Avendo riconosciuto l’opportunità di definire, tramite accordo, alcune norme uniformi relative alla limitazione della responsabilità in materia di rivendicazioni marittime,
Hanno deciso di concludere una Convenzione a questo scopo ed hanno pertanto convenuto quanto segue:
Capitolo I - Il diritto di limitazione1. I proprietari delle navi e gli addetti al recupero, come qui di seguito definiti, possono limitare la loro responsabilità conformemente alle norme della presente Convenzione relativamente alle rivendicazioni previste dall’articolo 2.
2. Il termine «proprietario di nave» indica il proprietario, il noleggiatore, l’armatore, l’armatore gerente di una nave d’alto mare.
3. «Addetto al recupero» indica ogni persona che presta servizio in connessione diretta con le operazioni di salvataggio. Le operazioni di salvataggio comprendono anche le operazioni di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera d), e) ed f).
4. Se vengono presentate rivendicazioni di cui all’articolo 2 nei confronti di qualsiasi persona la cui azione, negligenza o inadempienza coinvolgono la responsabilità del proprietario o dell’addetto al salvataggio, tale persona avrà diritto di avvalersi della limitazione della responsabilità contemplata nella presente Convenzione.
5. Nella presente Convenzione per «responsabilità del proprietario di nave» s’intenderà la responsabilità in una causa intentata contro la nave.
6. L’assicuratore che copre le responsabilità relative a rivendicazioni soggette a limitazione, conformemente alle norme della presente Convenzione, avrà diritto ai benefici della presente Convenzione nella stessa misura dell’assicurato.
7. Il fatto di invocare la limitazione della responsabilità non costituirà un’ammissione di responsabilità.
Art. 2 - Crediti soggetti a limitazione2. I crediti di cui al paragrafo 1 saranno soggetti a limitazione della responsabilità anche se sono oggetto di ricorso o di indennizzo, in base ad un contratto o altrimenti. Tuttavia, i crediti presentati ai sensi del paragrafo 1 lettera d), lettera e) e lettera f) non saranno soggetti a limitazione della responsabilità nella misura in cui sono connessi alla remunerazione in base ad un contratto con la persona responsabile.
Art. 3 - Crediti esclusi dalla limitazione2. Qualora l’ammontare calcolato in conformità con il paragrafo 1 lettera a) sia insufficiente a saldare interamente i crediti ivi previsti, l’ammontare calcolato in conformità con il paragrafo 1 lettera b) sarà disponibile per il pagamento della rimanenza non saldata delle rivendicazioni di cui al paragrafo 1 lettera a), e tale rimanenza non saldata concorrerà ai crediti di cui al paragrafo 1 lettera b).
3. Tuttavia, senza pregiudizio per il diritto di credito relativo a morte o lesioni personali, conformemente al paragrafo 2, uno Stato Parte potrà stabilire nella sua legislazione nazionale che i crediti per danni alle opere portuali, ai bacini ed alle idrovie portuali ed agli aiuti alla navigazione avranno, rispetto agli altri crediti di cui al paragrafo 1 lettera b), la priorità che sarà prevista da detta legislazione.
4. I limiti della responsabilità relativa a qualsiasi addetto al salvataggio che non operi da alcuna nave, o relativa a qualsiasi addetto al salvataggio che operi solo a bordo della nave alla quale o per la quale sta prestando opera di salvataggio, verranno calcolati conformemente ad una stazza di 1500 tonnellate.
5. Ai fini della presente Convenzione, il tonnellaggio della nave sarà la stazza lorda calcolata conformemente alle norme relative alla stazzatura contenute nell’allegato 1 della Convenzione Internazionale sulla stazzatura delle Navi, del 19691. Per quanto riguarda i crediti derivanti da un singolo evento e relativi alla morte o a lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave, il limite della responsabilità del proprietario della nave sarà pari ad un ammontare di 46 666 unità di conto moltiplicato per il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare in base al certificato della nave, ma non potrà essere superiore ai 25 milioni di unità di conto.
2. Ai fini del presente articolo «crediti relativi alla morte o a lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave» significherà ogni credito presentato da, o da parte di, qualsiasi persona trasportata da tale nave:
2. Ciò nonostante, gli Stati che non sono membri del Fondo Monetario Internazionale e la cui legislazione non permetta l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 potranno, al momento della firma senza riserva per quanto attiene alla ratifica, accettazione o approvazione, o al momento della ratifica, accettazione o approvazione o adesione, o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che i limiti della responsabilità previsti dalla presente Convenzione da applicare nel proprio territorio vengono fissati come segue:
I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 si applicano in conformità ai comma a) e b) del presente paragrafo.
3. L’unità monetaria di cui al paragrafo 2 corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro fino a titolo novecento. La conversione delle somme di cui al paragrafo 2 nella valuta nazionale verrà effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.
4. Il calcolo di cui all’ultima frase del paragrafo 1 e la conversione di cui al paragrafo 3 verranno effettuati in modo tale da esprimere nella valuta nazionale dello Stato Parte il valore reale più vicino possibile agli ammontari degli articoli 6 e 7 ivi espressi in unità di conto. Gli Stati Parte dovranno comunicare al depositario il metodo di calcolo in ottemperanza al paragrafo 1, o il risultato della conversione di cui al paragrafo 3, a seconda dei caso, al momento della firma senza riserva per quanto attiene alla notifica, accettazione o approvazione, o al momento dei deposito di uno strumento di cui all’articolo 16, ed ogni qualvolta vi sia un cambiamento nel metodo di calcolo o nel risultato della conversione.
Art. 9 - Cumulo di crediti1. I limiti della responsabilità determinati conformemente all’articolo 6 si applicheranno all’insieme dei crediti derivanti da uno stesso evento:
2. I limiti della responsabilità determinati conformemente all’articolo 7 si applicheranno all’insieme dei crediti ivi contemplati e derivanti da uno stesso evento nei confronti della persona o delle persone di cui al paragrafo 2 dell’articolo 1 rispetto alla nave di cui all’articolo 7 e di ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza essa o esse siano responsabili.
Art. 10 - Limitazione della responsabilità senza costituzione di un fondo di limitazione1. La limitazione della responsabilità potrà essere invocata anche se non è stato costituito il fondo di limitazione di cui all’articolo 11. Tuttavia, uno Stato Parte potrà stabilire nella propria legislazione nazionale che, qualora venga intentata una causa dinanzi ai propri tribunali per ottenere il pagamento di una rivendicazione soggetta alla limitazione, una persona responsabile potrà invocare il diritto a limitare la propria responsabilità solo se è stato costituito un fondo di limitazione conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, o se viene costituito allorché viene invocato il diritto alla limitazione.
2. Se viene invocato il diritto alla limitazione senza la costituzione di un fondo di limitazione, si applicheranno similmente le disposizioni dell’articolo 12.
3. Le norme di procedura concernenti l’applicazione dei presente articolo verranno fissate conformemente alla legislazione nazionale dello Stato Parte nel quale viene intentata la causa.
Capitolo III - Il fondo di limitazione2. Si potrà costituire un fondo o con il deposito della somma, o fornendo una garanzia che sia accettabile, ai sensi della legislazione dello Stato Parte ove viene costituito il fondo, e sia considerata adeguata dal Tribunale o da altra autorità competente.
3. Un fondo costituito da una delle persone di cui al paragrafo 1 lettera a), b) o c) o al paragrafo 2 dell’articolo 9 o dal suo assicuratore verrà ritenuto costituito, rispettivamente, da tutte le persone di cui al paragrafo 1 lettera a), b) o c) o al paragrafo 2.
Art. 12 - Ripartizione del fondo2. Se, prima della ripartizione del fondo, la persona responsabile, o il suo assicuratore, ha pagato un credito nei confronti dei fondo, tale persona acquista per surrogazione, e per l’ammontare che essa ha pagato, i diritti di cui la persona così risarcita avrebbe goduto ai sensi della presente Convenzione.
3. Il diritto di surrogazione di cui al paragrafo 2 potrà anche essere esercitato da persone diverse da quelle ivi menzionate rispetto a qualsiasi ammontare di risarcimento che possano aver pagato, ma solo nella misura in cui tale surrogazione è permessa ai sensi della legislazione nazionale applicabile.
4. Qualora la persona responsabile o qualsiasi altra persona stabilisca che può essere costretta a pagare, in una data successiva, in tutto o in parte, un tale ammontare di risarcimento relativamente al quale tale persona avrebbe goduto di un diritto di surrogazione, in ottemperanza ai paragrafi 2 e 3, se il risarcimento fosse stato pagato prima della ripartizione del fondo, il Tribunale o un’altra autorità competente dello Stato ove il fondo è stato costituito potrà ordinare che una somma sufficiente venga provvisoriamente accantonata per permettere a tale persona di far valere tale sua rivendicazione nei confronti del fondo, in detta data successiva.
Art. 13 - Preclusione di altre azioni1. Ove sia stato costituito un fondo in conformità all’articolo 11, a qualsiasi persona che abbia presentato un credito nei confronti del fondo verrà precluso l’esercizio di ogni diritto relativo a tale credito nei confronti di ogni altro bene di una persona che ha costituito, o in nome della quale è stato costituito tale fondo.
2. Dopo che è stato costituito un fondo di limitazione conformemente all’articolo 11, qualsiasi nave o altro bene, appartenente ad una persona a nome della quale il fondo è stato costituito, che sia stato sequestrato o pignorato entro la giurisdizione di uno Stato Parte per un credito che possa essere presentato nei confronti del fondo, o ogni garanzia fornita, potranno essere oggetto di revoca per ordine del tribunale o di un’altra autorità competente di tale Stato. Tuttavia, tale revoca dovrà sempre essere disposta se il fondo di limitazione è stato costituito:
3. Le norme dei paragrafi 1 e 2 si applicheranno solo se il ricorrente può presentare un credito nei confronti del fondo di limitazione dinanzi al tribunale che amministra tale fondo e se il fondo è realmente disponibile e liberamente trasferibile in relazione a tale credito
Art. 14 - Legislazione applicabile2. Uno Stato Parte potrà regolare attraverso
specifiche disposizioni
della legislazione nazionale il sistema di limitazione della
responsabilità da applicarsi ai navigli che sono:
a) secondo la legislazione di tale Stato, navi destinate alla
navigazione su vie d’acqua interne;
b) navi di tonnellaggio inferiore alle 300 tonnellate.
Uno Stato Parte, che si avvale della scelta di cui al presente paragrafo, dovrà informare il depositario circa i limiti della responsabilità adottati nella propria legislazione nazionale o del fatto che non ve ne sono.
3. Uno Stato Parte potrà regolare, attraverso disposizioni specifiche di legislazione nazionale, il sistema di limitazione della responsabilità da applicarsi alle rivendicazioni derivanti da eventi in casi in cui gli interessi di persone che sono cittadini di altri Stati Parte non sono in alcun modo coinvolti.
4. I tribunali di uno Stato Parte non applicheranno la
presente
Convenzione a navi costruite per, o adottate per e impiegate in
trivellazioni sottomarine:
a) qualora tale Stato abbia fissato,
in base alla propria legislazione nazionale, un più elevato
limite di
responsabilità di quello diversamente stabilito
nell’articolo 6; o
b) qualora
tale Stato sia divenuto parte di una convenzione internazionale che
regola il sistema della responsabilità applicabile a tali
navi.
In un caso in cui si applichi il comma a), tale Stato Parte ne
informerà conformemente il depositario.
5. La presente Convenzione non si applicherà a:
a) veicoli a cuscino
d’aria; b) piattaforme
galleggianti costruite allo scopo di esplorare o sfruttare le risorse
naturali del fondo marino o del relativo sottosuolo.
1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la Sede dell’Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (qui di seguito citata come «l’Organizzazione»), dal 1 febbraio 1977 fino al 31 dicembre 1977 e, successivamente, resterà aperta all’adesione.
2. Ogni Stato può divenire Parte della presente
Convenzione attraverso:
a) la firma senza riserva relativamente alla ratifica,
accettazione o approvazione; o
b) la firma soggetta alla ratifica, accettazione o
approvazione, seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione; o
c) l’adesione.
3. La ratifica, accettazione, approvazione, o adesione verranno effettuate mediante il deposito di uno strumento formale a tale effetto presso il Segretario generale dell’Organizzazione (qui di seguito citato come «il Segretario Generale»).
Art. 17 - Entrata in vigore2. Per uno Stato che depositi uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o firmi senza riserva relativamente alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dopo che siano stati soddisfatti i requisiti per l’entrata in vigore della presente Convenzione, ma prima della data della sua entrata in vigore, la ratifica, accettazione, approvazione o adesione o la firma senza riserva di ratifica, accettazione, approvazione o adesione avrà effetto alla data dell’entrata in vigore della Convenzione, o il primo giorno del mese successivo al novantesimo giorno dopo la data della firma o del deposito dello strumento, qualunque sia la data posteriore.
3. Per ogni Stato che diventi successivamente Parte della presente Convenzione, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere dei novanta giorni dopo la data in cui tale Stato ha depositato il proprio strumento.
4. Per quanto attiene alle relazioni tra Stati che ratifichino, accettino o approvino la presente Convenzione o vi aderiscano, la presente Convenzione sostituirà e abrogherà la Convenzione internazionale sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di Navi d’Alto Mare, fatta a Bruxelles il 10 ottobre 1957, e la Convenzione Internazionale per l’unificazione di talune norme relative alla limitazione della responsabilità dei proprietari di Navi d’Alto Mare, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924.
Art. 18 - Riserve1. Qualsiasi Stato potrà, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, riservarsi il diritto di escludere l’applicazione dell’articolo 3 paragrafo l lettera d) ed e). Nessun’altra riserva sarà ammessa sulle disposizioni di sostanza della presente Convenzione.
2. Le riserve formulate al momento della firma sono soggette a riconferma al momento della ratifica, accettazione, approvazione.
3. Ogni Stato che abbia formulato una riserva alla presente Convenzione potrà ritirarla in ogni momento per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale. Tale ritiro avrà effetto alla data in cui la notifica viene ricevuta. Se nella notifica si dichiara che il ritiro di una riserva deve avere effetto in una data ivi specificata e tale data è successiva a quella della ricezione della notifica da parte del Segretario Generale, il ritiro avrà effetto in tale data successiva.
Art. 19 - Denuncia1. La presente Convenzione potrà essere denunciata da uno Stato Parte in qualsiasi momento, dopo un anno dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore per tale Parte.
2. La denuncia verrà effettuata per mezzo del deposito di uno strumento presso il Segretario Generale.
3. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un anno dopo la data del deposito dello strumento, o dopo quel periodo più lungo che possa essere specificato nello strumento.
Art. 20 - Revisione ed emendamenti1. L’Organizzazione potrà convocare una Conferenza allo scopo di rivedere o emendare la presente Convenzione.
2. L’Organizzazione convocherà una Conferenza degli Stati Parti alla presente Convenzione per rivederla o emendarla, su richiesta di almeno un terzo delle Parti.
3. Dopo la data di entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione, ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato verrà ritenuto applicarsi alla Convenzione come emendata, salvo che nello strumento venga espressa un’intenzione contraria.
Art. 21 - Revisione delle somme della limitazione e dell’unità di conto dell’unità monetaria1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 20, l’Organizzazione convocherà una Conferenza, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, al solo scopo di modificare gli ammontari specificati negli articoli 6 e 7 e nell’articolo 8 paragrafo 2 o di sostituire una o entrambe le Unità specificate nell’articolo 8 paragrafo 1 e 2 con altre Unità. Una modifica degli ammontari verrà effettuata solo a causa di un sensibile cambiamento del loro valore reale.
2. L’Organizzazione convocherà una tale Conferenza su richiesta di almeno un quarto degli Stati Parti.
3. La decisione di modificare gli ammontari o di sostituire le Unità con altre unità di conto dovrà essere adottata con una maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti a tale Conferenza.
4. Ogni Stato che depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione, dopo l’entrata in vigore di un emendamento, applicherà la Convenzione come emendata.
Art. 22 - Depositario1. La presente Convenzione verrà depositata presso il Segretario Generale.
2. Il Segretario Generale dovrà:
La presente Convenzione è fatta in un unico originale nelle lingue, francese, inglese, russo e spagnolo, ogni testo facente egualmente fede.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Londra, il 19 novembre 1976.
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si
riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che
il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo
normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena
dopo il titolo della legge.)