Gazzetta Ufficiale del 25 Ottobre 2004
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 giugno 2004
Applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle modalita' di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati riguardanti l'assegnazione dei ricettari ai medici prescrittori.
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in particolare il comma 4, ai sensi del quale le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari e le eventuali altre strutture abilitate consegnano i ricettari ai medici;
Visto lo stesso comma 4 dell'art. 50 in cui e' prevista la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, del nome, cognome, codice fiscale dei medici ai quali e' effettuata la consegna dei ricettari, dell'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero dell'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi medici operano, nonche' della data della consegna e dei numeri progressivi regionali delle ricette consegnate;
Considerato che il decreto attuativo del comma 2 del predetto art. 50, concernente il modello di ricettario medico standardizzato, prevede un unico modello utilizzabile anche per la prescrizione di prestazioni sanitarie erogate dai Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti (SASN), il cui onere e' a carico del Ministero della salute;
Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della sanita' dell'11 luglio 1988, n. 350, recanti disposizioni in merito all'approvvigionamento dei ricettari avvalendosi dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonche' alla loro stampa e distribuzione da parte dell'Istituto stesso;
Considerato che i SASN si avvalgono, per l'approvvigionamento, la stampa e la distribuzione dei ricettari, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per il tramite delle sedi di Napoli e Genova;

Decreta:

Art. 1.
Modalita' di trasmissione

1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari, nonche' i SASN di Napoli e Genova, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica, le informazioni relative alla consegna dei ricettari.
2. Le informazioni da trasmettere, le modalita' di trasmissione telematica, le frequenze temporali e le modalita' operative di invio e gestione delle stesse, nonche' le specifiche tecniche di fornitura dei dati sono definite nell'allegato disciplinare tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento dirigenziale.

Art. 2.
Revisione delle modalita' di trasmissione
In funzione degli esiti della sperimentazione di cui al decreto attuativo del comma 6 dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si procedera', ove necessario, con successivo decreto, alla revisione di quanto stabilito all'art. 1.

Roma, 24 giugno 2004
Il Ragioniere generale dello Stato

Grilli

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