DECRETO 22 giugno 2005 (GU 9-9-05) del MINISTERO DELLA SALUTE
Procedure  di  allestimento  in farmacia di preparazioni magistrali e officinali.
 Il Ministero conferma con questo Decreto che l'applicazione integrale delle Norme di buona preparazione previste dalla FU è una opzione possibile in alternativa alle procedure previste dal DM 18-11-03 (per i casi di preparazioni non sterili in scala ridotta). Il caso riguarda in particolare la conservazione per 6 mesi dei contenitori vuoti, che può essere evitata, in quanto non prevista dalla FU, nel caso vengano adottate integralmente le Norme di buona preparazione.
 IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  proprio decreto del Ministro della salute 2 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2002, con il quale  e' stato approvato il testo della XI edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
  Viste  le  «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia» contenute nella predetta XI edizione della Farmacopea ufficiale;
  Rilevato  che  il  paragrafo 1  di tali norme di buona preparazione stabilisce  che  «Le  norme  di  seguito  descritte si applicano alle preparazioni, magistrali e officinali, eseguite in farmacia, sia essa aperta  al pubblico che ospedaliera», e aggiunge che «la farmacia che esegue  preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili, puo' discostarsi in parte da quanto descritto dai  paragrafi  che  seguono, purche' sia in grado di mantenere sotto controllo,  dimostrandolo,  l'intero  processo, mentre il paragrafo 8 stabilisce  che «il preparatore assicura sotto la sua responsabilita' e   documenta   la  qualita'  e  quantita'  dei  prodotti  usati,  la correttezza  delle  operazioni  eseguite  e l'esatta rispondenza alle procedure   stabilite,  in  accordo  con  i  codici  di  preparazione accreditati dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani»;
  Considerato  che,  successivamente all'approvazione e pubblicazione dell'XI   edizione   della  Farmacopea  ufficiale,  le  procedure  di allestimento  in  farmacia  di  preparati  officinali e magistrali e' stata  oggetto  di  una  ulteriore  disciplina,  adottata con decreto ministeriale 18 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2004;
  Rilevato che le prescrizioni di tale decreto, il quale ha stabilito le  procedure  che devono essere osservate dalle farmacie pubbliche e private  aperte  sul  territorio e dalle farmacie interne ospedaliere che  allestiscono preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati  magistrali  non  sterili,  ad eccezione delle preparazioni che,  per loro caratteristiche, devono essere manipolate inapposite e dedicate   cappe   biologiche   di   sicurezza,   presentano   talune incongruenze  e disarmonie rispetto ai principi delle «Norme di buona preparazione  dei  medicinali  in  farmacia»,  nel  frattempo rimaste applicabili per le preparazioni di maggior delicatezza;
  Ritenuto  opportuno, in attesa di un completo riesame della materia da   parte  della  Commissione  permanente  per  la  revisione  e  la pubblicazione  della  Farmacopea ufficiale, rendere applicabili anche ai  preparati  officinali non sterili su scala ridotta e ai preparati magistrali   le  «Norme  di  buona  preparazione  dei  medicinali  in farmacia»,   conformemente   all'iniziale  previsione  della  vigente edizione  della  Farmacopea  ufficiale,  mantenendo peraltro ferma la possibilita'  dei  farmacisti  di seguire le prescrizioni del decreto ministeriale 18 novembre 2003;

Decreta:
Articolo 1.

  1. Le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico e le farmacie interne ospedaliere che allestiscono preparati officinali non sterili su  scala ridotta e preparati magistrali non sterili possono seguire, in  alternativa  alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 18 novembre   2003,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  n.  11  del 15 gennaio 2004, le «Norme di buona preparazione  dei  medicinali  in  farmacia»  contenute nella vigente edizione   della  Farmacopea  ufficiale  della  Repubblica  italiana, approvata  con  decreto  ministeriale 2 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2002.
  2.   Resta   fermo  l'obbligo  di  osservare  le  «Norme  di  buona preparazione  dei medicinali in farmacia», richiamate al comma 1, per i preparati officinali e magistrali sterili e per le preparazioni che devono  essere  manipolate in apposite e dedicate cappe biologiche di sicurezza, quali preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci.
  3.  Il presente decreto, che sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 22 giugno 2005

Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2005
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 99
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