dott.ssa Migliaccio
Bancalavoro.com s.r.l. c. Jobber s.r.l.
Il Giudice designato,
visto il ricorso proposto da Bancalavoro.com s.r.l. contro Jobber s.r.l., inteso ad ottenere l'inibitoria dell'uso in qualunque forma, come dominio, ditta, ragione sociale, denominazione o insegna del marchio "bancalavoro";
rilevato che il ricorso trova il suo titolo nella tutela del diritto al marchio, a cautela di azioni di merito e difesa dello stesso diritto, come esposto in ricorso e ribadito in verbale di causa;
che la ricorrente ha comprovato, quale avente causa da Seledati s.r.l., l'avvenuto deposito di domanda di marchio "Bancalavoro" in data 19/2/98, nonché la propria attività di gestione, attraverso Internet, del sito Web con nome di dominio "Bancalavoro.com" (registrato presso l'autorità concedente il 12/12/1996), di inserzioni relative a domande ed offerte di lavoro, servizi di ricerca e selezione del personale;
che è comprovata, e peraltro non contestata, l'utilizzazione da parte della resistente del sito "Bancalavoro.net" da fine settembre 1999, con relativo nome di dominio registrato il 13/05/1999, concretatesi in attività del tutto analoga a quella svolta dalla ricorrente;
che il marchio "BancaLavoro.com" pur essendo
debole, dato il suo carattere descrittivo rispetto all'attività
svolta, appare comunque
tutelabile, per una qualche originalità conferita
dall'unione delle due parole;
che la domanda di registrazione del marchio "Bancalavoro.net"
ad opera della Jobber è successivo a quella della
ricorrente e riguarda
denominazione non sufficientemente distintiva rispetto al primo marchio,
riferendosi il segno a società operante in Internet,
nel cui ambito la sigla "net" ha carattere del tutto generico
ed è adoperata da numerosissimi soggetti;
che trattandosi quindi di marchio sostanzialmente coincidente,
per attività simili in ambito Internet con registrazioni successive
da parte
Jobber, ex art. 1 l.m. , sussiste il fumus boni iuris;
che parimenti ricorre il periculum in mora, sussistente in re ipsa;
[...omissis..]
P.Q.M.
- Inibisce alla soc. Jobber l'uso in qualsiasi
forma o modo, per la commercializzazione, pubblicizzazione
e diffusione dei propri servizi,
della denominazione BancaLavoro, come marchio,
nome di dominio, denominazione, insegna, o altrimenti;
- concede il termine di legge per la proposizione della causa di merito.
Milano, 3/2/2000