato in data 26 ottobre 2001 volta ad ottenere, ex art. 669 decies c.p.c., ad integrazione del provvedimento cautelare reso ante causam in sede di reclamo in data 28 agosto 2000, l'assegnazione in proprio favore dei domain names "bancoposta.it", "vaglia.it" e "raccomandata.it", nonché sull'istanza riconvenzionalmente proposta da Daniele Malavasi allo scopo di ottenere la revoca di tale provvedimento cautelare:
OSSERVA
1) Il provvedimento cautelare emesso dal giudice del reclamo in data 28 agosto 2000 "vieta al resistente Malavasi Daniele in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Discovogue l'impiego dei termini "bancoposta", "vaglia" e "raccomandata" quali domain names dei propri siti Internet, con immediata chiusura dei siti identificati dai domain names riportanti tali termini".
Tale provvedimento, in sede di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c., è stato interpretato dal medesimo giudice della cautela, con provvedimento in data 14 febbraio 2001, nel senso che "per chiusura dei siti" deve intendersi la revoca dei relativi domain names in capo al Malavasi ma non anche la contestuale assegnazione degli stessi all'ostante società, per cui, con l'ordine di revoca suddetto alla Registration Authority, è stata ivi disposta "la contestuale sospensione dell'assegnazione di tali nomi a dominio sito all'esito del giudizio di merito".

2) Ciò premesso, non merita accoglimento l'istanza di modifica avanzata dalle Poste italiane, per difetto di mutamento di circostanze rilevanti in questa sede.
In effetti, tale parte ha addotto, a sostegno dell'istanza, l'incremento in termini di servizi, nuove modalità di fruizione dei servizi medesimi e correlate campagne pubblicitarie della propria presenza in "rete", sostenendo che l'impossibilità di utilizzo dei siti in parola con suffisso .it determinerebbe oggettivamente una irreversibile perdita di clientela, posto che gli utenti "tendono a cercare sulla rete il nome corrispondente al servizio, che ha certamente maggior visibilità rispetto al nome della società che tale servizio gestisce".
Orbene, l'ultimo elemento dedotto (a parte la sua dubbia condivisibilità, visto che l'istante risulta tramite altra società di gestione titolare del sito "bancoposta.biz"e e potrebbe aggiudicarsi il domain names "bancoposta.net" ancora libero, e può pertanto comunque offrire i suoi servizi attraverso un sito con domain name corrispondente al servizio medesimo, facilmente reperibile in via diretta - soprattutto ove le massicce campagne pubblicitarie di cui si dà conto nell'istanza, e che hanno, per sua stessa ammissione, portato un notevole incremento dell'utenza di "rete", fossero in tal senso indirizzate - od attraverso motori di ricerca che, come noto, selezionano tutti domain names a prescindere dai suffissi, non essendo ipotizzabile - né, in fatto, prospettata - una oggettiva plusvalenza commerciale dei siti identificati da domain names a suffisso .it rispetto a quelli a suffisso .net, .biz etc.) non costituisce certo mutamento delle circostanze considerate in sede di concessione della cautela, trattandosi di una mera argomentazione logica svolta fin dal ricorso introduttivo ante causam.
Quanto agli altri, è certo che fra i mutamenti delle circostanze rilevanti ai fini dell'art. 669 decies c.p.c. non possono farsi rientrare quelle  mutazioni delle realtà volontariamente provocate dalla parte che voglia avvalersi di tale disposizione, per cui il fatto che Poste italiane abbia incrementato l'utilizzo commerciale della "rete" risulta ontologicamente inidoneo a supportare l'integrazione della cautela richiesta.

3) Anche l'istanza di revoca proposta riconvenzionalmente dal Malavasi in forza della medesima norma non merita accoglimento, in quanto nessuno dei fatti addotti a suo fondamento (e cioè una sopravvenuta carenza di legittimazione attiva dell'istante per essere stati nel frattempo i servizi in parola affidati ad altra società, a nome Postecom s.p.a., ovvero una sorte di confessione della nullità del marchio registrato "bancoposta" derivante dall'ammissione che esso rappresenta un servizio) costituisce circostanza sopravventua idonea a rendere inattuale la concessa cautela - la prima, visto che i servizi per cui è causa risultano ancora direttamente gestiti da poste italiane s.p.a. nel proprio sito Posteitaliane.it, e posto che il titolare di un marchio registrato ha diritto alla tutela inibitoria pur se lo sfruttamento commerciale si realizzi tramite licenziatari; la seconda, in quanto, per tacer d'altro, un marchio ben può essere identificativo di un servizio piuttosto che di un prodotto, per testuale disposizione di legge).

P.Q.M.
RIGETTA le contrapposte istanze descritte in premessa.
Modena, 20 dicembre 2001
Il Giudice Istruttore
Michele Cifarelli