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Convenzioni di diritto della navigazione e dei trasporti


Convenzione di Londra sulla limitazione di responsabilità per i crediti marittimi (LLMC)
firmata a Londra il 19 novembre 1976


 Capitolo I - Il diritto di limitazione

Art. 1 - Persone aventi diritto a limitare la loro responsabilità
Art. 2 - Crediti soggetti a limitazione
Art. 3 - Crediti esclusi dalla limitazione
Art. 4 - Comportamento che preclude la limitazione
Art. 5 - Compensazione dei creditii

Capitolo Il - Limiti della responsabilità

Art. 6 - Limiti generali
Art. 7 - Limite per i crediti dei passeggeri
Art. 8 - Unità di Conto
Art. 9 - Cumulo dei crediti
Art. 10 - Limitazione della responsabilità senza costituzione di un fondo di limitazione

Capitolo III - Il fondo di limitazione

Art. 11 - Costituzione del fondo
Art. 12 - Ripartizione del fondo
Art. 13 - Preclusione di altre azioni
Art. 14 - Legislazione applicabile

Capitolo IV Ambito di applicazione

Art. 15

Capitolo V - Disposizioni finali

Art. 16 - Firma, ratifica ed adesione
Art. 17 - Entrata in vigore
Art. 18 - Riserve
Art. 19 - Denuncia
Art. 20 - Revisione ed emendamenti
Art. 21 - Revisione delle somme della limitazione e dell’unità di conto dell’unità monetaria
Art. 22 - Depositario
Art. 23 - Lingue  


 
Gli Stati Parti della presente Convenzione,

Avendo riconosciuto l’opportunità di definire, tramite accordo, alcune norme uniformi relative alla limitazione della responsabilità in materia di rivendicazioni marittime,

Hanno deciso di concludere una Convenzione a questo scopo ed hanno pertanto convenuto quanto segue:

 Capitolo I - Il diritto di limitazione

Art. 1 - Persone aventi diritto a limitare la loro responsabilità 

1. I proprietari delle navi e gli addetti al recupero, come qui di seguito definiti, possono limitare la loro responsabilità conformemente alle norme della presente Convenzione relativamente alle rivendicazioni previste dall’articolo 2.

2. Il termine «proprietario di nave» indica il proprietario, il noleggiatore, l’armatore, l’armatore gerente di una nave d’alto mare.

3. «Addetto al recupero» indica ogni persona che presta servizio in connessione diretta con le operazioni di salvataggio. Le operazioni di salvataggio comprendono anche le operazioni di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera d), e) ed f).

4. Se vengono presentate rivendicazioni di cui all’articolo 2 nei confronti di qualsiasi persona la cui azione, negligenza o inadempienza coinvolgono la responsabilità del proprietario o dell’addetto al salvataggio, tale persona avrà diritto di avvalersi della limitazione della responsabilità contemplata nella presente Convenzione.

5. Nella presente Convenzione per «responsabilità del proprietario di nave» s’intenderà la responsabilità in una causa intentata contro la nave.

6. L’assicuratore che copre le responsabilità relative a rivendicazioni soggette a limitazione, conformemente alle norme della presente Convenzione, avrà diritto ai benefici della presente Convenzione nella stessa misura dell’assicurato.

7. Il fatto di invocare la limitazione della responsabilità non costituirà un’ammissione di responsabilità.

Art. 2 - Crediti soggetti a limitazione

 
1. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le seguenti rivendicazioni, qualunque possa essere il fondamento della responsabilità, saranno soggette alle limitazioni di responsabilità:
a) crediti relativi a morte, lesioni personali, perdita o danni a beni (ivi inclusi danni ad opere portuali, bacini e alle idrovie portuali ed agli aiuti alla navigazione) che si verifichino a bordo o in connessione diretta con l’esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio e i conseguenti danni che ne derivino;
b) crediti relativi a danni derivanti da ritardi nel trasporto marittimo di carico, passeggeri o del loro bagaglio;
c) crediti relativi ad altri danni derivanti dalla violazione di diritti diversi dai diritti contrattuali, che si verifichino in connessione diretta con l’esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio;
d) crediti relativi al recupero, rimozione, distribuzione o volte a rendere inoffensiva una nave che sia affondata, naufragata, incagliata o abbandonata, compresa ogni cosa che sia o sia stata a bordo di tale nave;
e) crediti relativi alla rimozione, distruzione o volte a rendere inoffensivo il carico di una nave;
f) crediti presentati da una persona diversa da quella responsabile, relativamente a provvedimenti presi al fine di prevenire o ridurre al minimo i danni per i quali la persona responsabile può limitare la propria responsabilità, conformemente alla presente Convenzione, e gli ulteriori danni causati da tali provvedimenti.

2. I crediti di cui al paragrafo 1 saranno soggetti a limitazione della responsabilità anche se sono oggetto di ricorso o di indennizzo, in base ad un contratto o altrimenti. Tuttavia, i crediti presentati ai sensi del paragrafo 1 lettera d), lettera e) e lettera f) non saranno soggetti a limitazione della responsabilità nella misura in cui sono connessi alla remunerazione in base ad un contratto con la persona responsabile.

Art. 3 - Crediti esclusi dalla limitazione

Le norme della presente Convenzione non si applicheranno a:
a) crediti relativi alle operazioni di salvataggio o ai contributi per avaria comune;
b) crediti relativi a danni per inquinamento da idrocarburi ai sensi della Convenzione Internazionale sulla Responsabilità Civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, del 29 novembre 1969, o di ogni suo emendamento o Protocollo in vigore;
c) crediti soggetti a qualsiasi Convenzione internazionale o legislazione nazionale che regoli o proibisca la limitazione della responsabilità per danni nucleari;
d) crediti contro il proprietario di una nave a propulsione nucleare per danni nucleari;
e) crediti da parte di persone al servizio dei proprietario della nave o degli addetti al salvataggio i cui compiti siano connessi ai servizi della nave o alle operazioni di salvataggio, ivi inclusi i crediti dei loro eredi, successori legittimi, o altre persone aventi diritto a presentare tali rivendicazioni, se in base alla legge che regola il contratto d’ingaggio tra il proprietario della nave o l’addetto al salvataggio e detto personale di servizio, il proprietario della nave o l’addetto al salvataggio non ha il diritto di limitare la sua responsabilità in relazione a tali crediti, ovvero se, in forza di tale legge, a questi è permesso solo di limitare la propria responsabilità ad un ammontare superiore a quello previsto all’articolo 6.
Art. 4 - Comportamento che preclude la limitazione

 
Una persona non avrà il diritto di limitare la propria responsabilità se verrà provato che il danno è dovuto ad un proprio atto o omissione nell’intento di causare tale danno o sconsideratamente e nella consapevolezza che ne sarebbe probabilmente derivato tale danno.

Art. 5 - Compensazione dei crediti

 
Qualora una persona avente il diritto di limitare la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, vanti un credito nei confronti del reclamante risultante dallo stesso evento, i loro rispettivi crediti verranno compensati tra loro e le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno solo all’eventuale differenza a saldo.

Capitolo Il - Limiti della responsabilità

Art. 6 - Limiti generali

 
1. I limiti della responsabilità relativa ai crediti diversi da quelli citati nell’articolo 7, derivanti da uno stesso evento, verranno calcolati come segue:
a)per quanto riguarda i crediti relativi a morte o lesioni personali:
i) 333 000 unità di conto per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate;
ii) per una nave di tonnellaggio superiore, l’ammontare seguente, in aggiunta a quello citato al punto i): per ogni tonnellata dalle 501 alle 3000 tonnellate, 500 unità di conto; per ogni tonnellata dalle 3001 alle 30 000 tonnellate, 333 unità di conto; per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000 tonnellate, 250 unità di conto; e per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 167 unità di conto;
b)per quanto riguarda ogni altri credito:
i) 167 000 unità di conto per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate;
ii) per una nave con un tonnellaggio superiore, l’ammontare seguente, in aggiunta a quello citato al punto i): per ogni tonnellata dalle 501 alle 30 000 tonnellate, 167 unità di conto; per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000, 125 unità di conto; e per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 83 unità di conto.

2. Qualora l’ammontare calcolato in conformità con il paragrafo 1 lettera a) sia insufficiente a saldare interamente i crediti ivi previsti, l’ammontare calcolato in conformità con il paragrafo 1 lettera b) sarà disponibile per il pagamento della rimanenza non saldata delle rivendicazioni di cui al paragrafo 1 lettera a), e tale rimanenza non saldata concorrerà ai crediti di cui al paragrafo 1 lettera b).

3. Tuttavia, senza pregiudizio per il diritto di credito relativo a morte o lesioni personali, conformemente al paragrafo 2, uno Stato Parte potrà stabilire nella sua legislazione nazionale che i crediti per danni alle opere portuali, ai bacini ed alle idrovie portuali ed agli aiuti alla navigazione avranno, rispetto agli altri crediti di cui al paragrafo 1 lettera b), la priorità che sarà prevista da detta legislazione.

4. I limiti della responsabilità relativa a qualsiasi addetto al salvataggio che non operi da alcuna nave, o relativa a qualsiasi addetto al salvataggio che operi solo a bordo della nave alla quale o per la quale sta prestando opera di salvataggio, verranno calcolati conformemente ad una stazza di 1500 tonnellate.

5. Ai fini della presente Convenzione, il tonnellaggio della nave sarà la stazza lorda calcolata conformemente alle norme relative alla stazzatura contenute nell’allegato 1 della Convenzione Internazionale sulla stazzatura delle Navi, del 1969

Art. 7 - Limite per i crediti dei passeggeri

1. Per quanto riguarda i crediti derivanti da un singolo evento e relativi alla morte o a lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave, il limite della responsabilità del proprietario della nave sarà pari ad un ammontare di 46 666 unità di conto moltiplicato per il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare in base al certificato della nave, ma non potrà essere superiore ai 25 milioni di unità di conto.

2. Ai fini del presente articolo «crediti relativi alla morte o a lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave» significherà ogni credito presentato da, o da parte di, qualsiasi persona trasportata da tale nave:

a) in base ad un contratto di trasporto di passeggero; oppure
b) chi, con il consenso del vettore, accompagna un veicolo o animali vivi che sono coperti da un contratto per il trasporto di merci.
 Art. 8 - Unità di Conto
 
1. L’Unità di Conto di cui agli articoli 6 e 7 è il Diritto Speciale di Prelievo come definito al Fondo Monetario Internazionale. Gli ammontari menzionati negli articoli 6 e 7 verranno convertiti nella valuta nazionale dello Stato in cui viene richiesta la limitazione di responsabilità conformemente al valore di tale valuta alla data in cui è stato costituito il fondo di limitazione, effettuato il pagamento, o è stata data una garanzia che, in base alla legislazione di tale Stato, è equivalente al pagamento. Il valore della valuta nazionale in termini di Diritto Speciale di Prelievo di uno Stato Parte che sia membro del Fondo Monetario Internazionale verrà calcolato con il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale, in vigore alla data in questione, per le sue operazioni e transazioni. Il valore di una valuta nazionale, in termini di Diritto Speciale di Prelievo di uno Stato Parte che non sia membro del Fondo Monetario Internazionale verrà calcolato nel modo fissato da tale Stato Parte.

2. Ciò nonostante, gli Stati che non sono membri del Fondo Monetario Internazionale e la cui legislazione non permetta l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 potranno, al momento della firma senza riserva per quanto attiene alla ratifica, accettazione o approvazione, o al momento della ratifica, accettazione o approvazione o adesione, o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che i limiti della responsabilità previsti dalla presente Convenzione da applicare nel proprio territorio vengono fissati come segue:

a)per quanto riguarda l’articolo 6 paragrafo 1 lettera a) ad un ammontare di:
i) 5 milioni di unità monetarie per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate;
ii) per una nave di tonnellaggio superiore, l’ammontare che segue in aggiunta a quello citato al punto i): per ogni tonnellata dalle 501 alle 3000 tonnellate, 7500 unità monetarie; per ogni tonnellata dalle 3001 alle 30 000 tonnellate, 5000 unità monetarie; per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000 tonnellate, 3750 unità monetarie; e
per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 2500 unità monetarie; e
b) per quanto riguarda l’articolo 6 paragrafo 1 lettera b), ad un ammontare di:
i) 2,5 milioni di unità monetarie per una nave di tonnellaggio non superiore alle 500 tonnellate;
ii) per una nave con un tonnellaggio superiore, l’ammontare che segue in aggiunta a quello citato al punto i): per ogni tonnellata dalle 501 alle 30 000 tonnellate, 2500 unità monetarie; per ogni tonnellata dalle 30 001 alle 70 000, 1850 unità monetarie; e per ogni tonnellata superiore alle 70 000 tonnellate, 1250 unità monetarie; e
c) per quanto riguarda l’articolo 7 paragrafo 1 ad un ammontare di 700 000 unità monetarie moltiplicate per il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare in base al suo certificato, ma non superiore a 375 milioni di unità monetarie.

I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 si applicano in conformità ai comma a) e b) del presente paragrafo.

3. L’unità monetaria di cui al paragrafo 2 corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro fino a titolo novecento. La conversione delle somme di cui al paragrafo 2 nella valuta nazionale verrà effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.

4. Il calcolo di cui all’ultima frase del paragrafo 1 e la conversione di cui al paragrafo 3 verranno effettuati in modo tale da esprimere nella valuta nazionale dello Stato Parte il valore reale più vicino possibile agli ammontari degli articoli 6 e 7 ivi espressi in unità di conto. Gli Stati Parte dovranno comunicare al depositario il metodo di calcolo in ottemperanza al paragrafo 1, o il risultato della conversione di cui al paragrafo 3, a seconda dei caso, al momento della firma senza riserva per quanto attiene alla notifica, accettazione o approvazione, o al momento dei deposito di uno strumento di cui all’articolo 16, ed ogni qualvolta vi sia un cambiamento nel metodo di calcolo o nel risultato della conversione.

Art. 9 - Cumulo di crediti

1. I limiti della responsabilità determinati conformemente all’articolo 6 si applicheranno all’insieme dei crediti derivanti da uno stesso evento:

a) nei confronti della persona o persone di cui al paragrafo 2 dell’articolo 1 e di ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza essa o esse siano responsabili; oppure
b) nei confronti del proprietario di una nave che presta opera di salvataggio da tale nave e dell’addetto o addetti alle operazioni di salvataggio che agiscono da tale nave e ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza egli o essi siano responsabili; oppure
c) nei confronti dell’addetto o addetti al salvataggio che non agiscano da una nave o che stiano agendo esclusivamente a bordo della nave alla quale o per la quale vengono prestati i servizi dei salvataggio ed ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza egli o essi siano responsabili.

2. I limiti della responsabilità determinati conformemente all’articolo 7 si applicheranno all’insieme dei crediti ivi contemplati e derivanti da uno stesso evento nei confronti della persona o delle persone di cui al paragrafo 2 dell’articolo 1 rispetto alla nave di cui all’articolo 7 e di ogni persona delle cui azioni, negligenza o inadempienza essa o esse siano responsabili.

Art. 10 - Limitazione della responsabilità senza costituzione di un fondo di limitazione

1. La limitazione della responsabilità potrà essere invocata anche se non è stato costituito il fondo di limitazione di cui all’articolo 11. Tuttavia, uno Stato Parte potrà stabilire nella propria legislazione nazionale che, qualora venga intentata una causa dinanzi ai propri tribunali per ottenere il pagamento di una rivendicazione soggetta alla limitazione, una persona responsabile potrà invocare il diritto a limitare la propria responsabilità solo se è stato costituito un fondo di limitazione conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, o se viene costituito allorché viene invocato il diritto alla limitazione.

2. Se viene invocato il diritto alla limitazione senza la costituzione di un fondo di limitazione, si applicheranno similmente le disposizioni dell’articolo 12.

3. Le norme di procedura concernenti l’applicazione dei presente articolo verranno fissate conformemente alla legislazione nazionale dello Stato Parte nel quale viene intentata la causa.

 Capitolo III - Il fondo di limitazione

Art. 11 - Costituzione del fondo

. Ogni persona la cui responsabilità è messa in causa potrà costituire un fondo presso il tribunale o altra autorità competente in qualsiasi Stato Parte in cui è stata promossa un’azione legale relativa a rivendicazioni soggette a limitazioni. Il fondo sarà costituito per la somma degli ammontari fissati negli articoli 6 e 7 che siano applicabili alle rivendicazioni di cui tale persona possa essere responsabile, insieme ai relativi interessi maturati a partire dalla data dell’evento che ha dato luogo alla responsabilità fino alla data della costituzione del fondo. Ogni fondo così costituito sarà disponibile solo per il pagamento dei crediti per i quali può essere invocata la limitazione della responsabilità.

2. Si potrà costituire un fondo o con il deposito della somma, o fornendo una garanzia che sia accettabile, ai sensi della legislazione dello Stato Parte ove viene costituito il fondo, e sia considerata adeguata dal Tribunale o da altra autorità competente.

3. Un fondo costituito da una delle persone di cui al paragrafo 1 lettera a), b) o c) o al paragrafo 2 dell’articolo 9 o dal suo assicuratore verrà ritenuto costituito, rispettivamente, da tutte le persone di cui al paragrafo 1 lettera a), b) o c) o al paragrafo 2.

 Art. 12 - Ripartizione del fondo

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 6 e dell’articolo 7, il fondo sarà ripartito tra i creditori in proporzione ai loro crediti riconosciuti nei confronti dei fondo.

2. Se, prima della ripartizione del fondo, la persona responsabile, o il suo assicuratore, ha pagato un credito nei confronti dei fondo, tale persona acquista per surrogazione, e per l’ammontare che essa ha pagato, i diritti di cui la persona così risarcita avrebbe goduto ai sensi della presente Convenzione.

3. Il diritto di surrogazione di cui al paragrafo 2 potrà anche essere esercitato da persone diverse da quelle ivi menzionate rispetto a qualsiasi ammontare di risarcimento che possano aver pagato, ma solo nella misura in cui tale surrogazione è permessa ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

4. Qualora la persona responsabile o qualsiasi altra persona stabilisca che può essere costretta a pagare, in una data successiva, in tutto o in parte, un tale ammontare di risarcimento relativamente al quale tale persona avrebbe goduto di un diritto di surrogazione, in ottemperanza ai paragrafi 2 e 3, se il risarcimento fosse stato pagato prima della ripartizione del fondo, il Tribunale o un’altra autorità competente dello Stato ove il fondo è stato costituito potrà ordinare che una somma sufficiente venga provvisoriamente accantonata per permettere a tale persona di far valere tale sua rivendicazione nei confronti del fondo, in detta data successiva.

Art. 13 - Preclusione di altre azioni

1. Ove sia stato costituito un fondo in conformità all’articolo 11, a qualsiasi persona che abbia presentato un credito nei confronti del fondo verrà precluso l’esercizio di ogni diritto relativo a tale credito nei confronti di ogni altro bene di una persona che ha costituito, o in nome della quale è stato costituito tale fondo.

2. Dopo che è stato costituito un fondo di limitazione conformemente all’articolo 11, qualsiasi nave o altro bene, appartenente ad una persona a nome della quale il fondo è stato costituito, che sia stato sequestrato o pignorato entro la giurisdizione di uno Stato Parte per un credito che possa essere presentato nei confronti del fondo, o ogni garanzia fornita, potranno essere oggetto di revoca per ordine del tribunale o di un’altra autorità competente di tale Stato. Tuttavia, tale revoca dovrà sempre essere disposta se il fondo di limitazione è stato costituito:

a) nel porto ove l’evento ha avuto luogo, o, se si è verificato fuori del porto, al primo porto di attracco successivo; o
b) nel porto di sbarco, relativamente a crediti per morte o lesioni personali; o
c) nel porto di scarico relativamente ai danni al carico; o
d) nello Stato ove viene effettuato il sequestro.

3. Le norme dei paragrafi 1 e 2 si applicheranno solo se il ricorrente può presentare un credito nei confronti del fondo di limitazione dinanzi al tribunale che amministra tale fondo e se il fondo è realmente disponibile e liberamente trasferibile in relazione a tale credito

Art. 14 - Legislazione applicabile

Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, le norme relative alla costituzione e alla ripartizione di un fondo di limitazione e tutte le norme di procedura ad esso connesse verranno regolate dalla legislazione dello Stato Parte in cui il fondo viene costituito.

Capitolo IV Ambito di applicazione

Art. 15

1. La presente Convenzione si applicherà ogni qual volta una qualsiasi persona di cui all’articolo 1 cerchi di limitare la propria responsabilità dinanzi al Tribunale di uno Stato Parte, o cerchi di ottenere il rilascio di una nave o altro bene o la revoca di qualsiasi garanzia fornita nell’ambito della giurisdizione di detto Stato Parte. Tuttavia, ciascuno Stato Parte potrà escludere, totalmente o in parte, dall’applicazione della presente Convenzione qualsiasi persona di cui all’articolo l che, al momento in cui le disposizioni della presente Convenzione sono invocate dinanzi ai tribunali di tale Stato, non ha la sua residenza abituale in uno Stato Parte, o non ha la sua sede principale di attività in uno Stato Parte, o qualsiasi nave nei confronti della quale viene invocato il diritto alla limitazione o il cui rilascio viene richiesto e che, al tempo sopra specificato, non batte la bandiera di uno Stato Parte.

2. Uno Stato Parte potrà regolare attraverso specifiche disposizioni della legislazione nazionale il sistema di limitazione della responsabilità da applicarsi ai navigli che sono:
a) secondo la legislazione di tale Stato, navi destinate alla navigazione su vie d’acqua interne;
b) navi di tonnellaggio inferiore alle 300 tonnellate.

Uno Stato Parte, che si avvale della scelta di cui al presente paragrafo, dovrà informare il depositario circa i limiti della responsabilità adottati nella propria legislazione nazionale o del fatto che non ve ne sono.

3. Uno Stato Parte potrà regolare, attraverso disposizioni specifiche di legislazione nazionale, il sistema di limitazione della responsabilità da applicarsi alle rivendicazioni derivanti da eventi in casi in cui gli interessi di persone che sono cittadini di altri Stati Parte non sono in alcun modo coinvolti.

4. I tribunali di uno Stato Parte non applicheranno la presente Convenzione a navi costruite per, o adottate per e impiegate in trivellazioni sottomarine: 
a) qualora tale Stato abbia fissato, in base alla propria legislazione nazionale, un più elevato limite di responsabilità di quello diversamente stabilito nell’articolo 6; o
b) qualora tale Stato sia divenuto parte di una convenzione internazionale che regola il sistema della responsabilità applicabile a tali navi.
In un caso in cui si applichi il comma a), tale Stato Parte ne informerà conformemente il depositario.

5. La presente Convenzione non si applicherà a:
a) veicoli a cuscino d’aria; b) piattaforme galleggianti costruite allo scopo di esplorare o sfruttare le risorse naturali del fondo marino o del relativo sottosuolo.

Capitolo V - Disposizioni finali

Art. 16 - Firma, ratifica ed adesione

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la Sede dell’Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (qui di seguito citata come «l’Organizzazione»), dal 1 febbraio 1977 fino al 31 dicembre 1977 e, successivamente, resterà aperta all’adesione.

2. Ogni Stato può divenire Parte della presente Convenzione attraverso:
a) la firma senza riserva relativamente alla ratifica, accettazione o approvazione; o 
b) la firma soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione; o
c) l’adesione.

3. La ratifica, accettazione, approvazione, o adesione verranno effettuate mediante il deposito di uno strumento formale a tale effetto presso il Segretario generale dell’Organizzazione (qui di seguito citato come «il Segretario Generale»).

 Art. 17 - Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno dei mese successivo allo scadere di un periodo di un a anno dopo la data in cui dodici Stati l’avranno firmata senza riserva relativamente alla ratifica, accettazione o approvazione, o avranno depositato il necessario strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per uno Stato che depositi uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o firmi senza riserva relativamente alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dopo che siano stati soddisfatti i requisiti per l’entrata in vigore della presente Convenzione, ma prima della data della sua entrata in vigore, la ratifica, accettazione, approvazione o adesione o la firma senza riserva di ratifica, accettazione, approvazione o adesione avrà effetto alla data dell’entrata in vigore della Convenzione, o il primo giorno del mese successivo al novantesimo giorno dopo la data della firma o del deposito dello strumento, qualunque sia la data posteriore.

3. Per ogni Stato che diventi successivamente Parte della presente Convenzione, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere dei novanta giorni dopo la data in cui tale Stato ha depositato il proprio strumento.

4. Per quanto attiene alle relazioni tra Stati che ratifichino, accettino o approvino la presente Convenzione o vi aderiscano, la presente Convenzione sostituirà e abrogherà la Convenzione internazionale sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di Navi d’Alto Mare, fatta a Bruxelles il 10 ottobre 1957, e la Convenzione Internazionale per l’unificazione di talune norme relative alla limitazione della responsabilità dei proprietari di Navi d’Alto Mare, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924.

Art. 18 - Riserve

1. Qualsiasi Stato potrà, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, riservarsi il diritto di escludere l’applicazione dell’articolo 3 paragrafo l lettera d) ed e). Nessun’altra riserva sarà ammessa sulle disposizioni di sostanza della presente Convenzione.

2. Le riserve formulate al momento della firma sono soggette a riconferma al momento della ratifica, accettazione, approvazione.

3. Ogni Stato che abbia formulato una riserva alla presente Convenzione potrà ritirarla in ogni momento per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale. Tale ritiro avrà effetto alla data in cui la notifica viene ricevuta. Se nella notifica si dichiara che il ritiro di una riserva deve avere effetto in una data ivi specificata e tale data è successiva a quella della ricezione della notifica da parte del Segretario Generale, il ritiro avrà effetto in tale data successiva.

Art. 19 - Denuncia

1. La presente Convenzione potrà essere denunciata da uno Stato Parte in qualsiasi momento, dopo un anno dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore per tale Parte.

2. La denuncia verrà effettuata per mezzo del deposito di uno strumento presso il Segretario Generale.

3. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un anno dopo la data del deposito dello strumento, o dopo quel periodo più lungo che possa essere specificato nello strumento.

Art. 20 - Revisione ed emendamenti

1. L’Organizzazione potrà convocare una Conferenza allo scopo di rivedere o emendare la presente Convenzione.

2. L’Organizzazione convocherà una Conferenza degli Stati Parti alla presente Convenzione per rivederla o emendarla, su richiesta di almeno un terzo delle Parti.

3. Dopo la data di entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione, ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato verrà ritenuto applicarsi alla Convenzione come emendata, salvo che nello strumento venga espressa un’intenzione contraria.

Art. 21 - Revisione delle somme della limitazione e dell’unità di conto dell’unità monetaria

1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 20, l’Organizzazione convocherà una Conferenza, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, al solo scopo di modificare gli ammontari specificati negli articoli 6 e 7 e nell’articolo 8 paragrafo 2 o di sostituire una o entrambe le Unità specificate nell’articolo 8 paragrafo 1 e 2 con altre Unità. Una modifica degli ammontari verrà effettuata solo a causa di un sensibile cambiamento del loro valore reale.

2. L’Organizzazione convocherà una tale Conferenza su richiesta di almeno un quarto degli Stati Parti.

3. La decisione di modificare gli ammontari o di sostituire le Unità con altre unità di conto dovrà essere adottata con una maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti a tale Conferenza.

4. Ogni Stato che depositi il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione, dopo l’entrata in vigore di un emendamento, applicherà la Convenzione come emendata.

Art. 22 - Depositario

1. La presente Convenzione verrà depositata presso il Segretario Generale.

2. Il Segretario Generale dovrà:

a) trasmettere copie certificate e conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati che sono stati invitati a prendere parte alla Conferenza sulla limitazione della responsabilità in materia di rivendicazioni marittime e ad ogni altro Stato che aderisca alla presente Convenzione;
b) informare tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla presente Convenzione circa:
i) ogni nuova firma e ogni deposito di uno strumento ed ogni riserva formulata e le relative date;
ii) la data di entrata in vigore della presente Convenzione o di ogni suo emendamento;
iii) ogni denuncia della presente Convenzione e la data in cui ha effetto;
iv) ogni emendamento adottato conformemente agli articoli 20 e 21;
v) ogni comunicazione richiesta ai sensi di uno qualsiasi degli articoli della presente Convenzione.
3. Al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata e conforme della stessa verrà trasmessa dal Segretario Generale al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Art. 23 - Lingue  
 

La presente Convenzione è fatta in un unico originale nelle lingue, francese, inglese, russo e spagnolo, ogni testo facente egualmente fede.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Londra, il 19 novembre 1976.



(testo a cura di Enzo Fogliani)


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