Aggiornato con DM 30-12-02 (GU 18-3-03) e
con DM 10-7-03, GU SO 24-9-03.
[vai al testo del decreto]
vai subito alla lista alfabetica
dei principi attivi
vai subito alla lista alfabetica di tutti
i medicinali
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
VISTA la legge 29 novembre 1995, n. 522 recante «Ratifica ed esecuzione
della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il
16 novembre 1989;
VISTO l’emendamento all’appendice della Convenzione europea contro
il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle classi
farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati e suo
documento esplicativo entrato in vigore il 1° settembre 2001;
VISTA la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante «Disciplina della
tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il
doping»;
VISTO il decreto 31 ottobre 2001, n. 440 recante «Regolamento
concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione per
la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle
attività sportive»
VISTI i criteri che hanno informato la predisposizione della lista
delle classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente
attive, contenuti nell’allegato I al presente decreto: “Criteri di predisposizione
e di aggiornamento della lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente
e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è
considerato vietato per doping”
VISTA la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
espressa in data 4 e 18 aprile 2002;
Decreta:
Art. 1
1. E’ approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche di cui all’allegato
II, il cui impiego è vietato per doping a norma dell’articolo 1
della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
2. La lista ricomprende i metodi vietati e tutte le classi di sostanze,
ancorché non commercializzate nel territorio nazionale o in via
di sperimentazione, previste dalla Convenzione di Strasburgo, ratificata
ai sensi della Legge 29 novembre 1995, n.522 e delle indicazioni del Comitato
Internazionale Olimpico (CIO) e, in particolare, sulla base dell'Emendamento
14 agosto 2001 all'Allegato della Convenzione europea contro il doping
nello sport del 16 novembre 1989.
3. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della
lista di cui all’allegato I.
4. La lista è composta dalle seguenti cinque sezioni:
• Sezione 1: classi di sostanze vietate;
• Sezione 2: classi di sostanze vietate e relativi
principi attivi;
• Sezione 3: classi di sostanze vietate, principi
attivi e relative specialità medicinali;
• Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei
principi attivi e delle confezioni di specialità medicinali vietate;
• Sezione 5: pratiche vietate.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo
per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2002
Il Ministro della salute SIRCHIA
Il Ministro per i beni e le Attività culturali URBANI
ALLEGATO I
CRITERI DI PREDISPOSIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DI CLASSI
DEI FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE E FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE
E DELLE PRATICHE, IL CUI IMPIEGO E’ CONSIDERATO VIETATO PER DOPING
La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping, istituita
e regolamentata dalla Legge 14 dicembre 2000, n.376 e dal decreto interministeriale
31 ottobre 2001, n.440, ha predisposto la lista di classi dei farmaci,
delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche
mediche in base ai seguenti criteri e modalità.
CRITERI:
1. La lista intende perseguire l’obiettivo di garantire la certezza
della conoscenza e la tutela di coloro che praticano lo sport.
2. La lista, sulla base dei criteri adottati, è la più
esaustiva ed, in ogni caso, è aggiornabile secondo le modalità
sotto definite.
3. Le classi di sostanze vietate e delle pratiche mediche il cui impiego
è considerato doping sono state individuate ai sensi dell’art.2,
comma 1 della Legge 376/2000 nel rispetto delle disposizioni della Convenzione
di Strasburgo, ratificata ai sensi della Legge 29 novembre 1995, n.522
e delle indicazioni del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e, in particolare,
sulla base dell'Emendamento 14 agosto 2001 all'Allegato della Convenzione
europea contro il doping nello sport del 16 novembre 1989.
4. Le sostanze vietate sono state individuate sulla base delle rispettive
caratteristiche chimico-farmacologiche ai sensi dell’ art.2, comma 2 della
Legge 376/2000 e sulla base del criterio delle "Categorie Terapeutiche
Omogenee", sulla cui base è formulato il Prontuario Farmaceutico,
come approvato preliminarmente dalla Commissione Unica del Farmaco nella
seduta del 5-6 febbraio 2002 .
5. La ripartizione in classi delle sostanze e delle pratiche mediche
vietate è stata determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici
ai sensi dell’art.2, comma 2 della Legge 376/2000.
6. In ogni principio attivo indicato come sostanza vietata sono ricompresi
i suoi sali, esteri, complessi e sinonimi. La Commissione istituita ai
sensi dell’art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 provvede all’aggiornamento
periodico della lista delle sostanze dopanti, inserendovi le sostanze di
cui abbia accertato l’affinità farmaco-tossico-dinamica alle sostanze
elencate nella lista medesima.
7. Per la morfina e i cannabinoidi sono assunti i limiti di concentrazione
per la positività ai test attualmente indicati dall’Emendamento
14 agosto 2001 all'Allegato della Convenzione europea contro il doping
nello sport del 16 novembre 1989, in attesa di una specifica attività
istruttoria di revisione da parte della Commissione, unitamente alle restrizioni
previste dai regolamenti federali per l’alcol e i beta-bloccanti.
8. Per i medicinali per uso oculistico, rinologico ed odontostomatologico,
contenenti sostanze vietate singole od in associazione, non ricomprese
nella lista, è vietata un’assunzione diversa da quella indicata
nel foglio illustrativo
MODALITÀ:
La lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente
attive e delle pratiche mediche è composta dalle seguenti cinque
sezioni:
1. SEZIONE 1 - CLASSI DI SOSTANZE VIETATE;
2. SEZIONE 2 - CLASSI DI SOSTANZE VIETATE E RELATIVI
PRINCIPI ATTIVI;
3. SEZIONE 3 - CLASSI DI SOSTANZE VIETATE, PRINCIPI
ATTIVI E RELATIVE SPECIALITÀ MEDICINALI;
4. SEZIONE 4 - ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI
PRINCIPI ATTIVI E DI SPECIALITÀ MEDICINALI VIETATE;
5. SEZIONE 5 - PRATICHE VIETATE.
Nella suddetta lista sono indicati tutti i principi attivi il cui impiego
è considerato vietato per doping.
Specificamente sono indicati anche i principi attivi vietati per cui
attualmente non sia stata rilasciata alcuna autorizzazione all'immissione
in commercio di specialità medicinale.
Nella sezione 3 sono indicate per ciascuna specialità medicinale
le confezioni autorizzate, la classificazione ai fini della rimborsabilità,
il regime di fornitura e le eventuali relative note restrittive. Nelle
associazioni la sostanza vietata è quella indicata per prima o,
comunque, a carattere grafico particolare. Per i medicinali a base di principi
attivi descritti nelle Monografie del Formulario Unico Nazionale sono compresi
tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le confezioni autorizzate. In
particolare, per i medicinali a base di Mannitolo sono ricompresi tutte
i dosaggi e le soluzioni per somministrazione endovenosa.
La notifica scritta compilata da uno specialista in materia respiratoria
o dal medico sociale attestante che l’atleta soffre di asma e/o di asma
indotta da esercizio fisico dovrà essere inviata alla Federazione
sportiva di appartenenza e da questa custodita. La notifica scritta compilata
da uno specialista in endocrinologia o dal medico sociale attestante che
l’atleta è affetto da diabete dovrà essere inviata alla Federazione
di appartenenza e da questa custodita.
Per favorire la consultazione della lista, nella sezione 4 i principi
attivi e le relative specialità medicinali autorizzate sono disposti
in ordine alfabetico.
Ai sensi dell’art.2, comma 3 della Legge n.376/2000, la Lista sarà
sottoposta a revisione periodica.
Per l'aggiornamento della Lista la Commissione per la vigilanza ed
il controllo sul doping si avvale della Banca Dati del farmaco della Direzione
Generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza nonché
dei dati registrativi secondo le procedure autorizzative comunitarie e
delle elaborazioni fornite dall'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei
medicinali e dall'Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni Cliniche.
La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping, peraltro,
definisce una lista integrativa delle sostanze da sottoporre ad istruttoria
scientifica, candidate a rientrare nelle classi di sostanze il cui impiego
è considerato vietato per doping.
Per ciascuna sostanza:
* è nominato un relatore e un contro-relatore;
* sono informati gli organismi internazionali dell'apertura dell'attività
istruttoria e delle sue conclusioni;
* l'attività istruttoria sulla sostanza è sottoposta
alla Commissione per l'esame e per la decisione finale.
|