Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2005, Supplemento Ordinario
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 luglio 2005
(che sostituisce il Decreto 28 giugno 2004, GU 25-10-2004)
Applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione dei dati che le regioni, nonche' i Ministeri e gli enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica.
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTERO DELLA SALUTE
Visto  l'art.  50,  del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed  in  particolare  il  comma  9,  ai  sensi del quale si demanda al Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della  salute,  ai  fini  dell'allineamento  dell'archivio dei codici fiscali  con  quello  degli  assistiti,  e  per disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore delle prestazioni  specialistiche ambulatoriali, di stabilire i dati che le regioni,  nonche'  i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale  che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica;
  Visto il decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze,  di concerto con il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004, attuativo del predetto comma  9  del  citato art. 50, ed, in particolare, l'art. 2, il quale prevede  che, in funzione degli esiti della sperimentazione di cui ai decreti  attuativi  del  comma  6  del  citato art. 50, nonche' della predisposizione  dei  prontuari  nazionali,  ovvero su proposta delle amministrazioni  interessate,  si  procedera',  ove  necessario,  con successivi decreti, alla revisione di quanto stabilito all'art. 1 del medesimo decreto 28 giugno 2004;
  Visto  il decreto 21 aprile 2005 del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  103 del 5 maggio 2005, attuativo del comma 6 del  citato art. 50, il quale prevede all'art. 1 che, con riferimento agli  elenchi  dei  soggetti  assistiti  di  cui  al suddetto decreto 28 giugno  2004,  l'invio,  con  modalita'  telematica,  al Ministero dell'economia e delle finanze, deve avvenire entro il 31 maggio 2005:
    a) relativamente agli assistiti del Servizio sanitario nazionale, da  parte  delle  regioni  e province autonome di Trento e di Bolzano rimanenti  rispetto  al  programma  di  cui  all'art.  1, comma 1 del decreto  28 ottobre  2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con il Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004;
    b)  relativamente  agli  assistiti  del  Servizio  di  assistenza sanitaria naviganti (SASN), da parte del Ministero della salute;
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere  alla  revisione  delle modalita' di trasmissione dei dati di cui al citato decreto 28 giugno 2004, in funzione degli esiti della sperimentazione di cui ai decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto  con il Ministro  della  salute  30 giugno  2004, 28 ottobre 2004 e 21 aprile 2005,  attuativi  del  comma  6  del  citato  art.  50  e pubblicati, rispettivamente,  nelle  Gazzette Ufficiali n. 153 del 2 luglio 2004, n. 259 del 4 novembre 2004 e n. 103 del 5 maggio 2005;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  provvedere  alla  sostituzione del disciplinare tecnico allegato al citato decreto 28 giugno 2004;

Decreta:

Articolo 1.
Modalita' di trasmissione
  1.  Le  informazioni  da  trasmettere  da  parte  degli enti che le detengono,  le  modalita'  di  trasmissione  telematica, le frequenze temporali  e le modalita' operative di invio e gestione delle stesse, nonche'  le  specifiche  tecniche di fornitura dei dati sono definite nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del   presente   provvedimento  dirigenziale  e  che  sostituisce  il disciplinare  tecnico  allegato  al  decreto  28 giugno 2004 indicato nelle premesse.

Articolo 2.
Revisione delle modalita' di trasmissione
  1.  In funzione degli esiti della sperimentazione di cui ai decreti attuativi  del  comma  6 dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n. 326, nonche' della predisposizione dei prontuari nazionali, ovvero  su proposta delle amministrazioni interessate, si procedera', ove  necessario,  con  successivi  decreti,  alla revisione di quanto stabilito all'art. 1.
 
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2005

Ministero dell'economia e delle finanze
Il Ragioniere Generale dello Stato Canzio
Ministero della salute
p. Il capo del Dipartimento della qualita'
Il direttore generale Palumbo

Allegati omessi.
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