Diritto di Internet e dell'informatica
  TRIBUNALE DI ROMA, ORDINANZA 18 GENNAIO 2001 
 Sez. IX, Giudice designato: dott. Oronzo De Masi
   Generetel - Trieste e Venezia Assicurazioni s.p.a. (avv.ti Alfredo Antonini ed Enzo Fogliani) c. 
Crowe Italia s.r.l. (avv. Massimo Bersani)


Il Giudice Designato O. De Masi, 
Sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza che precede

OSSERVA

La Trieste Venezia Assicurazioni - Genertel spa (avv. Alfredo Antonimi ed Enzo Fogliani) con ricorso depositato il 29.11.2000, ha chiesto, in via d'urgenza, di ordinare alla Crowe Italia srl (avv. Massimo Bersani) di eliminare il riferimento "Genertel" dal sorgente delle pagine HTLM  sita all'indirizzo https: // www.crowe.it/index.htm e da tutte le eventuali pagine web poste entro il dominio crowe.it ove contenenti  il nome di essa istante nonché di disporre adeguata forma di pubblicità su internet dello stesso estratto dell'emanando provvedimento ed infine, di imporre alla società resistente l'obbligo di pagamento della somma di lire 5.000.000, salvo altro importo ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nella ottemperanza degli ordini sopra indicati.

Lamenta, in buona sostanza, la ricorrente, dal 1994 operante nel settore della vendita di polizze assicurative per telefono o tramite internet, che all'utente di internet che digiti, quale parola per la ricerca, "Genertel" , tramite il motore di ricerca "Virgilio" - ma la stessa cosa accade con i motori di ricerca godano ed Altavista -, compare anche la indicizzazione del sito della concorrente Crowe Italia, attiva dal 1998 nel mercato assicurativo - come rappresentante per l'Italia di uno dei sindacati dei Lloyd's di Londra (- cfr. la stampa delle pagine web depositate in atti).

Evidenzia la ricorrente che visualizzando il file sorgente della pagina HTLM della Crowe Italia appaiono inserite "etichette nascoste" e cioè parole che se digitate dall'utente per la ricerca conducono a Crowe Italia (-cfr. la stampa della visualizzazione della pagina web in versione HTLM sita all'indirizzo htt: //www.crowe.it/index.htm) .

Di contro, la società resistente deduce che una cosa è l'elenco / indice dei siti richiamati dalle parole chiave digitate dall'utente della rete ed altra cosa  è il "sito" cui corrisponde il dominio registrato da ciascuna azienda che intenda dare visibilità nel "ciberspazio" ai propri servizi o prodotti.

Dunque, secondo la Crowe Italia, deve ritenersi dirimente la circostanza, non considerata dalla ricorrente, che il motore di ricerca si limita, nel caso proposto all'esame del Tribunale, ad informare l'utente della rete della esistenza nonché dell'indirizzo internet dei vari operatori commerciale ivi presenti attraverso l'impiego di parole chiave e riferimenti incrociati all'uopo combinati.

Com'è noto con il termine meta-tag si fa riferimento a quelle parole chiave, codificate nel linguaggio della rete - HTML - e non immediatamente visibili sulla pagina web che i motori di ricerca utilizzano per individuare ed indicizzare i vari siti presenti sulla rete.
Nel caso di specie l'uso, da parte della Crowe Italia, quale meta-tag, della parola Genertel, che contraddistingue l'attività assicurativa per telefono o via internet della ricorrente, dipende esclusivamente dallo scopo, così perseguito dalla resistente, di far comparire, tra i risultati della ricerca dell'utente della rete, il proprio sito e dunque, la propria presenza sul mercato dell'assicurazione RCA grazie alla notorietà raggiunta nel settore per cui è causa dalla medesima ricorrente, detentrice di una rilevante quota di mercato - dato, non contestato, riportato nel ricorso introduttivo sulla base delle rilevazioni ufficiali ANIA - ed impegnata in onerose campagne pubblicitarie sui "media".

Non v'è dubbio, del resto, che anche la semplice conoscenza, da parte dell'utente di internet, dell'esistenza di altri prodotti o servizi comparabili con quelli della società istante, conoscenza ottenuta dalla Crowe Italia sfruttando slealmente i risultati degli sforzi imprenditoriali della cocncorrente e magari , offrendo anche prodotti o servizi analoghi ed a prezzi migliori, è idonea ad influenzare la scelta del consumatore.

Deve, in conclusione, ritenersi prevalente l'esigenza, tutelata dall'ordinamento e segnatamente dall'invocato art. 2598 n.3 c.c., che ciascun imprenditore, nella lotta con i concorrenti per l'acquisizione di più favorevoli  posizioni di mercato, si avvalga di mezzi suoi propri e che non tragga invece vantaggio, in maniera parassitaria, per quanto sopra rilevato, dall'effetto di "agganciamento" ai risultati dei mezzi impiegati da altri.

Va inibito l'uso del meta-tag nei termini sopra indicati e la resistente provvederà a che nei motori di  ricerca sia eliminata la presenza della parola Genertel. Tale misura, peraltro, appare sufficiente a realizzare le esigenze cautelari rappresentate dalla ricorrente.

PQM

Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Crowe Italia srl di eliminare immediatamente il riferimento Genertel dal sorgente della pagina HTML sita all'indirizzo htt: //www.crowe.it/index.htm e da tutte le altre pagine web poste entro il dominio crowe.it contenenti il nome della ricorrente alla quale assegna il termine di 30 gg per la proposizione della causa di merito.

Roma, 18 gennaio 2001