Diritto di Internet e dell'informatica
  TRIBUNALE DI MILANO, ORDINANZA 3 FEBBRAIO 2000 
dott.ssa Migliaccio
     Bancalavoro.com s.r.l. c. Jobber s.r.l. 


Il  Giudice designato,

visto il ricorso proposto da Bancalavoro.com s.r.l. contro Jobber s.r.l., inteso ad ottenere l'inibitoria dell'uso in qualunque forma, come dominio, ditta, ragione sociale, denominazione o  insegna del marchio "bancalavoro";

rilevato che il ricorso trova il suo titolo nella tutela del diritto al marchio, a cautela di azioni di merito e difesa dello stesso diritto, come esposto in ricorso e ribadito in verbale di causa;

che la ricorrente  ha comprovato, quale avente causa da Seledati s.r.l., l'avvenuto deposito di domanda di marchio "Bancalavoro" in data 19/2/98, nonché la propria attività di gestione, attraverso Internet, del sito Web con  nome di  dominio  "Bancalavoro.com"  (registrato  presso l'autorità concedente il 12/12/1996), di inserzioni relative a domande ed offerte di lavoro, servizi di ricerca e selezione del personale;

che è  comprovata, e peraltro non contestata, l'utilizzazione da parte della resistente  del sito  "Bancalavoro.net" da fine  settembre 1999, con  relativo nome di dominio registrato il 13/05/1999, concretatesi in attività del tutto analoga a quella svolta dalla  ricorrente;

che il marchio "BancaLavoro.com"  pur  essendo  debole,  dato  il  suo carattere descrittivo rispetto all'attività  svolta, appare comunque
tutelabile, per una  qualche originalità  conferita dall'unione delle due parole;

che la domanda di  registrazione del marchio "Bancalavoro.net" ad opera della  Jobber  è  successivo a quella della  ricorrente e riguarda
denominazione non sufficientemente distintiva rispetto al primo marchio,  riferendosi il segno  a società  operante in Internet,  nel cui ambito la sigla  "net"  ha carattere del tutto generico ed  è  adoperata  da numerosissimi soggetti;

che trattandosi quindi di marchio sostanzialmente coincidente,  per attività simili in ambito Internet con registrazioni successive da parte
 Jobber, ex art. 1 l.m. , sussiste il fumus boni iuris;

che parimenti ricorre il  periculum in  mora,  sussistente in re ipsa;

[...omissis..]

P.Q.M.

- Inibisce  alla soc.  Jobber  l'uso  in  qualsiasi forma  o  modo, per la commercializzazione, pubblicizzazione e diffusione dei  propri servizi,
della  denominazione   BancaLavoro,  come marchio,  nome di dominio, denominazione, insegna, o altrimenti;
- concede il termine di legge per la proposizione della causa di merito.

Milano, 3/2/2000